Tilotta - Chiodo Law Firm

Tilotta - Chiodo Law Firm Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Tilotta - Chiodo Law Firm, Avvocato specializzato in lesioni personali, Gioia Tauro.

13/01/2012

If you would like to buy a property in Italy, inevitably you need the assistance of an Italian lawyer specialized in property law, who can give you the assurance to make a successful completion procedure, starting from the first point of legal consultancy for the purchase, to the final deed in front of the Italian Notary.
Our Law Firm offers these services with excellent competence in this subject due for a long and strong experience in the branch of the real estate.
A local lawyer is a guarantee for your interests, because of you may be sure that belonging to the land in which you’ll go to invest, he shall be the point of contact among all Parties.

31/12/2011

Auguri per un 2012 memorabile!!!

02/11/2011

Dictum - Factum (said - done) Terenzio

13/10/2011

CERTIFICAZIONE ENERGETICA - Contratti di compravendita o di locazione.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n°28 dal 29 marzo 2011 è divenuto obbligatorio inserire nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici una clausola con la quale l'acquirente-conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione riguardante la certificazione energetica.

ENERGETIC CERTIFICATION – Sales or lease preliminary contracts.
Afterwards the came into force of the Legislative Decree n.28 of the 3rd March 2011, since the 29th march 2011, it has become mandatory to insert in the sales or lease preliminary contracts of single real estate units or of the whole buildings a clause by which the buyer/leaseholder declares to have received the documentation referring to the energetic certification.

13/10/2011

FAMIGLIA LEGITTIMA E FAMIGLIA DI FATTO EQUIPARATE AI FINI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE.
Corte di Cassazione III Sez. Civile, Sentenza n.12278 del 7 Giugno 2011.
In tema di parificazione della famiglia di fatto e della famiglia legale si è espressa la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.12278 del 7 Giugno 2011. La questione trova rilevanza in quanto ribadisce l’equiparazione tra la famiglia legittima e quella di fatto anche ai fini del risarcimento del danno morale.
Nel caso specifico, Il sig. Tizio, lasciata la famiglia legittima, instaurava una stabile relazione con un'altra donna, formando una famiglia di fatto. Della famiglia faceva parte anche un figlia, che lui stesso considerava come propria, pur non avendola riconosciuta. Tizio moriva a causa incidente stradale.
In seguito a domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla moglie e dalla figlia della vittima, deceduta in seguito ad incidente stradale, intervenivano in giudizio anche la convivente e la figlia naturale della vittima, chiedendo, al pari della famiglia legale, lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale. Sia la famiglia legale che quella di fatto chiedevano ed ottenevano (in primo e secondo grado), il risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazione della società di trasporti coinvolta nel sinistro. Il legame affettivo con la nuova compagna e con la figlia di quest’ultima era ormai tanto stabile da poter far configurare legittimamente il diritto al risarcimento danni. La Suprema Corte non ha fatto altro che seguire la giurisprudenza costante sul punto in questione, (cfr. Cass., 29 aprile 2005, n. 8976) che, «in materia di responsabilità civile ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale».
Per la famiglia di fatto è stata provata la stabilità e continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive. Tizio aveva costituito con la convivente una unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia con la quale la vittima intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore-figlio. Al contempo aveva mantenuto legami stabili con i figli e con la moglie, non solo affettivi ma anche economici contribuendo alle esigenze del primo nucleo familiare. Dunque non può che apparire corretta ma soprattutto equa la decisione dei Giudici di merito in quanto non pone discrimine tra le due famiglie, invero le equipara, al pari della stesso marito-convivente che probabilmente non avrebbe voluto vedere combattere - per puri interessi economici - il primo nucleo familiare avverso il secondo.
Dott.ssa Alessandra Chiodo
TILOTTA-CHIODO Law Firm

29/08/2011

Presto il nostro nuovo sito web!

Indirizzo

Gioia Tauro
89013

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Tilotta - Chiodo Law Firm pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Tilotta - Chiodo Law Firm:

Condividi