27/01/2022
DIVORZIO: Assegno divorzile e convivenza con un terzo
La legge sul divorzio (art. 5 c. 10 legge 898/1970) prevede quanto segue:
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
L assegno divorzile ha una funzione composita: assistenziale e compensativa.
Nel caso in cui l ex moglie conviva stabilmente con un terzo da cui ha avuto una figlia, viene meno la prima funzione – perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente» – ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. Quindi, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.
La stabile convivenza di fatto quindi fa ve**re meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa, purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
La Cassazione ha di recente stabilito, dunque, che se l ex coniuge è privo di mezzi adeguati, anche se convive stabilmente con un terzo, mantiene il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa.
Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno
(Cass. S.U. 32198/2021)