Avv. Riccardo Volpi - Studio Legale

Avv. Riccardo Volpi - Studio Legale Aree di competenza: diritto amministrativo, tributario, sportivo e di famiglia.

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- Successioni e testamenti.
- Diritto del lavoro.

Quando viene a mancare un familiare, oltre al momento delicato, ci si trova ad affrontare pratiche complesse: dichiarazi...
29/04/2026

Quando viene a mancare un familiare, oltre al momento delicato, ci si trova ad affrontare pratiche complesse: dichiarazione di successione, immobili, adempimenti fiscali.
Mi occupo di assistere i clienti nella gestione completa delle successioni, seguendo ogni fase in modo chiaro e senza inutili complicazioni.
L’obiettivo è evitare errori, rispettare le scadenze e permettere agli eredi di gestire tutto con serenità.
Per una prima valutazione, è possibile contattarmi in privato.

Il "tacchino induttivista" di Bertrand Russell è una celebre metafora per illustrare i limiti del ragionamento induttivo...
09/11/2025

Il "tacchino induttivista" di Bertrand Russell è una celebre metafora per illustrare i limiti del ragionamento induttivo. La storia racconta di un tacchino che, dopo aver osservato che gli veniva dato sempre da mangiare ogni giorno alle 9:00 del mattino, conclude che questa regola si sarebbe sempre applicata. Tuttavia, il giorno della vigilia di Natale, viene sgozzato invece di ricevere il cibo, dimostrando che l'esperienza passata non garantisce la certezza del futuro.

PER PRIMA COSA UCCIDIAMO TUTTI GLI AVVOCATILibro di Stefano BigolaroNella famosa opera teatrale Enrico IV (parte II, att...
03/11/2025

PER PRIMA COSA UCCIDIAMO TUTTI GLI AVVOCATI
Libro di Stefano Bigolaro
Nella famosa opera teatrale Enrico IV (parte II, atto IV, scena II) di Shakespeare viene esposto il programma demagogico e arrogante dell'aspirante re di Inghilterra:
"Grazie, mia brava gente!�Quando dunque, dicevo, sarò re,�non ci sarà bisogno di denaro:�tutti a mangiare e bere a spese mie,�tutti vestiti della stessa foggia,�perché tutti dovranno esser fratelli�ed onorare me, vostro signore.�Intanto, come primissima cosa,�ammazzeremo tutti gli avvocati".
L'avvocato Stefano Bigolaro, per migliorare il programma del re, dopo averci pensato un po' su, ha scritto il libro che si vede nella foto.
Cosa dice il libro? Che senza gli avvocati sarebbe peggio: senza un avvocato amministrativista il cittadino non avrebbe alcuna tutela nei confronti dei pubblici poteri.
Infatti, il re, dopo avere incantato le anime dei sudditi, potrebbe fare tutto quello che gli pare, senza nessuno in grado di conoscere i complicati meccanismi per opporsi e contrastare il suo potere.
Quindi vogliate bene al vostro avvocato amministrativista.
In sintesi:
"L’espansione costante della burocrazia, l’intervento delle amministrazioni nella vita delle persone, la moltiplicazione di regole di ogni tipo: viviamo in una società immersa nel diritto amministrativo.� Non è questione da specialisti, riguarda tutti. Come ci si muove in una società del genere?� Perché il sistema funzioni, è necessario potersi confrontare con le amministrazioni prima che decidano: insomma, partecipare.�E poi deve esserci la possibilità di rivolgersi a un giudice: serve a tutelare le proprie ragioni, ma serve soprattutto alla legalità complessiva.

CONCESSIONI BALNEARI, SOLO 26 COMUNI HANNO AVVIATO LE GARE: LA RIFORMA È ANCORA AL PALOA quasi vent’anni dall’introduzio...
29/09/2025

CONCESSIONI BALNEARI, SOLO 26 COMUNI HANNO AVVIATO LE GARE: LA RIFORMA È ANCORA AL PALO

A quasi vent’anni dall’introduzione della direttiva Bolkestein, che impone la messa a gara delle concessioni demaniali marittime, l’Italia resta in stallo. Nonostante sentenze, richiami europei e promesse di riforma, ad oggi solo 26 Comuni in tutta la pen*sola hanno effettivamente avviato le procedure per bandire le concessioni balneari.
Un dato allarmante, se si considera l’estensione del nostro litorale e l’importanza economica del comparto. Tra questi 26 Comuni, solo sei si trovano in Toscana: Camaiore, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio, Carrara e Grosseto. Gli altri sono distribuiti a macchia di leopardo tra Veneto (Chioggia), Emilia-Romagna (Ravenna, Cervia, Misano Adriatico), Liguria (Imperia, Chiavari, Lavagna), Abruzzo (Pescara, Fossacesia, Vasto), Lazio (Fiumicino, Formia, Gaeta, Ostia), Campania (Camerota, Minori, Sapri, Pontecagnano Faiano) e�Puglia (Ginosa).
Il resto del Paese resta fermo, intrappolato in una impasse che dura ormai da quasi due decenni. La direttiva Bolkestein, approvata nel 2006, avrebbe dovuto aprire il mercato alla concorrenza e garantire trasparenza e pari opportunità nell’accesso alle concessioni. Ma tra proroghe, norme transitorie e resistenze politiche, il quadro resta invariato. A pagarne il prezzo sono sia gli attuali concessionari – bloccati in una situazione di incertezza giuridica – sia i potenziali nuovi operatori, che non riescono ad accedere a un mercato chiuso. Nel frattempo, l’Italia continua a essere nel mirino dell’Unione europea, con il rischio concreto di sanzioni per il mancato adeguamento alle regole comunitarie.
Intanto, è battaglia a Ginosa, in provincia di Taranto. Con dodici sentenze dell’11 luglio scorso, infatti, il Tar di Lecce ha accolto i ricorsi di altrettanti concessionari, annullando bandi e procedure comunali per l’assegnazione di venti stabilimenti balneari. Il Comune aveva avviato gare senza un Piano comunale delle coste, utilizzando elaborati non approvati da Consiglio e Regione, in violazione della legge regionale.
Il Tar ha inoltre censurato l’assenza nel bando del riconoscimento degli investimenti dei concessionari uscenti, previsto dalla normativa nazionale. Annullate anche la graduatoria e l’aggiudicazione delle concessioni. Illegittima, infine, la proroga tecnica fino a settembre 2025: secondo il Tar, essa deve durare fino al 2027, come previsto dalla legge, senza violare il diritto UE. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, in un contesto nazionale ancora privo di piani costieri comunali.
«Si tratta di importantissime sentenze rese dal Tar Lecce in una complicata e complessa materia – ha spiegato al Quotidiano di Puglia, il 14 luglio 2025, l’avvocato Danilo Lorenzo, nonché consigliere di FederTerziario Balneari, che ha rappresentato i concessionari –. All’esito di una serie di processi caratterizzati da notevoli elementi di difficoltà tecnico-giuridica, ancora una volta i giudici amministrativi salentini hanno magistralmente e autorevolmente sciolto una serie di dubbi interpretativi sorti a seguito della modifica della legge del 2022 operata dalla legge numero 166/2024, fornendo chiari e convincenti parametri di corretta applicazione anche al fine di dare certezza alla materia e consentire alle amministrazioni comunali di procedere secondo criteri di legalità, giustizia ed equità. Si conferma l’autorevolezza del Tar Lecce che per l’ennesima volta è stato autore di una storica sentenza destinata a rimanere negli annali della giurisprudenza in materia di demanio marittimo».

LE RISERVEQuando si parla di appalti pubblici, uno degli aspetti più delicati sono senza dubbio le riserve. Durante l’es...
15/08/2025

LE RISERVE

Quando si parla di appalti pubblici, uno degli aspetti più delicati sono senza dubbio le riserve.
Durante l’esecuzione dei lavori possono emergere imprevisti non considerati al momento della conclusione del contratto di appalto: una variante al progetto, difficoltà geologiche, ritardi nella consegna delle aree. Situazioni che costringono l’appaltatore a sostenere costi extra o a rallentare i lavori. Ecco che lo strumento delle riserve diventa fondamentale: la riserva è lo strumento con cui l’appaltatore fa presenti le proprie ragioni e richiede un riconoscimento economico per i maggiori oneri sostenuti. È un atto formale, che va iscritto nei documenti contabili del cantiere secondo regole e tempistiche precise.
Iscrivere una riserva non equivale a un automatico riconoscimento delle somme richieste. È l’inizio di un confronto con la stazione appaltante, che potrà accogliere in tutto o in parte le richieste dell’impresa, oppure respingerle.
Ecco perché per un appaltatore è fondamentale conoscere bene la disciplina delle riserve: quando iscriverle, come formulare le domande, quali sono i rischi di una riserva incompleta o intempestiva. Ne va della propria capacità di tutelare i propri diritti e il proprio margine di guadagno.
Cosa sono le riserve negli appalti pubblici
Quando parliamo di “riserva” in un appalto pubblico, ci riferiamo a una dichiarazione scritta con cui l’appaltatore avanza una richiesta di maggiori compensi o di proroga dei termini contrattuali. È lo strumento con cui l’impresa appaltatrice fa valere le proprie ragioni quando si verificano eventi imprevisti che alterano l’equilibrio economico o temporale del contratto.
Facciamo un esempio pratico. Mettiamo il caso di un appaltatore che sta realizzando un nuovo tratto di strada. In fase di scavo, si imbatte in un banco di roccia non previsto dal progetto. Per rimuoverlo, dovrà utilizzare mezzi più potenti e costosi, sostenendo spese extra. Ecco che attraverso l’iscrizione di una riserva, l’impresa potrà richiedere alla stazione appaltante un compenso aggiuntivo per far fronte a questi oneri imprevisti.
Le riserve nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo Codice degli Appalti detta regole chiare e univoche su modalità e termini di iscrizione delle riserve sui documenti contabili.
In particolare, l’Allegato II.14 del nuovo Codice, richiamato dall’art. 115, dedica l’articolo 7 alla procedura di iscrizione delle riserve. La norma chiarisce innanzitutto le finalità di questo istituto:
Consentire alla stazione appaltante un controllo continuo ed efficace della spesa pubblica;
Permettere la valutazione tempestiva delle pretese economiche dell’appaltatore;
Adottare misure per evitare insufficienza di fondi.
Come vanno formulate le riserve?
Il Codice precisa che devono essere specifiche e indicare con precisione le ragioni su cui si fondano. A pena di inammissibilità, devono contenere:
La quantificazione precisa delle somme richieste;
Gli atti a cui si riferiscono le contestazioni (ordini di servizio, CSA, progetto, disposizioni ricevute);
Le difformità rispetto al contratto;
Le contestazioni su ordini di servizio che potrebbero comportare responsabilità per l’appaltatore.
Insomma, non basta un generico dissenso: serve una contestazione puntuale e circostanziata.
Come e dove vanno iscritte le riserve?
Quando l’appaltatore ritiene di aver subito un pregiudizio economico o temporale, deve formulare una riserva sul primo atto contabile che gli viene sottoposto, che sia idoneo a riceverla. Potrebbe essere il libretto delle misure o un sal, ma talvolta anche un verbale di sospensione lavori o un ordine di servizio. L’importante è che la riserva sia iscritta tempestivamente, non appena si verifica l’evento che la giustifica.
Ma attenzione: questa prima annotazione non basta. La riserva va poi confermata e dettagliata nel registro di contabilità, alla firma immediatamente successiva. È qui che l’appaltatore deve specificare le ragioni della sua pretesa e quantificare con precisione le somme richieste.
Termini e decadenze per l’iscrizione delle riserve
L’appaltatore ha 30 giorni di tempo dalla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento per sottoscrivere il conto finale, iscrivendo le domande già formulate nel registro di contabilità durante i lavori e confermando quelle per cui non ci sono state conciliazioni.
Una procedura analoga è prevista per la sottoscrizione del certificato di collaudo: 20 giorni per firmarlo ed esplicitare eventuali contestazioni sulle operazioni di collaudo.
Manca invece una disciplina chiara sui termini per la sottoscrizione dei SAL e l’iscrizione delle relative riserve. Il Codice si limita a dire che le riserve vanno iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle e poi confermate nel registro di contabilità alla firma immediatamente successiva al fatto contestato.
Ma quali sono i tempi per esplicitare in dettaglio le riserve?
Su questo il Codice tace, e ciò rischia di ledere i diritti dell’appaltatore, che non avrebbe modo di esaminare con attenzione i documenti contabili e di formulare con cognizione di causa le sue contestazioni.
Un vuoto normativo che andrebbe colmato. Vedremo se ci saranno chiarimenti o integrazioni su questo punto. Nel frattempo, agli appaltatori il consiglio è di prestare la massima attenzione ai documenti contabili e di non farsi sfuggire i termini per iscrivere le proprie riserve. Perché una riserva intempestiva o carente dei requisiti minimi rischia di far decadere diritti e pretese sacrosanti.
Cosa succede se l’appaltatore non iscrive le riserve?
Se l’appaltatore non formula le riserve nei modi e nei tempi prescritti decade dal diritto di far valere le sue pretese.
Se non iscrive la riserva sul primo atto contabile utile, o se non la conferma nel registro di contabilità, perde la possibilità di chiedere i maggiori compensi o le proroghe. E non potrà più recuperarla in seguito, nemmeno in sede di collaudo o di contenzioso.
È una conseguenza pesante, che sottolinea l’importanza di una gestione attenta e puntuale delle riserve. L’appaltatore deve avere sempre l’occhio vigile sui documenti contabili, per non farsi sfuggire l’occasione di tutelare i propri diritti. Perché una riserva mancata o tardiva può costare caro, in termini di mancati guadagni o di penali da pagare.
Ecco perché conviene sempre farsi assistere da un avvocato amministrativista esperto, che sappia guidare l’impresa nella complessa procedura di iscrizione delle riserve. Perché un errore formale può vanificare anche la pretesa più fondata nel merito.
Le decadenze e le inammissibilità delle riserve
Ci sono precise condizioni di ammissibilità delle riserve, fissate a pena di decadenza. Se la riserva non ha determinati requisiti minimi, è come se non fosse mai stata iscritta.
Quali sono questi requisiti? Li abbiamo già accennati: la riserva deve essere specifica e dettagliata, deve indicare con precisione le somme richieste e le ragioni che la giustificano. Non bastano affermazioni generiche o di stile, tipo “mi riservo per danni da sospensione” o “richiedo 100.000 euro per lavori extracontrattuali”. Servono contestazioni puntuali, che facciano riferimento a fatti precisi e documentati.
In particolare, a pena di inammissibilità la riserva deve contenere:
la quantificazione esatta dell’importo richiesto;
gli atti e i documenti a cui si riferisce (ordini di servizio, verbali, progetti);
le difformità contestate rispetto al contratto o al capitolato;
le contestazioni su ordini che possono comportare responsabilità per l’appaltatore.
Se manca anche uno solo di questi elementi, la riserva è destituita di fondamento e non potrà essere presa in considerazione dalla stazione appaltante.
La gestione delle riserve negli appalti pubblici
Una volta iscritta la riserva, il RUP valuta l’ammissibilità e la fondatezza delle riserve. Se ritiene che siano infondate o pretestuose, può proporre all’amministrazione di respingerle senza nemmeno tentare la conciliazione.
In caso contrario ha il compito di condurre la trattativa con l’appaltatore per arrivare a una soluzione condivisa.
L’accordo bonario
Quando l’importo delle riserve supera il 10% dell’importo contrattuale, il RUP deve attivare il procedimento di accordo bonario, lo strumento che il Codice mette a disposizione per deflazionare il contenzioso sulle riserve, evitando il ricorso a costosi arbitrati o cause in tribunale. Le parti hanno 90 giorni di tempo per trovare un’intesa. Il RUP acquisisce le relazioni del direttore dei lavori (DL) e del collaudatore, sente l’appaltatore e formula una proposta di accordo. Se l’impresa accetta, si firma il verbale di accordo bonario e la questione è risolta. Altrimenti si passa alla procedura del contenzioso.
Ma attenzione: l’accordo bonario non è una sanatoria a tutto campo. Non basta trovare un punto di incontro economico per risolvere la questione. L’intesa deve rispettare alcuni paletti:
Non può alterare la sostanza del contratto, modificando l’oggetto o l’importo dei lavori;
Non può coprire riserve già oggetto di precedenti accordi bonari;
Deve avere copertura finanziaria, cioè i soldi per pagare le somme riconosciute all’appaltatore.
Dissidi tecnici tra direttore dei lavori e appaltatore: come agire
Non sempre le riserve nascono da questioni economiche. A volte derivano da dissidi tecnici tra appaltatore e Direttore dei Lavori (DL), magari su modalità esecutive o interpretazioni progettuali. Anche qui, il RUP ha un ruolo fondamentale di mediazione e risoluzione dei contrasti.
La procedura è questa: se l’appaltatore contesta gli ordini del DL, può iscrivere riserva sul primo atto contabile utile. A quel punto, il RUP convoca le parti, le ascolta in contraddittorio e decide nel merito della questione. L’appaltatore deve adeguarsi alle sue decisioni, ma può iscrivere ulteriori riserve sui maggiori oneri o sui rischi per la buona esecuzione dell’opera.
In pratica, il RUP ha un potere di decisione sulle questioni tecniche, che gli consente di superare l’empasse e di far proseguire i lavori.
L’appaltatore può contestare anche le decisioni del RUP in sede di riserva, chiedendo il ristoro per i maggiori costi o declinando le proprie responsabilità per eventuali difetti dell’opera.
Anche qui, però, serve attenzione nella formulazione delle riserve. Non basta contestare nel merito le scelte del RUP, ma bisogna sempre indicare le ricadute economiche o i rischi che ne derivano.
6 casi in cui non è va iscritta una riserva
Il Decreto Legislativo 36/2023, all’art. 7 dell’Allegato II.14, introduce una significativa novità: vengono elencate sei fattispecie che, per la loro natura, non sono considerate “riserve” e quindi non sono soggette all’obbligo di iscrizione nei documenti contabili. Questo implica che tali situazioni, pur essendo potenzialmente contestabili, seguono procedure diverse e non rientrano nel regime formale delle riserve:
Adeguamenti contrattuali automatici previsti dalla normativa:�Si tratta di modifiche o compensazioni che scattano in virtù di obblighi di legge e che, pertanto, non richiedono la formalizzazione di una riserva per essere riconosciute. Ad esempio, l’adeguamento prezzi o il riequilibrio dei costi in base all’andamento inflattivo.
Domande relative a ritardi nei pagamenti dovuti dalla stazione appaltante:�I ritardi nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) o di altri corrispettivi non sono qualificabili come riserve. Questi vengono trattati secondo le disposizioni specifiche in materia di interessi legali e moratori.
Contestazioni relative a lavori registrati in contabilità come partite provvisorie:�Quando i lavori sono contabilizzati in via provvisoria, non è necessario iscrivere una riserva. L’obbligo di contestazione sorge solo al momento della contabilizzazione definitiva.
Eventuali richieste di adeguamento economico già concordate:�Le richieste che si basano su accordi già formalizzati non richiedono ulteriori riserve, in quanto l’accordo precedente regola le modalità e le condizioni economiche della prestazione.
Domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante:�Questa fattispecie riguarda situazioni in cui il comportamento della stazione appaltante, del RUP o del direttore dei lavori ha causato danni o maggiori oneri. È una previsione che ha sollevato perplessità, poiché tali domande spesso richiedono una formalizzazione per avviare un eventuale contenzioso.
Ritardi nel collaudo dovuti a comportamento colposo della stazione appaltante:�Anche in questo caso, non è previsto che l’appaltatore debba iscrivere una riserva per contestare il ritardo nel collaudo. Tuttavia, si tratta di una previsione che richiede ulteriori chiarimenti, poiché tali ritardi possono comportare conseguenze significative per l’impresa, come maggiori oneri finanziari o dilazioni nei pagamenti finali.
Le riserve negli appalti e il contenzioso
Supponiamo che l’appaltatore abbia iscritto le riserve, ma che la stazione appaltante le abbia respinte. Magari perché ritenute inammissibili, o infondate nel merito. Che succede a questo punto?
L’impresa deve subire in silenzio o ha qualche carta da giocare?
La risposta è: dipende.
Se il rigetto delle riserve è avvenuto nell’ambito di un accordo bonario, la strada è in salita. L’accordo ha infatti natura transattiva e dunque è tendenzialmente inoppugnabile. L’appaltatore potrà contestarlo solo per vizi gravi, come l’errore, la violenza o il dolo. Altrimenti, dovrà accettare l’esito della conciliazione, nel bene e nel male.
Diverso il caso in cui non si sia formato alcun accordo bonario, perché il RUP ha ritenuto le riserve inammissibili o perché la trattativa non è andata a buon fine. Qui l’appaltatore ha il diritto di impugnare la decisione amministrativa che respinge le sue pretese, facendo valere le proprie ragioni in sede giudiziale o arbitrale.
L’impugnazione va proposta entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto delle riserve. Un termine che può sembrare lungo, ma che in realtà vola via tra perizie, consulenze tecniche e predisposizione degli atti difensivi.
Ecco perché, se la stazione appaltante respinge le riserve, conviene attivarsi subito, senza aspettare l’ultimazione dei lavori o il collaudo. Più tempo passa, più diventa difficile ricostruire i fatti e raccogliere la documentazione a supporto.
Quando una riserva diventa oggetto di arbitrato o causa legale?
Ma quando conviene adire le vie legali? Non c’è una risposta universale, dipende dalla situazione concreta. Di certo, se l’importo delle riserve rigettate è consistente e ci sono buoni argomenti per sostenerne la fondatezza, la causa può essere una strada obbligata. L’alternativa è rinunciare a legittime pretese e magari compromettere l’equilibrio economico dell’appalto.
Tuttavia, bisogna sempre valutare con attenzione costi e benefici. Un arbitrato o una causa possono durare anni e costare cifre importanti in termini di consulenze, spese legali, tempo sottratto all’attività d’impresa. Senza contare il rischio di soccombenza, che oltre al danno comporterebbe la beffa di dover pagare le spese processuali.
Prima di intraprendere la strada di un arbitrato o di un giudizio, è sempre bene tentare ogni possibile via conciliativa. Magari con l’assistenza di un legale che sappia condurre la trattativa in modo fermo ma costruttivo, cercando di tutelare l’interesse dell’impresa senza precludere la possibilità di un accordo soddisfacente.
Strategie per evitare il contenzioso: 4 buone pratiche
Prevenire è sempre meglio che curare. E allora la domanda è: come evitare che le riserve si trasformino in un contenzioso infinito e logorante? Non ci sono ricette magiche, ma qualche buona pratica sì.
Prima di tutto, curare al massimo la qualità delle riserve. Iscriverle nei termini, motivarle in fatto e in diritto, quantificarle in modo preciso e documentato. Più le riserve sono solide, meno la stazione appaltante avrà argomenti per respingerle o tergiversare.
Poi, instaurare un dialogo costruttivo con il RUP e i suoi collaboratori. Cercando di risolvere i problemi sul nascere, senza lasciare che si incancreniscano. Con la fermezza di chi sa di avere ragione, ma anche con la disponibilità a trovare soluzioni praticabili. A volte una riunione a tempo debito può evitare una causa da migliaia di euro.
Ancora, documentare tutto. Tenere traccia scritta di ogni comunicazione, di ogni ordine, di ogni evento rilevante in cantiere. Così, se la trattativa va male, si avrà un solidissimo dossier da portare in giudizio. Senza doversi affidare alla memoria o alle dichiarazioni postume.
Infine, affidarsi a professionisti preparati. Che sappiano assistere l’impresa in tutte le fasi della vita dell’appalto, dalla stipula del contratto al collaudo. Perché le riserve non si improvvisano, ma richiedono competenza tecnica e giuridica. E un bravo legale di fiducia può fare la differenza tra una riserva andata a buon fine e una causa persa.
Spero che queste considerazioni possano essere utili per inquadrare il complesso tema delle riserve negli appalti pubblici. Come avvocato che da anni assiste imprese e amministrazioni in questo campo, posso testimoniare che non esistono soluzioni semplici o automatismi. Ogni situazione fa storia a sé e richiede un approccio calibrato sulle specifiche esigenze del caso.
Ma una cosa è certa: conoscere bene la materia, dalla normativa alla giurisprudenza, è il primo passo per muoversi con sicurezza in un terreno così accidentato. E scegliere i giusti professionisti per farsi assistere è il miglior investimento che un’impresa possa fare per tutelare i propri diritti e il proprio futuro.

IMPUGNAZIONE GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO: I 5 ERRORI PIÙ COMUNIDi Riccardo VolpiHai partecipato a un concorso pubbl...
29/03/2025

IMPUGNAZIONE GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO: I 5 ERRORI PIÙ COMUNI
Di Riccardo Volpi
Hai partecipato a un concorso pubblico, superando tutte le prove, e tuttavia compari in graduatoria con un punteggio ingiusto, sbagliato o comunque inferiore rispetto a quello che aspettavi: a questo punto ti chiedi se è possibile far valere l’impugnazione graduatoria mediante un ricorso.

Sei nel posto giusto: con questa guida ti spiegheremo passo-passo come devi procedere.

In questo articolo
La graduatoria di un concorso pubblico
Impugnazione graduatoria: i cinque errori più comuni per fare ricorso
A chi presento il ricorso ed entro quanto tempo?
Il provvedimento di esclusione
Di quale documentazione hai bisogno?
Possibili esiti favorevoli dell’impugnazione graduatoria
Casi vinti di impugnazione graduatoria
Conclusione: l’impugnazione graduatoria e’ possibile!
La graduatoria di un concorso pubblico

Prima di parlare della impugnazione graduatoria occorre chiarire, anzitutto, che cosa sia esattamente una “graduatoria pubblica“.

Ebbene, la graduatoria rappresenta l’esito di un Concorso Pubblico e viene predisposta dalla Commissione d’esame a conclusione della effettuazione di tutte le prove (preselettiva, scritta, orale) della selezione e, inoltre, all’esito della valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La presenza di una “graduatoria” permette di dire con certezza, a parità di altre condizioni, che ci si trova di fronte ad un “concorso pubblico” vero e proprio: non è, ad esempio, una graduatoria vera e propria l’elenco dei candidati che hanno i requisiti per la stabilizzazione: ciò in quanto, in tal caso, i candidati non hanno superato delle prove selettive.

La precisazione è importante perché, come vedremo, solo nella impugnazione graduatoria di un concorso pubblico hai a disposizione soltanto 60 giorni di tempo per proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo (chiamato anche “T.A.R.”).

Impugnazione graduatoria: i cinque errori più comuni per fare ricorso

E’ indispensabile comprendere le motivazioni per cui desideri procedere con l’impugnazione graduatoria di un concorso pubblico.

Gli errori più comuni effettuati dalle Commissioni di esame includono:

Errori di valutazione: gli errori nel punteggio attribuito ai candidati sono un motivo valido per impugnare la graduatoria. Ciò accade quando un candidato ritiene che le risposte date alla prova scritta o in sede preselettiva, o ancora all’esame orale, siano state valutate in modo erroneo dall’Amministrazione o vi siano state discriminazioni nei criteri di valutazione approvati dalla commissione esaminatrice.
Vizi formali: la procedura del concorso pubblico deve rispettare le prescrizioni stabilite dal bando o dalla legge. La mancanza di pubblicazione di atti ufficiali; la modifica delle modalità di svolgimento delle prove, ovvero dei criteri selettivi, o l’illegittima composizione della Commissione, possono costituire vizi di forma.
Disparità di Trattamento: se vi sono state disparità di trattamento tra i candidati (ad esempio: l’attribuzione di punteggi aggiuntivi non previsti o l’esclusione ingiustificata di alcuni candidati) si può procedere con l’ impugnazione graduatoria.
Inosservanza dei criteri valutativi: qualora la graduatoria sia l’esito di una illegittima applicazione dei criteri selettivi previsti dal bando, i candidati possono contestarne la validità.
Violazione dei diritti dei candidati: in caso di violazione dei diritti dei candidati, come la mancata valutazione di specifiche esigenze legate a categorie protette (disabilità, maternità, ecc.), ciò può comportare l’impugnazione graduatoria.
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A chi presento il ricorso ed entro quanto tempo?

Il ricorso deve essere presentato al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Tale termine è perentorio: ciò significa che, entro tale data, il ricorso dovrà essere notificato all’Amministrazione che ha bandito il concorso.

Se il ricorso non viene presentato entro 60 giorni, l’impugnazione graduatoria potrà essere ancora effettuata ma – in tal caso – con un altro strumento processuale chiamato “ricorso straordinario al Capo dello Stato“, che può essere addirittura effettuato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Devo avvertirvi, però, che tale strumento non assicura la stessa rapidità della decisione che è propria del TAR: anzi, si tratta di uno strumento particolarmente lento e, nella maggior parte dei casi, inidoneo ad assicurare la piena tutela agli interessi dei candidati che vogliono effettuare l’impugnazione graduatoria.

Il provvedimento di esclusione

In alcuni casi il candidato sarà tenuto ad impugnare l’atto con il quale l’Amministrazione lo ha sostanzialmente escluso dall’ammissione o dalla ulteriore prosecuzione del concorso pubblico, senza dunque poter attendere la pubblicazione della graduatoria (nella quale egli, in ogni caso, non vedrà comparire il proprio nome).

Sono i casi, ad esempio, in cui il concorrente è stato escluso per via del mancato possesso di uno specifico titolo richiesto per l’accesso al concorso, oppure perché non ha allegato della documentazione necessaria nella propria domanda di partecipazione.

E’ chiaro che, in queste situazioni, proprio in quanto il concorrente non potrà più prendere parte all’ulteriore prosecuzione del Concorso, occorre domandare quanto prima (e sempre nel termine di 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento) l’annullamento di tale atto di esclusione, chiedendo anzi al Giudice una misura “cautelare” provvisoria con la quale il candidato può essere “rimesso in carreggiata”.

In un caso vinto nel 2023, ad esempio, lo Studio impugnava il provvedimento di esclusione di un Professore Universitario dal Concorso per un posto di Professore Ordinario di Economia politica a causa della ritenuta mancanza della abilitazione necessaria per partecipare: ebbene, il ricorso è stato depositato il 27/10/2023 e il giorno seguente il T.A.R. di Torino ha adottato il decreto che puoi leggere qui, con il quale il ricorrente è stato cautelativamente ammesso a partecipare al concorso, sospendendo il provvedimento di esclusione.
Di quale documentazione hai bisogno?
Per procedere con l’impugnazione graduatoria, è importante raccogliere tutta la documentazione necessaria, tra cui, a titolo esemplificativo:
le domande di partecipazione dei candidati;
i verbali delle prove sostenute (prova orale, prova scritta, prova pratica etc.);
il verbale contenente i criteri di valutazione delle prove, che di regola viene predisposto nella prima seduta della Commissione;
l’atto di nomina della Commissione e le dichiarazioni rese dai commissari;
il bando di concorso
Ebbene, considerato che spesso acquisire i verbali delle prove e le domande di partecipazione non è facile, e vi è il serio rischio che decorra il termine di 60 giorni per l’impugnazione della graduatoria, il nostro Studio Legale si è specializzato nella formulazione di puntuali istanze di accesso agli atti tese proprio a ottenere la documentazione utile.

Badate bene: scrivere un’istanza di accesso agli atti è solo in apparenza un’operazione “semplice”, dal momento che un minimo errore nella sua predisposizione (come ad es., tra i più comuni, la mancata indicazione della motivazione o l’elencazione dettagliata degli atti di cui si chiede la copia informatica), può condizionare negativamente l’esito della richiesta e dunque l’impugnazione graduatoria.

A tal proposito, puoi consultare qui un nostro recente approfondimento sull’istanza di accesso e su come formularla al meglio: se invece vuoi affidarti alla nostra esperienza, saremo ben lieti di poterti aiutare a predisporre l’accesso agli atti.

Possibili esiti favorevoli dell’impugnazione graduatoria

L’impugnazione graduatoria di un concorso pubblico comporta spesso esiti favorevoli per i candidati ricorrenti, quali ad esempio:
Annullamento della Graduatoria: se il Tribunale Amministrativo Regionale accerta illegittimità significative, può annullare la graduatoria, ordinando all’amministrazione di ripetere le prove o di rivedere i punteggi.
Rivalutazione delle Prove: in alcuni casi, il Tribunale può ordinare una rivalutazione delle prove contestate, consentendo ai candidati di ottenere punteggi corretti e, di conseguenza, una posizione utile per la propria assunzione lavorativa; o comunque, una posizione migliore in seno alla graduatoria. Sotto tale profilo, rimandando a un nostro articolo sullo scorrimento delle graduatorie, occorre precisare come anche il conseguimento di una posizione migliore in graduatoria possa comportare effetti “utili” al ricorrente, ove si consideri che l’Amministrazione interessata potrà procedere allo scorrimento della graduatoria o un Ente terzo potrà chiedere l’attingimento di quella graduatoria.
Riconoscimento dei Diritti: in alcune ipotesi, se si dimostra che l’errore ha suscitato danni, i candidati possono avere diritto a un risarcimento, a seconda delle circostanze del caso concreto.
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Tra l’altro, l’annullamento della graduatoria comporta anche, a cascata, l’annullamento del contratto nel frattempo stipulato dal (passato) vincitore del concorso pubblico.

Conclusione: l’impugnazione graduatoria e’ possibile!
L’impugnazione delle graduatorie è uno “strumento” fondamentale per garantire la giustizia e la trasparenza nell’ampia materia del concorso pubblico, che abbraccia la maggior parte delle professioni.
Se ritieni che la tua graduatoria concorsuale contenga errori o ingiustizie, non lasciare che la tua opportunità svanisca: un ricorso legale tempestivo può cambiare il corso della tua carriera, migliorando il tuo punteggio o addirittura portandoti alla vittoria del concorso.

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