23/09/2025
📌La misura non deve comprimere inutilmente la libertà della persona ma deve privilegiarne l’autodeterminazione📌
L’amministrazione di sostegno deve essere graduata e proporzionata in ragione delle esigenze di tutela della persona, perimetrando perciò i poteri gestori dell’amministratore in termini direttamente proporzionati alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, senza comprimere inutilmente la libertà della persona e privilegiandone il rispetto dell’autodeterminazione.
Questa la posizione assunta dai giudici (ordinanza numero 18549 dell’8 luglio 2025 della Cassazione), i quali, a chiusura di un delicato contenzioso, hanno respinto la richiesta di revoca di un’amministrazione di sostegno, richiesta avanzata dalla persona destinataria di tale misura di tutela. Per i giudici, difatti, il provvedimento è chiaro e lineare, poiché si è appurato che la persona soffre di psicosi schifo-affettiva. Ancora più in dettaglio, la capacità di determinarsi della persona è legata al riacutizzarsi, o meno, degli effetti della patologia, a loro volta connessi inscindibilmente alla continuità e stabilità del percorso terapeutico.
Leggi tutte le news su 👉 https://www.sldigiandomenico.it/news/
___________________
Studio Legale Avvocato Giuseppe Di Giandomenico
Largo del Forno, 11
64021 Giulianova (TE)
Mail: [email protected]
WEB: https://www.sldigiandomenico.it