Notaio Alessandro Mari

Notaio Alessandro Mari Lo studio del Notaio Alessandro Mari, sito in Genova Via G.B. D’Albertis 2/11, si propone di accompagnare all’attività tipicamente notarile.

D’Albertis 2/11, si propone di accompagnare all’attività tipicamente notarile (compravendite immobiliari, mutui, costituzione di società di persone e di capitali, modifiche statutarie redazione, pubblicazione di testamenti e dichiarazioni di successione) una approfondita consulenza in materia civile, commerciale e successoria ed un continuo sostegno per il cliente nello svolgimento della pratica,

dalla sua fase istruttoria a quella conclusiva. Lo studio è specializzato nella materia immobiliare sotto il profilo civilistico e fiscale, in quella societaria (con particolare riferimento alla fase di costituzione di società, operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione) e successoria (compresa la redazione di dichiarazioni di successione), materie nelle quali il Notaio è autore di diverse pubblicazioni.

28/12/2016

Dal 23 gennaio i cittadini potranno presentare la dichiarazione di successione edomanda di volture catastali direttamente online, grazie ai servizi

12/05/2016

Primo sì del parlamento alla legge sul riconoscimento delle coppie omosessuali. Con l'approvazione dell'aula del senato alla fiducia chiesta dal governo sul maxiemendamento, frutto dell'accordo Pd-Ncd, le unioni civili in italia cominciano a diventare realtà. Rispetto al ddl Cirinnà è stato stralciato l'articolo 5 sulla stepchild adoption, ossia l'adozione del figlio del partner all'interno delle coppie omossessuali. Sono stati eliminati anche alcuni rimandi al codice civile sul matrimonio come l'obbligo di fedeltà. Via anche i riferimenti agli articoli 29-30-31 della Costituzione. Richiamati invece gli articoli 2 e 3 della carta sulle 'formazioni sociali' e sull'uguaglianza tra tutti i cittadini.

La legge reca il titolo 'regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze'. C'è infatti una parte dedicata alle coppie di fatto etero che protranno stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a un notaio. Ecco le novità, in una scheda dell'agenzia Dire.

Unione civile 'formazione sociale'. E' istituita quale 'specifica formazione sociale' tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Gli atti dell'unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell'archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso.

Vita familiare, no obbligo di fedeltà. Non è stato inserito l'obbligo di fedeltà per le coppie gay come per i coniugi nel matrimonio. Resta però il riferimento alla vita familiare. Con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune.

Diritti successori e reversibilità. Si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. Si regolano i diritti successori e le norme sulla reversibilità.

No stepchild adoption ma ok a pronunciamento dei giudici. Per tutelare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole 'coniuge' - 'coniugi' ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche alle unioni civili tranne che per quelle non espressamente richiamate dalla legge e nemmeno per quanto riguarda l'intera legge 4 maggio 1983, n.184 sulle adozioni escludendo così anche la stepchild adoption. Viene però inserito un comma che precisa che 'resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti' in modo da non impedire il pronunciameno dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.

Scioglimento dell'unione civile. Basterà manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di separarsi davanti all'ufficiale di stato civile.

Cambio di sesso. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione gay. Viene inoltre stabilito che in caso di cambio di genere all'interno di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestano la volontà di non farne cessare gli effetti civili, il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.

Impedimenti e nullità. Sono cause di impedimento per la costituzione di una unione civile o di nullità: l'esistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile già in essere; l'interdizione per infermità di mente; rapporti di affinità o parentela; condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se sia stato disposto soltanto il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare. La procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell'unione civile. Tra le cause di nullità anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.

Le coppie di fatto etero. Si intendono 'conviventi di fatto' due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie).

Il diritto alla casa 'a tempo'. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto alla casa viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvi stabilmente o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Case popolari. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

Diritti del convivente nell'attività di impresa. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il 'contratto di convivenza' e i rapporti patrimoniali. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un 'contratto di convivenza', redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può contenere: l'indicazione della residenza; le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.

Separazione. Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

Assegno di mantenimento. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati, l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

Deleghe al governo. Il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro

dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi.

05/05/2016

Trasferimento della quota di immobile acquistato con agevolazioni da un coniuge all'altro in sede di separazione. L'alienante non perde le agevolazioni fiscali "prima casa" anche se non provvede al riacquisto di un altro immobile. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 5156 del 16 marzo 2016): Gli atti e con...

08/04/2016

Costituzione di fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria: ai fini della scientia damni è sufficiente la mera consapevolezza del debitore. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13343 del 30 giugno 2015): In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamen…

08/04/2016

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione sesta sezione civile con Ordinanza n. 1588 del 2016.Con tale ordinanza i Supremi Giudici precisano che i debiti del "de c

07/04/2016

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 7 marzo 2016, n. 4445 (1), si è pronunciata in materia di successione necessaria relativamente alla determinazione della quota di riserva (2) del coniuge superstite di seconde nozze ed alla riunione fittizia delle donazioni anteriori al suo matrimonio. Più nello specifico, la Corte è stata chiamata a stabilire se nelle operazioni di calcolo del valore della massa ereditaria relitta, ai fini della determinazione della quota di legittima riservata al nuovo coniuge, bisogna computare tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, quindi, anche le donazioni compiute prima della celebrazione del secondo matrimonio, quando ancora non era sorta in capo al coniuge superstite la qualità di successore necessario; oppure bisogna fare riferimento soltanto agli atti di liberalità posti in essere dal defunto successivamente al sorgere, con il matrimonio, della qualità di erede necessario. In definitiva, la sentenza della Corte di Cassazione, 7 marzo 2016, n. 4445, merita qui di essere segnalata per due ordini di ragioni.
Innanzitutto, perché essa, in linea con il suo precedente indirizzo (5), ribadisce che in base alle norme in vigore, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo al valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. In altri termini - mutuando le parole di insigne ed autorevole dottrina - non «importa l’epoca della donazione, posto che la lesione di legittima, e quindi la riducibilità della disposizione, si determinano con riguardo esclusivo al momento della morte del disponente» (6). Così ragionando, la Suprema Corte di Cassazione non lascia margini per considerare ammissibile - se non in una prospettiva de iure condendo (7) - una «tutela del coniuge variabile a seconda della durata del matrimonio (8) », essendo esclusa in radice una «restrizione temporale» (9) delle operazioni di collazione e di riunione fittizia alle sole donazioni successive alla nascita del rapporto dal quale trae origine la qualità di legittimario.
In secondo luogo, questa sentenza è significativa perché, attraverso una interpretazione costituzionalmente (10) orientata dell’art. 556 codice civile, nel prisma dell’art. 3 della Costituzione, afferma che posizione del coniuge a quella dei figli sono equiparabili relativamente alla riunione fittizia e alla riduzione delle donazioni ai fini della reintegrazione della quota di legittima, in quanto anche se «è vero che il vincolo che lega il coniuge al de cuius è diverso dal vincolo che lega i figli al de cuius: nel primo caso, il vincolo dipende al rapporto di coniugio; nel secondo, il vincolo è di sangue (…) ciò non giustifica un trattamento diverso in ordine alla determinazione della quota di riserva e alla riunione fittizia delle donazioni».

05/04/2016

DONAZIONI
* Cassazione, sentenza 15 marzo 2016, n. 5068, sez. unite civili
SUCCESSIONI - DIVISIONE EREDITARIA - Donazione – Di un bene altrui – Di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria – Nulla.

La donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

05/04/2016

Il Decreto legislativo in approvazione alla Commissione Finanze della Camera potrebbe permettere alle banche di recuperare in maniera più veloce le garanzie sul credito

05/04/2016

Il trasferimento all’ex non provoca la decadenza

17/03/2016

Agevolazioni fiscali "prima casa" anche quando l'acquirente in comunione legale non trasferisce la residenza entro diciotto mesi se dimostra la coabitazione con la moglie residente nell'appartamento acquistato. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 1494 del 27 gennaio 2016): In materia di agevolazione per l…

17/03/2016

Plurime cessioni di partecipazioni sociali in un unico atto: è dovuta l'imposta di registro in misura fissa per ciascuna cessione. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 24672 del 3 dicembre 2015): Nell’ambito di cessione di quote di una società di persone l’imposta di registro, , ex art. 21, comma I, D.P…

17/03/2016

INOVITA' AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2016 l comma 55 della Legge di stabilità 2016 modifica la nota II-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986, aggiungendo il comma 4-bis, ai sensi del quale l’aliquota del 2% è applicabile agli acquisti per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lett. c) della medesima nota II-bis, essendo cioè ancora titolare di altra abitazione già acquistata con le agevolazioni ivi elencate, anche qualora questa sia nello stesso Comune in cui è situato il nuovo immobile (in tal senso, infatti, sembra possibile intendere il riferimento, contenuto nel nuovo comma 4-bis, alla lett. b della nota II-bis, mentre non risulta chiaro il riferimento alla lett. a).

La condizione per l’applicazione dell’aliquota del 2% è che il precedente immobile acquistato con le agevolazioni venga alienato entro un anno dal “nuovo” acquisto; in mancanza di tale alienazione al nuovo acquisto si applicano le disposizioni di cui al comma 4 della nota II-bis.

Indirizzo

Via G. B. D'Albertis, 2/11
Genova
16143

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