Studio Legale Virginio Bianco

Studio Legale Virginio Bianco Legale
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Lo studio si occupa di diritto bancario, diritto civile, diritto delle successioni e delle donazioni, contratti e negozi inter vivos e mortis causa, malasanità, infortunistica.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟐𝟏.𝟗𝟎𝟓,𝟗𝟖.Con il provvedimento n. 11.081/26 pubblicato...
11/08/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟐𝟏.𝟗𝟎𝟓,𝟗𝟖.
Con il provvedimento n. 11.081/26 pubblicato il 10 agosto 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo alla tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟐𝟏.𝟗𝟎𝟓,𝟗𝟖 oltre interessi ed oltre le spese di lite.
La titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.



𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟏𝟐.𝟐𝟒𝟓,𝟕𝟓.Con il provvedimento, immediatamente esecuti...
07/08/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟏𝟐.𝟐𝟒𝟓,𝟕𝟓.
Con il provvedimento, immediatamente esecutivo, n. 10.889/26 pubblicato il 6 agosto 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di una risparmiatrice ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟏𝟐.𝟐𝟒𝟓,𝟕𝟓, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
La titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.



𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟑𝟓.𝟎𝟓𝟓,𝟏𝟎.Con il provvedimento n. 8259/26 emesso il 19...
06/07/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟑𝟓.𝟎𝟓𝟓,𝟏𝟎.

Con il provvedimento n. 8259/26 emesso il 19 giugno 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟑𝟓.𝟎𝟓𝟓,𝟏𝟎, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
Il titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.




𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐓𝐔̀: 𝐍𝐄𝐒𝐒𝐔𝐍𝐀 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀̀.Con sentenza n. 1367/2026, pubblicata il 30 giugno 2026, il Trib...
30/06/2026

𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐓𝐔̀: 𝐍𝐄𝐒𝐒𝐔𝐍𝐀 𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀̀.

Con sentenza n. 1367/2026, pubblicata il 30 giugno 2026, il Tribunale di Avellino ha ribadito un principio fondamentale: una servitù non può essere imposta su un terreno privato senza il consenso del proprietario o senza un valido titolo previsto dalla legge.
Nel giudizio, la proprietaria del fondo è stata assistita dall'A𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, la cui impostazione difensiva è stata integralmente condivisa dal Tribunale.
Il Giudice ha accertato l'assenza di un titolo che giustificasse la limitazione del diritto di proprietà, ha escluso che la servitù fosse stata acquistata per usucapione e ha riconosciuto il diritto della proprietaria a ottenere la cessazione della situazione illegittima e il risarcimento del danno subito.
La decisione rappresenta un'importante conferma di un principio spesso dato per scontato: il diritto di proprietà può essere limitato solo nel rispetto della legge e delle garanzie previste dall'ordinamento, a tutela dei cittadini e della certezza del diritto.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈: 𝐈 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐈𝐍 𝐒𝐕𝐈𝐙𝐙𝐄𝐑𝐀 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐂𝐄𝐏𝐈𝐑𝐄 𝐌𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎𝐑𝐈 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄.I soggetti residenti in Svizz...
29/06/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈: 𝐈 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐈𝐍 𝐒𝐕𝐈𝐙𝐙𝐄𝐑𝐀 𝐇𝐀𝐍𝐍𝐎 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐀 𝐏𝐄𝐑𝐂𝐄𝐏𝐈𝐑𝐄 𝐌𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎𝐑𝐈 𝐒𝐎𝐌𝐌𝐄.

I soggetti residenti in Svizzera che hanno sottoscritto Buoni Fruttiferi Postali in Italia tra il 1986 e il 1996 hanno diritto di ottenere somme maggiori rispetto a quelle percepite al momento del rimborso.

Per i titoli emessi in tale periodo possono emergere rilevanti profili di illegittimità nelle modalità con cui è stata effettuata la liquidazione, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla normativa vigente nel periodo di riferimento.

La normativa nazionale, letta congiuntamente alla legislazione svizzera, permette la possibilità di recuperare quanto illegittimamente trattenuto in sede di riscossione.
In numerosi casi, le somme recuperabili possono essere di diverse migliaia di euro, fino a raggiungere importi particolarmente rilevanti in relazione al valore dei buoni e agli interessi maturati.

L'𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, da anni impegnato nella tutela dei risparmiatori e nel contenzioso relativo ai Buoni Fruttiferi Postali, sta assistendo diversi cittadini residenti in Svizzera nell'azione di recupero delle somme non correttamente corrisposte, attraverso un'attenta ricostruzione della posizione fiscale e della documentazione relativa ai titoli.

Per questo motivo è fondamentale verificare la documentazione relativa ai buoni emessi nel periodo 1986-1996, al fine di quantificare con precisione il credito spettante.

La tutela del risparmio passa anche attraverso la corretta applicazione della normativa a favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀: 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐈 𝐁𝐄𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐍𝐄𝐋𝐋’𝐀𝐒𝐒𝐄 𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎.Con sentenza n. 5153/26 pubblicata il 29 giugno ...
29/06/2026

𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀: 𝐍𝐎𝐍 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐈 𝐈 𝐁𝐄𝐍𝐈 𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐍𝐎 𝐍𝐄𝐋𝐋’𝐀𝐒𝐒𝐄 𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐎.

Con sentenza n. 5153/26 pubblicata il 29 giugno 2026, la Corte d'Appello di Napoli – Seconda Sezione Civile ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento nel giudizio in materia di successione ereditaria, tutela della quota di legittima e riduzione delle donazioni.
Nel procedimento, gli appellati sono stati difesi dall'𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, il quale ha sostenuto la correttezza della ricostruzione dell'asse ereditario operata dal Tribunale e l'infondatezza delle censure formulate dalla controparte.
La Corte ha condiviso integralmente l'impostazione difensiva dell'𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 ribadendo che i beni acquistati anteriormente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 non entrano automaticamente nella comunione legale, in assenza della specifica convenzione prevista dalla legge, confermando così la piena correttezza della sentenza impugnata, pertanto l’esclusione dall’asse ereditario.
L'appello introdotto dalla controparte è stato pertanto rigettato, con conferma della decisione di primo grado.
Una decisione che conferma l'importanza di una difesa tecnica rigorosa e di una corretta applicazione delle norme in materia successoria, a tutela dei diritti degli eredi e della certezza del diritto

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐈 𝟏𝟗𝟖𝟕-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐌𝐀 𝐈𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐋𝐎Con la sentenza n. 1283/2026, pubblicata il 19 giu...
22/06/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐈 𝟏𝟗𝟖𝟕-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐌𝐀 𝐈𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐋𝐎

Con la sentenza n. 1283/2026, pubblicata il 19 giugno 2026, il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice d’Appello, ha rigettato l’impugnazione proposta da Poste Italiane, confermando integralmente la sentenza di primo grado favorevole al risparmiatore.

Il Tribunale adito, aderendo alle argomentazioni sostenute dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha riconosciuto la piena fondatezza delle ragioni del titolare dei buoni fruttiferi postali serie Q, confermando il diritto a percepire gli interessi secondo le condizioni riportate sui titoli e nel rispetto della normativa vigente.

La decisione rappresenta un’ulteriore importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale favorevole ai risparmiatori, riaffermando il principio secondo cui le condizioni indicate sui buoni fruttiferi postali costituiscono il legittimo parametro di riferimento per la determinazione del rendimento spettante.

Il titolare dei buoni fruttiferi postali potrà pertanto ottenere il riconoscimento delle somme dovute, oltre agli interessi maturati e alle spese di giudizio, secondo quanto stabilito dai provvedimenti emessi nei due gradi di giudizio.

La sentenza si inserisce nel solco di numerose pronunce favorevoli ai risparmiatori, tutte patrocinate dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, che continuano a vedere riconosciuti i propri diritti dinanzi all’Autorità Giudiziaria.




𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟖,𝟎𝟎Con il provvedimento n. 8241/26 emesso il 18 ...
19/06/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟖,𝟎𝟎

Con il provvedimento n. 8241/26 emesso il 18 giugno 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟖,𝟎𝟎, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
Il titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.




𝐀𝐂𝐂𝐄𝐑𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 (𝐀𝐓𝐏): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐋𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐄Con la Sentenza n. 1191/2026 pubblicata il 0...
12/06/2026

𝐀𝐂𝐂𝐄𝐑𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 (𝐀𝐓𝐏): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐋𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐄

Con la Sentenza n. 1191/2026 pubblicata il 09 giugno 2026, il Tribunale di Avellino, accogliendo le ragioni sostenute dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha affermato un principio di grande interesse.
Nel caso esaminato, a seguito di un danno da allagamento, il danneggiato aveva promosso un procedimento di 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 (ATP) per accertare le cause del sinistro e quantificare i danni.
Successivamente, ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio ordinario, il Tribunale ha condannato la compagnia assicurativa non solo al pagamento dell'indennizzo contrattuale, ma anche alla rifusione delle spese sostenute per l'ATP.
Il Tribunale ha ribadito che le spese dell'ATP non costituiscono un danno autonomo, ma spese processuali necessarie e strumentali al successivo giudizio di merito e, pertanto, possono essere poste a carico della parte soccombente.
Una decisione che conferma l'importanza dell'ATP quale strumento efficace per accertare i fatti e tutelare concretamente i diritti del cittadino.

B𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟕𝟎.𝟔𝟒𝟖,𝟒𝟏Con il provvedimento n. 7813/26 emesso il 10 ...
11/06/2026

B𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟕𝟎.𝟔𝟒𝟖,𝟒𝟏

Con il provvedimento n. 7813/26 emesso il 10 giugno 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟕𝟎.𝟔𝟒𝟖,𝟒𝟏, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
Il titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.




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