Aurema S.R.L.

Aurema S.R.L. Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Aurema S.R.L., Via Vittorio Veneto, 35, Grumello del Monte.

12/09/2018

PRIVACY: IL 25 MAGGIO 2018 È ENTRATO IN APPLICAZIONE IL REGOLAMENTO UE 679/2016

Il 25 Maggio 2018 è entrato in applicazione il Regolamento Europeo 679/2016. Tutte le aziende devono adottare le misure adeguate in base a quanto definito dal nuovo Regolamento Europeo per la Protezione Dati EU-GDPR 679/2016. La società AUREMA S.r.l. è a disposizione per fornire indicazioni in merito a come mettersi in regola con il nuovo Regolamento UE 679/2016.

Per qualsiasi informazioni e per sapere come mettersi in regola con il nuovo regolamento UE 679/2016 siete invitati a contattarci.

11/09/2018

L’INAIL ha emanato il modello OT24 da utilizzare a febbraio 2019
INAIL Mod. OT 24 ANNO 2019 – Riduzione del premio annuale per interventi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio INAIL tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli
 infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
Ricordiamo che il termine previsto per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2019 e che le aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:
 28% fino a 10 lavoratori
 18% da 11 a 50 lavoratori
 10% da 51 a 100 lavoratori
 5% oltre i 200 lavoratori.

Inail ha pubblicato sul proprio sito il nuovo modello OT 24 e la relativa guida alla compilazione, che consente alle aziende operative da almeno un biennio di richiedere una riduzione del tasso di tariffa per prevenzione a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il nuovo modello per l’anno 2019 sostituirà quello in uso per l’anno 2018 senza apportare sostanziali modifiche.
Pertanto, il modello OT 24 per l’anno 2019 presenterà le seguenti sezioni:
 A Interventi di carattere generale;
 B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
 C Interventi trasversali;
 D Interventi settoriali generali;
 E Interventi settoriali.
Si ricorda che gli interventi potranno interessare l’intera azienda o singole posizioni assicurative territoriali della medesima azienda.
Per poter richiedere la riduzione del premio è necessario aver effettuato, tra gli interventi previsti nel modulo di domanda, interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari ad almeno 100. Per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare interventi relativi a diverse sezioni o ad una sola sezione del modulo di domanda.
La domanda, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite il servizio on line, entro il 28 febbraio 2019.

In sintesi tutte le aziende che vorranno richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL dovranno presentare il modello OT-24 entro il 28 Febbraio 2019. Per verificare la Vostra posizione in merito agli interventi effettuati nell’anno 2018 siete invitati a contattarci.

20/11/2017

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEGLI INFORTUNI

A decorrere dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione hanno l'obbligo di comunicare all'Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. È quanto prevede la modifica effettuata dall'art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 (Milleproroghe 2016 - convertito con modificazioni dalla l. 19/2017) all'articolo 18, comma 1-bis che in materia di obblighi del datore di lavoro riferisce alla comunicazione infortuni facendo riferimento al decreto istitutivo del SINP avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 entrato in vigore il 12 ottobre 2016 ma operativo dal 12 ottobre 2017 per effetto della proroga del DL Milleproroghe.

LA COMUNICAZIONE INFORTUNI ALLA LUCA DEL SINP
Con il nuovo Regolamento SINP, la comunicazione di infortunio telematica è un adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l'obbligo di comunicare all'Inail e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015). INAIL ricorda che nel caso in cui l'infortunio sul lavoro preveda un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni apportate, da ultimo con il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
L'obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

SANZIONI
Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.). Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all'art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all'accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

In sintesi il Datore di Lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL e per il suo tramite al SINP i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti ed assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

07/11/2017

OT-24 Anno 2018: chi può e come richiedere la riduzione del premio Inail?

INAIL Mod. OT 24 ANNO 2018 – Riduzione del premio per interventi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio INAIL tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
Il Modello, lasciato identico per il triennio 2015-2017, presenta caratteristiche analoghe al precedente eccetto che per due nuove introduzioni che riguardano interventi in materia di:
 analisi termografica all’impianto elettrico e conseguenti azioni correttive necessarie;
 adozione e mantenimento di un modello organizzativo e gestionale nel settore dei servizi

ambientali asseverato UNI/PdR 22:2016.
Ricordiamo che il termine previsto per la presentazione
delle domande è sempre il mese di febbraio 2018 e che le aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:
 28% fino a 10 lavoratori
 18% da 11 a 50 lavoratori
 10% da 51 a 100 lavoratori
 5% oltre i 200 lavoratori
Con la nota n. 11964/17 l’INAIL ha presentato il nuovo modello OT 24 e la relativa guida alla compilazione, che consente alle aziende operative da almeno un biennio di richiedere una riduzione del tasso di tariffa per prevenzione a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il nuovo modello per l’anno 2018 sostituirà quello in uso per l’anno 2017 senza apportare sostanziali modifiche.
Pertanto, il modello OT 24 per l’anno 2018 presenterà le seguenti sezioni:
 A Interventi di carattere generale;
 B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
 C Interventi trasversali;
 D Interventi settoriali generali;
 E Interventi settoriali.
Si ricorda che gli interventi potranno interessare l’intera azienda o singole posizioni assicurative territoriali della medesima azienda.
Nella sezione D è stato confermato, per il settore delle costruzioni edili, l’intervento concernente il processo di asseverazione del modello organizzativo e gestionale adottato dall’ azienda, che consente di conseguire direttamente i 100 punti minimi indispensabili per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa. La domanda, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite il servizio on-line, entro il 28 febbraio 2018.

In sintesi tutte le aziende che vorranno richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL dovranno presentare il modello OT-24 entro il 28 Febbraio 2018.
Per verificare la Vostra posizione in merito agli interventi effettuati nell’anno 2017, come presentare la richiesta di riduzione, siete inviati a contattarci.

31/07/2017

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO: OBBLIGATORIO ANCHE L'AGGIORNAMENTO?

Formazione di addetti antincendio: nel Testo Unico si parla di formazione e aggiornamento, ma si rimanda al DM 10/3/98 che non prevede quest'ultimo. L'Accordo del 7 luglio 2016 rimanda ancora al medesimo decreto lasciando in sospeso l'obbligatorietà dello stesso.
Risponde il Dott. Antonio Porpora, Avvocato del Foro di Roma, Patrocinante in Cassazione.
Il quesito: obbligatorio l'aggiornamento per addetti antincendio
Il D.lgs. 81/08 indica nell'art. 37 co. 9 che i lavoratori incaricati nelle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, ecc. devono avere una formazione e un aggiornamento periodico. L'articolo continua poi dicendo che "in attesa delle disposizioni di cui all'art. 46 comm. 3 continuano a trovare le disposizioni nel D.M. 10.03.98 che non prevede l'aggiornamento".
Successivamente nel 2011 a seguito delle tante incertezze è stata emessa da parte dei Vigili del fuoco una circolare che, con riferimento al D.lgs. 81/08, indicava i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento (aggiornamento alto, aggiornamento medio e basso).
Adesso l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell'allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98 e specifica che non prevede l'aggiornamento.
In prima analisi ci viene spontaneo pensare che l'aggiornamento non sia previsto.
Secondo l'Esperto
L'obbligo di aggiornamento per gli addetti antincendio è stabilito dal citato art. 37, comma 9, D.lgs. 81/2008, costituendo titolo abilitativo allo svolgimento delle relative funzioni.
L'assenza di una disposizione regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel DM 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, ma lo lascia libero nelle modalità di adempimento, da valutarsi sotto il profilo della diligenza.
Potrebbe, sul punto, persino richiamarsi la residuale previsione dell'art. 2087 c.c., che costituirebbe il parametro della richiamata diligenza. Quindi, risponde al criterio della "tecnica" (art. 2087 c.c.) il riferirsi alla Circolare della DG servizi Antincendio del 2011 in ordine alla modalità di aggiornamento, pur potendosi ritenere ammissibili altre modalità alternativa.
In ogni caso, sussiste il dovere di aggiornamento, come sopra detto.

In sintesi, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro deve provvedere a mantenere aggiornata la formazione degli addetti antincendio aziendali.

24/07/2017

INAIL Mod. OT 24 ANNO 2018 – Riduzione del premio per interventi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’INAIL offre la possibilità di ridurre il premio annuale alle imprese virtuose che hanno effettuato interventi volti a migliorare la sicurezza sul lavoro, mediante lo sconto denominato “oscillazione per prevenzione OT24“. In particolare, possono usufruire della riduzione del premio INAIL tutte le aziende:
 in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
 in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti);
 che hanno effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione.
Il Modello, lasciato identico per il triennio 2015-2017, presenta caratteristiche analoghe al precedente eccetto che per due nuove introduzioni che riguardano interventi in materia di:
 analisi termografica all’impianto elettrico e conseguenti azioni correttive necessarie;
 adozione e mantenimento di un modello organizzativo e gestionale nel settore dei servizi ambientali asseverato UNI/PdR 22:2016.
Ricordiamo che il termine previsto per la presentazione delle domande è sempre il mese di febbraio 2018 e che le aliquote percentuali di riduzione del tasso sono:
 28% fino a 10 lavoratori
 18% da 11 a 50 lavoratori
 10% da 51 a 100 lavoratori
 5% oltre i 200 lavoratori
Con la nota n. 11964/17 l’INAIL ha presentato il nuovo modello OT 24 e la relativa guida alla compilazione, che consente alle aziende operative da almeno un biennio di richiedere una riduzione del tasso di tariffa per prevenzione a seguito di interventi per il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Il nuovo modello per l’anno 2018 sostituirà quello in uso per l’anno 2017 senza apportare sostanziali modifiche.
Pertanto, il modello OT 24 per l’anno 2018 presenterà le seguenti sezioni:
 A Interventi di carattere generale;
 B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
 C Interventi trasversali;
 D Interventi settoriali generali;
 E Interventi settoriali.

Si ricorda che gli interventi potranno interessare l’intera azienda o singole posizioni assicurative territoriali della medesima azienda.
Nella sezione D è stato confermato, per il settore delle costruzioni edili, l’intervento concernente il processo di asseverazione del modello organizzativo e gestionale adottato dall’azienda, che consente di conseguire direttamente i 100 punti minimi indispensabili per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa.
La domanda, unitamente alla documentazione probatoria, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite il servizio on line, entro il 28 febbraio 2018.

In sintesi tutte le aziende che vorranno richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL dovranno presentare il modello OT-24 entro il 28 Febbraio 2018.
Per verificare la Vostra posizione in merito agli interventi effettuati nell’anno 2017 siete invitati a contattarci.

30/05/2017

MANUTENZIONI ESTINTORI: le regole da rispettare.
Quali sono le scadenze da rispettare nei controlli e nella manutenzione degli estintori? Un sintetico riassunto della tempistica e della normativa di riferimento.

La manutenzione delle attrezzature antincendio è un obbligo a carico del datore di lavoro sancito dal:
- D.P.R. 547 del 27/04/1955, art. 34 punto c, "Manutenzione di tutte le apparecchiature antincendio"
- D.M. n. 64 del 10 Marzo 1998, art. 4
La norma tecnica di riferimento (anche per gli addetti delle ditte esterne di manutenzione) per la
manutenzione degli estintori è la norma UNI 9994:2003, "Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d'incendio; manutenzione". Questa norma indica le periodicità degli interventi di manutenzione e le modalità di esecuzione.
Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione:
- Sorveglianza (art. 5.1 norma UNI 9994:2003)
- Controllo (art. 5.2. norma UNI 9994:2003)
- Revisione (art. 5.3. norma UNI 9994:2003)
- Collaudo (art. 5.4. norma UNI 9994:2003)
1) Sorveglianza
Consiste nella esecuzione, da parte di personale interno all'azienda e con frequenza non definita dalla norma (si consiglia frequenza mensile), dei seguenti accertamenti:
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello
- l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso sia libero da ostacoli
- l'estintore non sia manomesso
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista e siano ben leggibili
- l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde
- l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.)
- l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto ed alla maniglia di trasporto; se carrellato abbia le ruote funzionanti
- il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato.
Tutte le eventuali anomalie riscontrate devono essere subito eliminate.
2) Controllo
Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e
riconosciuto e con frequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore (che omettiamo in quanto sotto la responsabilità della ditta di manutenzione).
3) Revisione
Consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Tra questi interventi (tutti elencati all'art. 5.3 della UNI 9994:2003), è inclusa la ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc.).
La frequenza della revisione e, quindi, della ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente è:
- estintori a polvere: 36 mesi (3 anni)
- estintori a CO2: 60 mesi (5 anni)
- estintori a schiuma: 18 mesi
Ovviamente la frequenza parte dalla data di prima carica dell'estintore.
4) Collaudo
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, la stabilità dell’involucro tramite prova idraulica.
La periodicità del collaudo è:
- estintori a CO2: frequenza stabilita dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti, attualmente 10 anni;
- altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): 6 anni
- altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): 12 anni
La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.
In sintesi nell’ articolo vengono indicate le manutenzione ed i controlli che devono essere effettuati sui mezzi di antincendio da parte del personale aziendale e delle ditte esterne a cui viene affidata la manutenzione

03/04/2017

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI: ENTRO 30 APRILE 2017

Le aziende che hanno richiesto e sono in possesso dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti propri devono versare ogni anno, entro il 30 aprile, il diritto annuale.
L'importo da versare è di Euro 50,00 da effettuarsi secondo le modalità riportate dalla Camera di Commercio di Milano - Albo Gestori Ambientali.
Si ricorda che l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Lombardia per il trasporto di rifiuti propri ha validità decennale.
Prossimamente vi verranno indicate le modalità previste per il pagamento del diritto annuale da versare alla Camera di commercio di Milano – Albo Gestori Ambientali.

27/03/2017

MUD 2017: Scadenza 30 aprile
IL 30 APRILE 2017 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD

Non essendo intervenute modifiche normative, si conferma il Modello utilizzato nel 2016 ovvero quello previsto dal, D.P.C.M. 17 dicembre 2014, così come stabilito dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.
Restano pertanto immutate le modalità di presentazione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati.
Vi ricordiamo che il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la sede legale l’impresa cui la dichiarazione si riferisce.
La modulistica è articolata in sei Comunicazioni che devono essere presentate da parte dei seguenti soggetti:
1. Comunicazione Rifiuti:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
3. Comunicazione Imballaggi
- SEZIONE CONSORZI CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.lgs. 152/2006 e smi;
- SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale, Registro AEE.
La trasmissione del MUD dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica, ad eccezione dei produttori iniziali che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti, e per ogni rifiuto, utilizzano non più di tre trasportatori e tre destinatari.

In sintesi entro il 30 aprile 2017 il datore di lavoro deve provvedere alla presentazione del MUD alla Camera di Commercio territorialmente competente.

21/03/2017

Emissioni in atmosfera: bilancio COV da inoltrare ad ARPA entro il 31 Marzo 2017

Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per le attività che utilizzano prodotti contenenti Composti Organici Volatili - COV (Es: incollaggio, verniciatura, etc.) prevedono l’invio del bilancio COV al Dipartimento ARPA competente per territorio.
Il bilancio di massa relativo all’utilizzo di COV deve essere redatto con cadenza annuale (1 Gennaio - 31 Dicembre) ed inviato al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Per poter redigere il bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV è necessario possedere i seguenti dati:
- Consumo annuale dei prodotti (prodotti vernicianti, diluenti organici, solventi, ecc.) contenenti COV;
- Contenuto di COV nel prodotto utilizzato (è possibile reperire tale dato leggendo la scheda di sicurezza del prodotto).
Chi ancora non avesse ottemperato a tale obbligo può contattarci per avere ulteriori informazioni.

27/12/2016

Aggiornamento della formazione: la scadenza dell’11 gennaio 2017

Per i dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 si avvicina sempre di più la scadenza dell’11 gennaio 2017 relativa agli aggiornamenti richiesti dalla normativa.

È evidente che perché la formazione erogata a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, sia efficace e in grado di favorire realmente una tutela della salute e sicurezza, deve essere costantemente aggiornata, specialmente in relazione alle modifiche normative e all’evoluzione dei rischi.
Ed infatti entrambi gli Accordi del 21 dicembre 2011 - in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/2008 - prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale.
Vediamo cosa dice, ad esempio, l’ Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008:
“9. AGGIORNAMENTO Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore (…).
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico – normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti m materia di salute e sicurezza del lavoro.(…)”
Ma entro quando lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP devono aggiornarsi?
Per dare una risposta a questa domanda e verificare se esistono nei prossimi mesi scadenze rilevanti per l’aggiornamento di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, possiamo fare riferimento alle Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21 dicembre 2011, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012:
“ Aggiornamento della formazione (…) Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.
Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.”
Possiamo dunque rispondere alla domanda e ricordare la prossima scadenza per l’aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti che sono stati formati entro l’11 gennaio 2012 entro il prossimo 11 gennaio 2017.
Questa scadenza vale anche per l’aggiornamento del datore di lavoro RSPP?
Riportiamo innanzitutto alcuni riferimenti tratti dall’Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 81/2008, anche con riferimento ai datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex D.lgs. 626/94:
“7. AGGIORNAMENTO L’aggiornamento (…) ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo) (…).
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento é individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. (...)
9. CREDITI FORMATIVI Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, é previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo. (...)”
Le Linee Guida del 2012 indicano, a questo proposito, che l’obbligo di aggiornamento riguarda anche i datori di lavoro che abbiamo “svolto i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994”.
Per cui, concludendo questo approfondimento sulle scadenze dei prossimi aggiornamenti richiesti dalla normativa, anche per i Datori di lavoro RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 la prossima scadenza è l’11 gennaio 2017.
Mentre per i datori di lavoro formati successivamente all’11 gennaio 2012 - come per lavoratori, preposti e dirigenti - il termine iniziale per il calcolo del quinquennio relativo all’aggiornamento risulta essere la data dell’effettivo completamento del percorso formativo.

In sintesi entro il 11/01/2017 dovrà essere aggiornata la formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e lavoratori già formati prima dell’entrata in vigore degli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011. Coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione successivi all’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 dovranno effettuare l’aggiornamento con cadenza quinquennale dalla data di conclusione del corso.

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