Avvocato Simone Maria Previtali

Avvocato Simone Maria Previtali Studio Legale fondato e diretto dall'Avv. Simone Maria Previtali, specializzato in Diritto Penale e Avv. Gabriele Silvestrini - Dottore commercialista

Simone Maria Previtali - specialista in Diritto Penale, Investigazioni difensive ed Amministrazioni di sostegno. SEDE DI GENZANO DI ROMA - Via Alcide De Gasperi n. 64
Tel. 06/69355172 - Cell. 3488737540

Lo studio vanta collaborazioni interne con specialisti di altre branche del diritto Civile, quali Diritto di Famiglia, Diritto del Lavoro, Contrattualistica, Infortunistica stradale nonché Esecuzi

oni immobiliari e mobiliari. Si aggiungono agli Avvocati anche delle partnership esterne che garantiscono una tutela esperta anche in ambito extra-giuridico:

Dott.ssa Maria Teresa Soldovieri - Psichiatra e Psicogeriatra

Arch. Federico Andreoli e Studio Tecnico Andreoli - Architetto e CTU Tribunale di Velletri

Dott.

Scusandomi per l’assenza, la gestione dei social è diventata sempre più impegnativa, volevo ricordare a tutti Voi che ne...
04/11/2025

Scusandomi per l’assenza, la gestione dei social è diventata sempre più impegnativa, volevo ricordare a tutti Voi che nel mio studio ci sono colleghe/i fenomenali anche in materia civilistica.

Nello specifico oggi in Diritto del lavoro, abbiamo conseguito una vittoria molto gratificante. A distanza di tanti anni ( causa iniziata nel 2022 e rapporto di lavoro addirittura nel 2013 ) si è scritta la parola fine alla vicenda che mi ha visto coinvolto innanzi al Tribunale di Velletri.

Il tema: DIFFERENZE RETRIBUTIVE, INQUADRAMENTO E TFR.

il mio studio ha difeso una società che gestiva un Bar e Tavola Calda che si è vista recapitata, a distanza di anni e probabilmente per una ripicca personale nei confronti della proprietaria, una richiesta di somme per oltre novantamila Euro. Le pretese fra le più varie, ovvero differenza di mansione ed inquadramento, orario maggiorato e mancata corresponsione del TFR.
Non vi annoio con i dettagli procedurali.
Nulla di quanto affermato dalla controparte rispondeva al vero e, tramite un’attenta analisi della strategia difensiva e delle testimonianze, il giudice ha rigettato il ricorso della lavoratrice mendace e vendicativa, condannandola anche alle spese di giudizio.

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Seppur breve condivido questa esperienza positiva di assoluzione per tenuità del fatto che mi ha visto coinvolto innanzi...
23/01/2025

Seppur breve condivido questa esperienza positiva di assoluzione per tenuità del fatto che mi ha visto coinvolto innanzi al Tribunale di Velletri.

La contestazione: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - Art. 570 bis C.p.

Ho difeso un uomo accusato di non aver adempiuto, per una sola mensilità, agli obblighi di assistenza familiare ( assegno ai figli ).
Ho dimostrato al giudice che durante un periodo di tensioni familiari la querela è scaturita ai soli scopi di un ritorno sul piano civilistico della separazione.

Il magistrato ha accolto la mia tesi perdonando un uomo che, nelle difficoltà di una separazione e per l’esiguità della somma, non è riuscito a tenere fede per un solo mese gli obblighi economici nei confronti dei figli.

Questa è una sentenza di assoluzione ( per particolare tenuità del fatto ) che all’apparenza potrebbe sembrare un modest...
07/06/2024

Questa è una sentenza di assoluzione ( per particolare tenuità del fatto ) che all’apparenza potrebbe sembrare un modesto risultato ma così non è, in quanto ha visto una intersezione tra normativa civilistica e penalistica. L’ho ottenuta da poco innanzi al Tribunale di Velletri in un processo per dei fatti del 2021.

La contestazione: VIOLAZIONI DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO (TUSL) - Artt. 64,68,80 e 87 del DLG n. 81/2008
In questo processo ho difeso il titolare di una casa di riposo per anziani al quale erano state contestate della irregolarità sulla gestione e la salubrità della struttura, della quale era mero affittuario ( non sapendo nemmeno che fosse soggetta ad esecuzione forzata ).

Nonostante il Pubblico Ministero si fosse convinto del contrario, sono riuscito, con una cospicua produzione documentale e con un controesame degli ispettori dell’ASL, a dimostrare che le irregolarità persistevano per causa non imputabile al mio cliente.

Infatti, sia le problematiche inerenti alle infiltrazioni che quelle inerenti agli impianti, rientrano nella gestione straordinaria dell’immobile, quindi onere del locatore e non al conduttore. Il proprietario, più volte diffidato e sollecitato ad intervenire, è rimasto inerte ed a processo è andato il mio assistito.

Il Giudice, che non poteva certamente applicare normative di stampo civilistico, ha comunque compreso la mia tesi ed ha deciso di assolvere perché il disvalore sociale arrecato è stato minimo e l’imputato ha fatto tutto il possibile per salvaguardare gli ospiti.

Abbiamo vinto anche in appello!A distanza di tanti anni ( addirittura 2014 ) si è scritta la parola fine a questa spiace...
30/04/2024

Abbiamo vinto anche in appello!
A distanza di tanti anni ( addirittura 2014 ) si è scritta la parola fine a questa spiacevole vicenda che mi ha visto coinvolto insieme alla formidabile collega in una causa civile innanzi al Tribunale di Velletri investito del secondo grado di giudizio.

Il tema: IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DEL CONTRATTO - Art. 1463 C.c.

In questa sede di appello, dopo aver avuto successo già in primo grado, ho difeso nuovamente la mamma che era stata citata in giudizio perché, a dire dell’asilo in cui aveva iscritto il figlio, non avrebbe pagato le rette mensili previste dal contratto.

Per la seconda volta, smentendo il tentativo di ribaltare il compendio probatorio raccolto, ho dimostrato che, a seguito della scoperta di una malattia patita dal bimbo, la quale lo costringeva ad assumere dei farmaci, è stato l’asilo stesso a non accettarlo più in classe. Questo perché codesta struttura privata, come clausola contrattuale non si assumeva la responsabilità di somministrare dei farmaci ai bambini. Quindi, nonostante le rassicurazioni della direttrice, dopo un anno si erano visti richiedere l’intera retta annuale per meno di due settimane di frequentazione.

Il giudice dell’appello, a conferma della sentenza di primo grado, si è trovato allineato con la nostra tesi sulla sopravvenuta impossibilità del contratto, indipendente dal volere della parte. Al momento delle firme il figlio era sano, la malattia è stata diagnosticata dopo, quindi il contratto andava considerato risolto di diritto.

Questo povero bambino, che ora è ormai adolescente, ha trovato lentamente la sua giustizia!

E’ d’obbligo essere concisi come i motivi della sentenza di assoluzione ( perché il fatto non costituisce reato ) che og...
16/04/2024

E’ d’obbligo essere concisi come i motivi della sentenza di assoluzione ( perché il fatto non costituisce reato ) che oggi pubblico. L’ho ottenuta pochi mesi addietro davanti al Tribunale di Velletri in un processo per dei fatti del 2018.

La contestazione: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE - Art. 570 bis C.p.

In questo processo che al giorno d’oggi è divenuto oltremodo ricorrente nella tematica, ho patrocinato un uomo che veniva accusato di non aver corrisposto l’assegno di mantenimento alla moglie dopo la separazione.

Sono riuscito a dimostrare, con una certosina ricostruzione documentale delle vicende civilistiche, che il mio assistito è stato impossibilitato al pagamento perché disoccupato e senza nessun bene di proprietà. La sua è stata infatti una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Grazie anche alle testimonianze dei familiari il giudice ha condiviso la nostra tesi dell’impossibilità al pagamento per forza maggiore, in quanto l’uomo versava in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere.

La bilancia della giustizia non conosce genere.

Oggi sarò brevissimo nel racconto di questa sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) in quanto saranno l...
06/02/2024

Oggi sarò brevissimo nel racconto di questa sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) in quanto saranno le stesse parole del Giudice a spiegarla. L’ho ottenuta pochi mesi fà davanti al Tribunale di Velletri in un processo per dei fatti del 2019.

La contestazione: FAVOREGGIAMENTO PERSONALE - Art. 378 C.p.
In questo processo, in cui ero onerato dell’incarico di difensore d’ufficio, ho patrocinato un uomo accusato di aver contribuito ad eludere le indagini ed ad inquinare le prove in merito ad una cessione di stupefacente avvenuta tra altre due persone.

Conoscendo pochissimo i fatti e dovendo improvvisare nell’unica udienza in cui si è risolto il primo grado di giudizio, per mezzo della cross examination ho portato il Carabiniere esaminato a far emergere la circostanza che ha fatto crollare l’impianto accusatorio.

Testualmente il Giudice: “Lo stesso teste incalzato dalla difesa che chiedeva se il ****** fosse rimasto completamente estraneo allo scambio di sostanza stupefacente e denaro rispondeva nei termini che seguono… è rimasto estraneo!"

A volte basta colpire nei punti giusti con il controesame ed essere padroni delle domande esatte da fare per ottenere il massimo risultato. Spero che questo mister X sia felice del risultato, nonostante io non l’abbia mai conosciuto.

A pochi giorni dal Presente in commemorazione della Strage di Acca Larenzia, molti mi chiedono: il Saluto Romano deve an...
13/01/2024

A pochi giorni dal Presente in commemorazione della Strage di Acca Larenzia, molti mi chiedono: il Saluto Romano deve ancora essere punito?

Rientra nei reati di pericolo concreto o in quelli di pericolo astratto?
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite è chiamata a pronunciarsi sul tema il 18 gennaio 2024 ( si veda: Sent. Cass. pen. Sez. I, n. 38686 del 22/09/2023 )

In Italia ci sono due norme che potrebbero punire la medesima condotta del c.d. Saluto Fascista: l’Art. 5 della Legge 20/06/1952, n. 645 “Legge Scelba” e l’Art. 2 della Legge 25/06/1993, n. 205 “Legge Mancino”
Vediamo le differenze e l’eventuale applicabilità.

La Legge Mancino fu prima un Decreto Legge finalizzato a combattere i crimini di odio di qualsiasi ideologia politica. Contestata da molti cultori del diritto e passata più volte per il vaglio costituzionale in relazione all’Art. 21, diviene quindi primario strumento punitivo anche nel caso che ci interessa.

Secondo questa interpretazione il Saluto Romano sarebbe un reato di pericolo astratto. Ovvero una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi eversivi ed inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, a prescindere dalla loro riconducibilità al pensiero fascista. Non richiede che tale gesto sia accompagnato da elementi di violenza, svolgendo una funzione di tutela preventiva.

La Legge Scelba individua il suo fine nella protezione dell’ordine democratico dalle minacce sovversive antisistema. Arriverebbe quindi a ritenere che il Saluto Romano si idoneo a determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni che si ispirano, direttamente o indirettamente, all'ideologia del disciolto partito fascista.

Secondo questa prospettiva interpretativa il Saluto Romano è considerato un reato di pericolo concreto. La norma quindi non sanzionerebbe le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sè, attese le libertà garantite dall'Art. 21 Cost., ma le punirebbe soltanto qualora dovessero determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi.

Tra pochi giorni, a distanza di 80 anni da un determinato periodo storico, nonché a molti decenni dalle successive esigenze che ne hanno fondato le emanazioni, le Sezioni Unite, dopo averne chiarito il rapporto di specialità, torna sul tema del reale pericolo causato da un braccio teso.

Per completezza questo è il quesito: “Se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel "saluto fascista", evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di una manifestazione pubblica, senzala preventiva identificazione dei partecipanti quali esponenti di un'associazione esistente che propugni gli ideali del predetto partito, integri la fattispecie di reato previste nella Legge Scelba o nella Legge Mancino; se entrambe le disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se le stesse siano tra loro in rapporto di specialità oppure possano concorrere"

Esclusa ogni forma di personalissima considerazione mi sono imbattuto in questi giorni proprio in un processo riguardate questi fatti. La domanda che ho sentito il dovere di porre a me stesso è stata la seguente: possibile che queste, mi si permetta, anacronistiche norme possano scadere in un fazioso strumento di ritorsione nei confronti di giovani che trovano in un gesto, in un coro o in una canzone, scevri di reali idee politiche e lontani da qualsivoglia intento violento, nient’altro che un motivo di goliardica appartenenza?

Questa è un’altra sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) alla quale sono molto legato anche per il tem...
14/09/2023

Questa è un’altra sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) alla quale sono molto legato anche per il tema della violenza sulle donne molto attuale. L’ho appena ottenuta innanzi al Tribunale di Velletri in un processo per dei fatti del 2016 che ho seguito sin dal primo giorno di indagini.

La contestazione: LESIONI PERSONALI IN CONCORSO, VIOLENZA PRIVATA ED APPROPRIAZIONE INDEBITA - Artt. 582 e 110, 610 e 646 C.p.
In questo processo ho difeso una donna ( ed anche il suo giardiniere ) che era stata denunciata dal badante dell’anziana madre, nonostante fosse stata brutalmente aggredita. Questo soggetto di nazionalità indiana, maltrattando continuamente l’anziana, stava per essere licenziato ma ha deciso di rispondere con la violenza, fratturando una gamba alla mia assistita e malmenandola. Accortosi della follia del gesto ha proposto una falsa querela per dei fatti mai accaduti.

Con un alacre impegno in fase di indagini sono riuscito a far incardinare un procedimento a posizioni corrispettive mettendo a confronto le due opposte versioni. Durante il processo, durato ben diciassette udienze, circostanza dopo circostanza ho scagionato la mia assistita, dimostrando la falsità delle accuse del badante.

Contemporaneamente ho dimostrato la veridicità di quanto subito dalla donna e conseguentemente ho fatto condannare l’aggressore ad una pena esemplare anche per dei furti scoperti, ottenendo peraltro un risarcimento del danno.

La giustizia ha mandato a processo una donna innocente vittima di violenza che, per fortuna e per impegno, ha ritrovato la verità nelle aule del Tribunale.

Questa è un’altra sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) alla quale sono molto legato anche per il tem...
14/09/2023

Questa è un’altra sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) alla quale sono molto legato anche per il tema della violenza sulle donne molto attuale. L’ho appena ottenuta innanzi al Tribunale di Velletri in un processo per dei fatti del 2016 che ho seguito sin dal primo giorno di indagini.

La contestazione: LESIONI PERSONALI IN CONCORSO, VIOLENZA PRIVATA ED APPROPRIAZIONE INDEBITA - Artt. 582 e 110, 610 e 646 C.p.
In questo processo ho difeso una donna ( ed anche il suo giardiniere ) che era stata denunciata dal badante dell’anziana madre, nonostante fosse stata brutalmente aggredita. Questo soggetto di nazionalità indiana, maltrattando continuamente l’anziana, stava per essere licenziato ma ha deciso di rispondere con la violenza, fratturando una gamba alla mia assistita e malmenandola. Accortosi della follia del gesto ha proposto una falsa querela per dei fatti mai accaduti.

Con un alacre impegno in fase di indagini sono riuscito a far incardinare un procedimento a posizioni corrispettive mettendo a confronto le due opposte versioni. Durante il processo, durato ben diciassette udienze, circostanza dopo circostanza ho scagionato la mia assistita, dimostrando la falsità delle accuse del badante.

Contemporaneamente ho dimostrato la veridicità di quanto subito dalla donna e conseguentemente ho fatto condannare l’aggressore ad una pena esemplare anche per dei furti scoperti, ottenendo peraltro un risarcimento del danno.

La giustizia ha mandato a processo una donna innocente vittima di violenza che, per fortuna e per impegno, ha ritrovato la verità nelle aule del Tribunale.

Questa è un’altra sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) alla quale sono molto legato anche per il tem...
14/09/2023

Questa è un’altra sentenza di assoluzione ( perché il fatto non sussiste ) alla quale sono molto legato anche per il tema della violenza sulle donne molto attuale. L’ho appena ottenuta innanzi al Tribunale di Velletri in un processo per dei fatti del 2016 che ho seguito sin dal primo giorno di indagini.

La contestazione: LESIONI PERSONALI IN CONCORSO, VIOLENZA PRIVATA ED APPROPRIAZIONE INDEBITA - Artt. 582 e 110, 610 e 646 C.p.
In questo processo ho difeso una donna ( ed anche il suo giardiniere ) che era stata denunciata dal badante dell’anziana madre, nonostante fosse stata brutalmente aggredita. Questo soggetto di nazionalità indiana, maltrattando continuamente l’anziana, stava per essere licenziato ma ha deciso di rispondere con la violenza, fratturando una gamba alla mia assistita e malmenandola. Accortosi della follia del gesto ha proposto una falsa querela per dei fatti mai accaduti.

Con un alacre impegno in fase di indagini sono riuscito a far incardinare un procedimento a posizioni corrispettive mettendo a confronto le due opposte versioni. Durante il processo, durato ben diciassette udienze, circostanza dopo circostanza ho scagionato la mia assistita, dimostrando la falsità delle accuse del badante.

Contemporaneamente ho dimostrato la veridicità di quanto subito dalla donna e conseguentemente ho fatto condannare l’aggressore ad una pena esemplare anche per dei furti scoperti, ottenendo peraltro un risarcimento del danno.

La giustizia ha mandato a processo una donna innocente vittima di violenza che, per fortuna e per impegno, ha ritrovato la verità nelle aule del Tribunale.

Mi scuso per l’assenza ma gestire una pagina social è più faticoso del previsto.Questa non è una pubblicazione come tutt...
30/08/2023

Mi scuso per l’assenza ma gestire una pagina social è più faticoso del previsto.
Questa non è una pubblicazione come tutte le altre ma è una grossa parte del mio lavoro e del mio patimento spirituale degli ultimi tre anni.
E’ una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che annulla ( sebbene limitatamente ) la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, intervenuta in gravame, per dei fatti accaduti nell’ottobre 2020.

La contestazione: OMICIDIO DOLOSO - Art. 575 C.p.

In questo processo ho difeso un ragazzo che ha ucciso il compagno della madre con due coltellate al cuore. Io sono stato chiamato sopratutto per fare da portavoce ad un giovane, il quale per anni ha visto la sofferenza ed il pianto negli occhi della mamma, sottoposta a continue vessazioni e violenze. Un ragazzo che, una notte d’autunno, ha temuto per la vita della madre e l’ha difesa.

Nel primo grado, affrontato innanzi al Giudice per l’Udienza Preliminare di Velletri in abbreviato, grazie al lavoro svolto in fase di indagini sono riuscito a ricostruire il quadro familiare pregresso ai fatti, così da utilizzarlo quale terreno fertile per la mia strategia difensiva. Dopo un duro scontro con il Pubblico Ministero, che aveva chiesto la condanna a 24 anni per Omicidio doloso aggravato, e dopo aver affrontato delle interessanti tematiche sull’inutilizzabilità patologica ( anche in abbreviato ) delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto assumere sin dall’inizio le vesti di indagato, sulla legittima difesa finanche nella sua ipotesi putativa, sull’eccesso colposo e sull’attenuante della provocazione per accumulo, sono riuscito a portare a casa una condanna a “soli” 12 anni di reclusione.

Impugnata poi la sentenza innanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Roma, ove ho devoluto tutte le mie doglianze ed innanzi alla quale ho appreso la fallibilità umana, la pavidità e la mediocrità spirituale di alcuni Magistrati, si è ottenuta una deludente conferma del provvedimento, nonostante il voto a mio favore e le congratulazioni della Giuria Popolare, in aggiunta alla richiesta di riforma del Procuratore Generale.

Sono giunto infine davanti alla Suprema Corte di Cassazione che, in un minimo slancio di coraggio, ha riconosciuto la giustezza di una delle mie motivazioni. Ha annullato l’errore commesso e mi ha rinviato a nuova udienza innanzi all’Assise d’Appello, che si terrà a breve.

La vita ed il futuro di quel ragazzo ancora non sono scritti, mi batterò affinché venga visto prima di tutto come l’uomo che è stato e che continua ad essere nei suoi lunghi giorni di detenzione. La giustizia passa dalle notti insonni degli avvocati e non dalle noie dei Tribunali.

Indirizzo

Via Alcide De Gasperi 64
Genzano Di Roma
00045

Orario di apertura

Lunedì 15:00 - 19:30
Martedì 15:00 - 19:30
Mercoledì 15:00 - 19:30
Giovedì 15:00 - 19:30
Venerdì 15:00 - 19:30

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