04/10/2023
⛔️La Cassazione, con ordinanza n. 27634 del 29 settembre 2023, dice no alla restituzione ai genitori dell’abitazione concessa in comodato al figlio e assegnata alla moglie dopo il divorzio.
🗂️ IL CASO
I genitori avevano concesso in comodato gratuito al proprio figlio, senza determinazione di tempo, una porzione di mansarda di loro proprietà, posta sopra l’immobile da essi abitato.
L’anno successivo il figlio si era sposato e la casa era stata adibita ad abitazione familiare, in cui conviveva con la moglie e i due figli.
Successivamente la coppia aveva divorziato e la casa era assegnata alla moglie, presso la quale venivano collocati i figli minorenni.
Dopo il divorzio, i proprietari dell’immobile avevano presentato ricorso nei confronti dell’ex nuora, chiedendo il rilascio della mansarda in quanto avevano necessità di adibirla ad abitazione di una badante per poter essere assistiti ventiquattro ore al giorno.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, condannando l’ex nuora all’immediato rilascio della casa, ma la decisione veniva riformata dalla Corte di Appello.
⚖️ LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite e la successiva giurisprudenza di legittimità, ha precisato che il comodato della casa familiare non rientra nella fattispecie del comodato precario, in quanto il termine di durata, non prefissato, è desumibile dall’uso convenuto.
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, pertanto il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno. In tal caso il giudice dovrà esercitare con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.
In applicazione di detti principi, la Corte ha escluso che la necessità invocata dai comodanti di destinare la mansarda ad abitazione della badante possa considerarsi un urgente e imprevisto bisogno perché con il passare degli anni l'insorgere di malattie e la necessità di una particolare assistenza non rappresenta affatto una condizione imprevedibile ed impreveduta.
Inoltre, l'abitazione dei comodanti constava di “ben 23 stanze”, ragion per cui le caratteristiche dell'abitazione erano tali da soddisfare ogni esigenza di assistenza anche mediante alloggio della badante all'interno dell’abitazione.
Ha quindi respinto il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese di lite.