07/04/2026
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
Ordinanza del 27 marzo 2026, n. 7374
“La Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura". In applicazione di detto principio, questa Corte ha affermato che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di rilevazione a distanza, com'è avvenuto nella fattispecie, il giudice di merito sia tenuto ad accertare se lo stesso sia stato, o meno, sottoposto alle verifiche di funzionalità…omissis”.
Dunque, il Comune deve attendere alla perfetta funzionalità dell’Autovelox e, se stimolato processualmente dal ricorrente, deve anche provarla in giudizio.
Non è che montano gli autovelox e buona notte….come si legge su qualche testata poco accorta che male interpreta la pronuncia degli Ermellini ….
La Cassazione ha esaminato soprattutto la taratura periodica, il corretto funzionamento dell’apparecchio e le contestazioni sul tratto autorizzato dal prefetto. Tirarla in ballo per salvare apparecchi solo approvati ma non omologati è una lettura forzata.