Studio Legale Longone

Studio Legale Longone Studio Legale Longone & Partners Lo Studio Legale Longone nasce nel 2003 dall’esperienza maturata dall’avv. Lo Studio, fondato dall'avv.

Paolo Longone, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova, in vari settori del diritto civile. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi legali, dalla consulenza stragiudiziale al patrocinio di fronte all’Autorità Giudiziaria. Lo Studio fornisce prestazioni di assistenza e consulenza del diritto civile, con particolare attenzione per le seguenti branche: condominio e proprietà immobiliari, dirit

to commerciale e contrattualistica, responsabilità civile, diritto del lavoro, internazionalizzazione delle imprese, assistenza in lingua inglese. Situato nella centralissima Via XX Settembre a Genova, lo Studio è a breve distanza dagli uffici giudiziari e dai principali enti pubblici ed è facilmente raggiungibile mediante i mezzi del trasporto pubblico. Flessibilità, disponibilità e cura personalizzata delle pratiche sono i principi ispiratori della nostra attività, unitamente al costante aggiornamento professionale. L’attività dello Studio si estende all’intero territorio nazionale e nanti le autorità giudiziarie dell’Unione Europea. Paolo Longone, si avvale di diverse collaborazioni.

26/05/2014

DIRITTO PENALE - MATERNITA' SURROGATA - TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA

Tribunale Milano, GIP, sentenza 08.04.2014

I coniugi che, dopo aver fatto ricorso a tecniche di procreazione assistita mediante fecondazione c.d. completa di tipo eterologo in India, richiedono ed ottengono, alla stregua di Convenzioni vigenti, la trascrizione dell'atto di nascita ivi formato, non rispondono del delitto di alterazione di stato, ma di quello di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali, aggravato dal fatto che trattasi di dichiarazioni in atti dello stato civile.

26/05/2014

OMOSESSUALITA' DEL CONIUGE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

Tribunale Milano, sez. IX civile, sentenza 19.03.2014

La relazione omosessuale della moglie non è causa di addebito della separazione se la concomitante scoperta dell’omosessualità, collocata in un rapporto coniugale già compromesso, non avrebbe più consentito la prosecuzione dell’unione e pertanto non si può parlare di “colpa” nel senso di comportamento cosciente e volontario che viola il dovere di fedeltà. Tale relazione omosessuale non costituisce di per se pregiudizio per le figlie che possono continuare ad abitare con la madre, con l’unica cautela di evitare che la frequentazione della compagna avvenga in loro presenza.

26/05/2014

DIRITTO DI FAMIGLIA - CONDOTTA VIOLENTA - AFFIDO ESCLUSIVO

Tribunale Roma, sez. I civile, sentenza 11.03.2014

La pendenza del procedimento penale a carico del genitore per condotta violenta nei confronti del figlio e della moglie, anche se è in corso il procedimento penale, costituisce indizio sufficiente per escludere l’affidamento condiviso e disporre l’affidamento esclusivo all’altro genitore. Anche il profondo rancore e non la semplice conflittualità tra i genitori, depone a favore di questa scelta, per l’impossibilità di assumere insieme scelte educative per i figli.

20/05/2014

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - NESSUN OBBLIGO DI POS

Nessun obbligo di POS/ Dal CNF una circolare di precisazione in merito all’art. 15 del decreto Sviluppo Bis

Nessun obbligo di possedere un POS in studio. Piuttosto un onere per gli avvocati, in funzione di semplificazione e di facilitazione per i clienti circa le modalità di pagamento a fronte di una prestazione professionale. Modalità che possono prevedere anche-ma non solo- il pagamento elettronico, tramite POS ma anche tramite bonifico bancario.
E’ in questi termini che si configura correttamente, secondo il CNF, l’adempimento richiesto ai professionisti dall’articolo 15 del decreto legge 179/2012 (Sviluppo bis), in vigore dal 30 giugno prossimo. Che è cosa ben diversa dall’esistenza di un presunto obbligo di dotarsi di POS.
Per chiarire la portata dell’articolo 15 il CNF ha diramato oggi una circolare agli Ordini (CNF N. 10-C-2014), chiedendone la più ampia diffusione.
Riportando il testo della norma, la circolare chiarisce che “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
La circolare, in altre parole, ribadisce la centralità della volontà della parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) per la individuazione delle forme di pagamento. “Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.
Qualora, poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, la circolare specifica che “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”. Ovviamente rimangono fermi i limiti vigenti nell’ordinamento previsti da altre fonti normative , come ad esempio il divieto di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione del dl 179.

26/03/2014

CONTRATTO DI AGENZIA - INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Nel caso in cui la somma corrisposta a titolo di indennità all’agente al termine del contratto di agenzia sia inferiore a quella spettante secondo i parametri dell’art. 1751 c.c., l’agente ha diritto ad ottenere una somma pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto spettante sulla base della disposizione codicistica.

È questo il principio di diritto affermato dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia nella sentenza 11 febbraio 2014.

26/03/2014

RESPONSABILITA' DEI GENITORI - LA BUONA EDUCAZIONE

I genitori sono liberati dalla responsabilità per il danno causato dal figlio minore convivente solo se dimostrano di aver impartito al figlio un'educazione sufficiente e adeguata per una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini e alla sua personalità. Anche se l’obbligo di vigilare può essere attenuato nel caso di minore di sedici anni, non viene meno l’obbligo educativo e l’osservanza di tale obbligo deve essere provata ai fini della prova liberatoria della responsabilità ex art. 2048 c.c.

Nel caso di specie una ragazza sedicenne attraversava di corsa sulle strisce pedonali nonostante il semaforo rosso e veniva investita da una moto causando danni anche al motociclista e al veicolo.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 19.02.2014 n° 3964

25/03/2014

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Nell'ipotesi di una pluralità di creditori, gli effetti interruttivi della prescrizione si verificano, in difetto della solidarietà attiva, esclusivamente in favore di quello tra i creditori che compie atti di interruzione, e sono riferibili anche agli altri creditori solo se quegli atti sono stati posti in essere anche in rappresentanza dei medesimi

(Corte di Cassazione sentenza n. 2822 del 07.02.2014)

14/03/2014
TRUST - PIGNORABILITA' - ESCLUSIONENon è possibile pignorare un trust e l'invalidità del pignoramento è rilevabile d'uff...
10/03/2014

TRUST - PIGNORABILITA' - ESCLUSIONE

Non è possibile pignorare un trust e l'invalidità del pignoramento è rilevabile d'ufficio. Lo ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia in una recentissima sentenza del 25 febbraio 2014, con cui si è decisa una controversia che aveva ad oggetto proprio la validità del pignoramento eseguito nei confronti di un trust immobiliare.

Infatti, secondo la Convenzione dell'Aja, nonché in virtù della costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, il trust non è un soggetto giuridico, non è un ente autonomo, ma soltanto un rapporto giuridico che si instaura fra alcuni soggetti: disponente, trustee e beneficiari.

La validità del pignoramento eseguito nei confronti di un trust immobiliare.

25/02/2014

MARCHIO - REQUISITI

NOVITA': il marchio deve essere diverso e non confondibile rispetto ai marchi già adottati da altri per prodotti dello stesso genere o di genere affine. La novità non è tuttavia da intendersi in senso assoluto, ma in relazione ai prodotti contraddistinti e all'ambito territoriale.

ORIGINALITA': è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quelli degli altri. Il marchio non deve essere particolarmente banale e contenere riferimenti palesi alla natura o alle caratteristiche del prodotto e alla sua destinazione.

LICEITA': il marchio non deve risultare in contrasto con la morale o l'ordine pubblico e comunque non deve trarre in inganno circa l'origine, la composizione, le proprietà e l'impiego del prodotto.

POSSIBILITA' DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: il segno deve essere rappresentabile graficamente. In astratto, può essere anche una tonalità di colore, un suono o anche una fragranza.

25/02/2014

USO EFFETTIVO DEL MARCHIO - MARCHIO DIFENSIVO

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente statuito, con sentenza del 25 ottobre 2012 nella causa C‑553/11, in merito ad un caso di uso effettivo del marchio in una forma, anch’essa registrata come marchio, che differisce per alcuni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio.

In particolare, secondo la Corte, il titolare di un marchio registrato, per stabilire l’uso fattone, può valersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato, senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale diversa forma sia anch’essa registrata come marchio.

In tal senso, la regola parrebbe applicarsi anche ad un marchio «difensivo» la cui registrazione ha mera finalità di garanzia o di ampliamento dell’ambito di tutela di un altro marchio, che, per quanto vi concerne, è registrato nella forma in cui esso è utilizzato, in quanto “l’intenzione soggettiva che presiede alla registrazione di un marchio è del tutto irrilevante".

23/02/2014

LOCAZIONE - CONTRATTO DI NATURA TRANSITORIA

Contratto di locazione di natura transitoria: se manca la documentazione delle esigenze transitorie il contratto è da interdersi ordinario.

Domenica 23 Febbraio 2014, 15.03
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 dicembre 2013 – 20 febbraio 2014, n. 4075
Presidente Russo – Relatore Carleo

Indirizzo

Via XX Settembre 23/2B
Genova
16121

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