Studio Legale Virginio Bianco

Studio Legale Virginio Bianco Legale
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Lo studio si occupa di diritto bancario, diritto civile, diritto delle successioni e delle donazioni, contratti e negozi inter vivos e mortis causa, malasanità, infortunistica.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟖,𝟎𝟎Con il provvedimento n. 8241/26 emesso il 18 ...
19/06/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟖,𝟎𝟎

Con il provvedimento n. 8241/26 emesso il 18 giugno 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟑𝟒.𝟓𝟑𝟖,𝟎𝟎, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
Il titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.




𝐀𝐂𝐂𝐄𝐑𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 (𝐀𝐓𝐏): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐋𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐄Con la Sentenza n. 1191/2026 pubblicata il 0...
12/06/2026

𝐀𝐂𝐂𝐄𝐑𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐓𝐄𝐂𝐍𝐈𝐂𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈𝐕𝐎 (𝐀𝐓𝐏): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐄 𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄 𝐋𝐄 𝐒𝐏𝐄𝐒𝐄 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐄

Con la Sentenza n. 1191/2026 pubblicata il 09 giugno 2026, il Tribunale di Avellino, accogliendo le ragioni sostenute dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha affermato un principio di grande interesse.
Nel caso esaminato, a seguito di un danno da allagamento, il danneggiato aveva promosso un procedimento di 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 (ATP) per accertare le cause del sinistro e quantificare i danni.
Successivamente, ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni nel giudizio ordinario, il Tribunale ha condannato la compagnia assicurativa non solo al pagamento dell'indennizzo contrattuale, ma anche alla rifusione delle spese sostenute per l'ATP.
Il Tribunale ha ribadito che le spese dell'ATP non costituiscono un danno autonomo, ma spese processuali necessarie e strumentali al successivo giudizio di merito e, pertanto, possono essere poste a carico della parte soccombente.
Una decisione che conferma l'importanza dell'ATP quale strumento efficace per accertare i fatti e tutelare concretamente i diritti del cittadino.

B𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟕𝟎.𝟔𝟒𝟖,𝟒𝟏Con il provvedimento n. 7813/26 emesso il 10 ...
11/06/2026

B𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟖𝟗-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟕𝟎.𝟔𝟒𝟖,𝟒𝟏

Con il provvedimento n. 7813/26 emesso il 10 giugno 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente dal 1989 al 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟕𝟎.𝟔𝟒𝟖,𝟒𝟏, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
Il titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.




𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀': 𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐍𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐎' 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐓𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀 La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6803/2026, ha stabilito che chi ...
27/05/2026

𝐄𝐑𝐄𝐃𝐈𝐓𝐀': 𝐋𝐀 𝐑𝐈𝐍𝐔𝐍𝐂𝐈𝐀 𝐍𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐎' 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐓𝐀𝐂𝐈𝐓𝐀

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 6803/2026, ha stabilito che chi ha rinunciato formalmente all’eredità non può essere considerato erede solo perché, successivamente, compie attività relative a beni di cui è già comproprietario o che gestisce per altre ragioni.
⚖️ La rinuncia all’eredità è un atto formale e non può essere revocata in modo tacito attraverso comportamenti interpretati come accettazione dell’eredità.
👉 Una decisione che rafforza la certezza del diritto nelle successioni e tutela chi sceglie consapevolmente di rinunciare all’eredità.

𝐓𝐑𝐔𝐅𝐅𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄: 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐌𝐁𝐎𝐑𝐒𝐎Con decisione del Collegio ABF di Napoli del 6 maggio 2026, è stato p...
07/05/2026

𝐓𝐑𝐔𝐅𝐅𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄: 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐎 𝐈𝐋 𝐑𝐈𝐌𝐁𝐎𝐑𝐒𝐎

Con decisione del Collegio ABF di Napoli del 6 maggio 2026, è stato parzialmente accolto il ricorso presentato nell’interesse di una risparmiatrice, difesa dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, contro una Banca, riconoscendo il diritto alla restituzione di € 𝟒.𝟗𝟎𝟎,𝟎𝟎, oltre interessi legali.

La ricorrente, vittima di una truffa telefonica (nel caso falso operatore della Questura), aveva eseguito un bonifico istantaneo seguendo le indicazioni del malfattore.

La legge impone agli intermediari un dovere di diligenza qualificata (art. 1176 c.c.): non possono limitarsi a eseguire ordini, ma devono verificare, indagare e bloccare le operazioni che presentano profili di anomalia. Nel caso di specie, il bonifico richiesto in circostanze sospette (presunta chiamata della Questura, importo consistente, urgenza del bonifico istantaneo, IBAN "provvisorio") erano tutti segnali che la Banca avrebbe dovuto cogliere.

Un’altra importante affermazione di giustizia ottenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, che continua a tutelare i cittadini nei contenziosi bancari.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐃𝐔𝐓𝐈: 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐌𝐀 𝐈𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐋𝐎Con la sentenza n. 893/2026 pubblicata il 28.4.2026, il Tribunale d...
28/04/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐃𝐔𝐓𝐈: 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐌𝐀 𝐈𝐍 𝐀𝐏𝐏𝐄𝐋𝐋𝐎
Con la sentenza n. 893/2026 pubblicata il 28.4.2026, il Tribunale di Avellino ha respinto l'appello (impugnazione) proposto da Poste Italiane s.p.a., confermando integralmente la decisione favorevole ad una risparmiatrice, già emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, relativamente al rimborso di postali entrambi emessi nel 2001.

Il Giudice ha accolto le ragioni prospettate dall'𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, stabilendo che Poste Italiane non può opporre la prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.) poiché l'emittente non ha fornito prova della consegna del foglio informativo (F.I.A.) al momento della sottoscrizione, violando così gli obblighi informativi previsti dall'art. 6 del D.M. Tesoro 19/12/2000 e dall'art. 1337 c.c.

Il Tribunale ha pertanto rigettato l'appello di Poste Italiane, condannandola anche al pagamento delle spese legali.

La sentenza si aggiunge ai numerosi precedenti giurisprudenziali — tutti patrocinati dall'𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 — che riconoscono il diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali anche oltre il decennio, laddove Poste Italiane non dimostri di aver adeguatamente informato il sottoscrittore.



𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐: 𝐑𝐈𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐀 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐅𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐀 € 𝟒𝟏.𝟐𝟑𝟎,𝟗𝟒.In data odierna (20.02.2026) si è tenuta l’udi...
20/02/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐: 𝐑𝐈𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐀 𝐅𝐈𝐒𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐅𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐀 € 𝟒𝟏.𝟐𝟑𝟎,𝟗𝟒.

In data odierna (20.02.2026) si è tenuta l’udienza davanti al Tribunale di Roma --del procedimento patrocinato dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, sostituito nell’occasione dal proprio collaboratore -- per la discussione della controversa questione della ritenuta fiscale applicata ai buoni fruttiferi postali, tema che continua a penalizzare ingiustamente numerosi risparmiatori.

Nel corso dell’udienza sono state approfondite le criticità relative all’applicazione retroattiva della ritenuta fiscale, con una conseguente e indebita riduzione delle somme spettanti ai risparmiatori, nel caso pari ad € 𝟒𝟏.𝟐𝟑𝟎,𝟗𝟒 (trattasi di diversi titoli).

È stato posto l’accento sulla violazione dei principi di affidamento e trasparenza, nonché sulla necessità di garantire il rispetto delle condizioni economiche originariamente promesse al sottoscrittore.
Il Giudice ha mostrato particolare attenzione alle argomentazioni difensive, riservandosi ogni valutazione all’esito della decisione.

La tutela del risparmio passa anche dal rispetto della corretta fiscalità.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟗𝟐-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟐𝟒.𝟏𝟒𝟒,𝟒𝟕Con il provvedimento n. 2229/26 emesso il 18 ...
19/02/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐐 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟗𝟐-𝟏𝟗𝟗𝟔): 𝐑𝐈𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐈𝐔𝐓𝐈 € 𝟐𝟒.𝟏𝟒𝟒,𝟒𝟕

Con il provvedimento n. 2229/26 emesso il 18 febbraio 2026 il Tribunale di Roma, in accoglimento delle ragioni esposte dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨, ha disposto il pagamento in favore di un risparmiatore ulteriori somme in ordine alla riscossione di una serie di buoni fruttiferi postali serie Q emessi rispettivamente nel 1992, 1994 e 1996.
Il Tribunale adito --aderendo la tesi sostenuta dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨 -- ha disposto il pagamento di ulteriori importi, rispetto a quanto già pagato in sede di riscossione dei titoli, pari ad € 𝟐𝟒.𝟏𝟒𝟒,𝟒𝟕, oltre interessi ed oltre le spese di lite.
Il titolare del buono fruttifero postale potrà ricevere il maggior importo degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro del buono fruttifero e secondo la normativa vigente in merito all’applicazione della ritenuta fiscale.
Il provvedimento fa seguito a numerosi precedenti favorevoli ai risparmiatori --tutti patrocinati dall’ 𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨-- che finalmente trovano giustizia.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐃𝐔𝐓𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐂𝐁 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟗𝟗): 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 € 𝟕.𝟓𝟕𝟒,𝟕𝟐Ennesima vittoria per una risparmiatrice difesa da...
17/02/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐒𝐂𝐀𝐃𝐔𝐓𝐈 (𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄 𝐂𝐁 𝐀𝐍𝐍𝐎 𝟏𝟗𝟗𝟗): 𝐑𝐈𝐒𝐀𝐑𝐂𝐈𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 € 𝟕.𝟓𝟕𝟒,𝟕𝟐

Ennesima vittoria per una risparmiatrice difesa dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨.

Con Sentenza n. 2625/2026 pubblicata il 17.02.2026, il Tribunale Ordinario di Napoli ha condannato Poste Italiane S.p.a. al risarcimento del danno di € 𝟕.𝟓𝟕𝟒,𝟕𝟐 in favore di una risparmiatrice assistita dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨.

Il caso riguardava tre Buoni Postali Fruttiferi emessi il 29.04.1999, indicati genericamente come “a termine”, per i quali Poste Italiane aveva negato il rimborso per intervenuta prescrizione.

Il Giudice, accogliendo la tesi sostenuta dall’avvocato Bianco ha accertato la responsabilità di Poste Italiane per violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza nella fase di collocamento.

Una decisione di grande rilievo: il collocatore risponde se la mancata informazione ha impedito al risparmiatore di esercitare tempestivamente il proprio diritto.

La trasparenza non è un dettaglio formale, ma un obbligo sostanziale.

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (serie Q del 1987): 𝐕𝐈𝐓𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐒𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄Ancora una vittoria per i risparmiatori nel contenzio...
17/02/2026

𝐁𝐔𝐎𝐍𝐈 𝐅𝐑𝐔𝐓𝐓𝐈𝐅𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐈 (serie Q del 1987): 𝐕𝐈𝐓𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐈𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐒𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

Ancora una vittoria per i risparmiatori nel contenzioso contro Poste Italiane.

Con ordinanza n. 3170/2026, pubblicata in data 12/02/2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Poste Italiane contro la sentenza n. 1058/2022 del Tribunale di Avellino.

Il giudizio trae origine da una vicenda relativa a buoni fruttiferi postali serie Q del 1987, per i quali il risparmiatore all’atto della riscossione si era visto rimborsare un importo inferiore rispetto a quanto dovuto e a quanto riportato sui buoni fruttiferi, quindi si era visto riconoscere le proprie ragioni anche in secondo grado, nel procedimento patrocinato dall’𝐀𝐯𝐯. 𝐕𝐢𝐫𝐠𝐢𝐧𝐢𝐨 𝐁𝐢𝐚𝐧𝐜𝐨.

Nonostante ciò, Poste Italiane aveva proposto ricorso per Cassazione nel tentativo di ribaltare la decisione favorevole al risparmiatore.

Con la suddetta ordinanza n. 3170/2026, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando definitivamente la sentenza n. 1058/2022 del Tribunale di Avellino.

foto puramente esemplificativa

Indirizzo

Via Campo San Leonardo N. 62
Gesualdo
83040

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Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 00:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00
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