21/03/2023
Importante decisione dell’Abf Collegio di Bari su ricorso presentato in materia di c.d. SMS SPOOFING SEGUITO DA VISHING.
La ricorrente riceveva un SMS apparentemente proveniente dall'intermediario con cui veniva allertata in merito ad un movimento sospetto riscontrato sulla carta prepagata; cliccava sul link contenuto nel messaggio e veniva contattata da un sedicente operatore della convenuta, il quale la
invitava a scaricare sul proprio dispositivo un'applicazione per motivi di sicurezza;
nel corso della chiamata, il telefono si spegneva e al momento del riavvio automatico, risultava resettato alle condizioni di fabbrica.
Recatasi presso l'ufficio dell'intermediario si avvedeva, a seguito di un controllo del saldo
della carta, che era stata eseguita da app un'operazione online non autorizzata di € 3.500,00.
Si rivolgeva, assistita dal nostro studio, all'Arbitro, al quale chiedeva di disporre la restituzione della somma illecitamente sottratta.
Il collegio, accogliendo le motivazioni addotte nelle repliche, ha ritenuto che:
1) difettasse la prova circa la regolarità formale della procedura posta in essere (cfr. Coll. Bari, dec. n. 14909/2022) evidenziando un profilo di responsabilità imputabile in via esclusiva sull'intermediario;
2) anche laddove si volesse ritenere che la transazione sia stata esequita con l'app installata sul device del terzo - giova pur sempre rilevare che la mancanza di allegazioni relative all'impiego della SCA nella fase di installazione e di configurazione
dell'app sul dispositivo del truffatore non consente comunque di ritenere provata la regolare autenticazione delle operazioni contestate (cfr. Coll. Bari, dec. n. 9425/2022).
Pertanto ha riconosciuto il diritto della ricorrente al rimborso dell'intero importo della transazione fraudolenta dal momento che la prova di autenticazione rappresenta un vero e proprio prius logico rispetto alla prova della colpa grave dell'utente, dovendosi pertanto escludere nel caso di specie ogni ulteriore valutazione in merito a eventuali profili di colpa ascrivibili alla ricorrente (cfr. Coll. Coordin., dec. n. 22745/2019).
Infine quindi ha disposto che l'intermediario:
- corrisponda al ricorrente l'importo di € 3.500.00.
- corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata