New Legal Advice

New Legal Advice Una consulenza preliminare gratuita ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale 365 g

DIVORZIO: Assegno divorzile e convivenza con un terzoLa  legge sul divorzio (art. 5 c. 10 legge 898/1970) prevede quanto...
27/01/2022

DIVORZIO: Assegno divorzile e convivenza con un terzo

La legge sul divorzio (art. 5 c. 10 legge 898/1970) prevede quanto segue:

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

L assegno divorzile ha una funzione composita: assistenziale e compensativa.
Nel caso in cui l ex moglie conviva stabilmente con un terzo da cui ha avuto una figlia, viene meno la prima funzione – perché «il nuovo legame, sotto il profilo della tutela assistenziale, si sostituisce al precedente» – ma non la seconda. Infatti, la funzione compensativa è volta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. Quindi, se il coniuge economicamente più debole ha sacrificato la propria esistenza lavorativa a favore della famiglia, è ingiusto che perda qualsiasi diritto alla compensazione per i sacrifici fatti solo perché si è ricostruito una vita affettiva.
La stabile convivenza di fatto quindi fa ve**re meno il diritto alla componente assistenziale dell’assegno ma non a quella compensativa, purché il beneficiario fornisca la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
La Cassazione ha di recente stabilito, dunque, che se l ex coniuge è privo di mezzi adeguati, anche se convive stabilmente con un terzo, mantiene il diritto all’assegno in funzione esclusivamente compensativa.
Secondo i giudici di legittimità, l’instaurazione della convivenza non comporta l’automatica perdita del diritto all’assegno

(Cass. S.U. 32198/2021)

MATERIA: RESPONSABILITÀ SANITARIA E SICUREZZA DELLE CURE NELLE PRATICHE TRASFUSIONALILe pratiche di trasfusione ematica ...
07/12/2021

MATERIA: RESPONSABILITÀ SANITARIA E SICUREZZA DELLE CURE NELLE PRATICHE TRASFUSIONALI

Le pratiche di trasfusione ematica costituiscono un'attività molto rischiosa per la trasmissione di affezioni dannose e, troppo spesso, letali.
La responsabilità del Ministero della Salute per omissione di controlli su raccolta e distribuzione del sangue ai fini terapeutici, ha ingenerato una pluralità di contrasti sottoposti all'attenzione delle Corti di merito e di legittimità.
La tutela della Salute ha, quindi, imposto attente analisi per assicurare la migliore giustizia del caso concreto. La Suprema Corte di Cassazione per assicurare la tutela alle vittime ha dichiarato più volte la responsabilità del Ministero della Salute per omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico, nonché sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione in ipotesi di patologie da infezioni da virus hbv hbv e HCV contratte a seguito di emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati. (CFR Cass CIV terza sezione numero 18520 del 13 luglio 2018.) Il Travagliato percorso giurisprudenziale ha definito regole della prova molto peculiari, ancorandole al discorso delle presunzioni, e garantendo applicazione al principio di riferibilità o vicinanza della prova.
In sostanza il paziente è tenuto a dimostrare l'avvenuta trasfusione o la somministrazione di emoderivati punto, i danni di conseguenza patiti, il nesso causale tra i primi e i secondi.
In termini concreti, da un lato si ammette il ristoro dei danni concretamente pregiudizievoli nonchè le perdite subite ed il il mancato guadagno; dall'altro il risarcimento del danno morale del biologico e di quello esistenziale.
Infine si ci è interrogati circa il problema della prescrizione del diritto al risarcimento del danno che si assume aver contratto per contagio di una malattia per fatto di un terzo, chiarito a più riprese dalla Suprema Corte, per l'effetto degli artt. 2935 e 2947 c.c.. Essa decorre certamente dal momento in cui già può essere percepita l'affezione, come danno ingiusto conseguente a comportamenti dolosi o colposi di terzi, tenuto debitamente conto della diligenza ordinaria e delle conoscenze scientifiche.

MATERIA: SFRATTO PER EMERGENZA COVIDLegittimo il blocco degli sfratti, nei limiti della proroga sino al 31 dicembre 2021...
27/11/2021

MATERIA: SFRATTO PER EMERGENZA COVID

Legittimo il blocco degli sfratti, nei limiti della proroga sino al 31 dicembre 2021

Nel corso dell’anno in cui si è manifestata la pandemia e fino al 31 dicembre 2020 la temporanea sospensione dell’esecuzione di tutti provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ha costituito una delle tante misure adottate per fronteggiare l’emergenza.
In questa eccezionale situazione di emergenza sanitaria, ad avviso della Corte, la discrezionalità del legislatore nel disegnare misure di contrasto della pandemia, bilanciando la tutela di interessi e diritti in gioco, è più ampia che in condizioni ordinarie. Al metro di questa maggiormente estesa discrezionalità, una misura come la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, appare quanto meno non manifestamente irragionevole.
Però – ha aggiunto la Consulta – il sacrificio per i locatori non poteva che essere temporaneo. L’emergenza può giustificare, solo in presenza di circostanze eccezionali e per periodi di tempo limitati, la prevalenza delle esigenze del conduttore di continuare a disporre dell’immobile, a fini abitativi o per l’esercizio di un’impresa, su quelle del locatore. Nella fattispecie, la sospensione è stata giustificata da una circostanza eccezionale, quale l’emergenza pandemica, tanto che la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata ripetutamente prorogata (da ultimo, fino al 31 dicembre 2021).

Corte costituzionale, sentenza 11 novembre 2021, n. 213

Materia: Titoli di creditoLa Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in...
16/11/2021

Materia: Titoli di credito

La Prima Sezione Civile, in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, ha affermato che, in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto.

Sentenza n. 24639 del 13/09/2021

Indirizzo

Via Pasquale Nastro, 40
Gragnano
80054

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando New Legal Advice pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a New Legal Advice:

Condividi

Digitare