Studio Legale Marletta

Studio Legale Marletta Lo studio legale Marletta si occupa di affari civili, penali e tributari

Dal 1991 lo Studio Legale Marletta offre assistenza e consulenza legale, fiscale, tributaria e del lavoro ad enti, società e privati. La profonda competenza in materia giuridica, la professionalità e la vocazione per la giustizia sono le qualità che distinguono i professionisti della squadra Marletta. "Assicuriamo il massimo impegno a tutela dei vostri diritti, perché non esiste giustizia senza difesa".

Auguro a tutti
04/04/2026

Auguro a tutti

27/01/2026

Automobilista condannato anche se il centauro non si ferma allo stop

La Corte di cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 16 gennaio 2026, n. 1858 ha affermato il principio secondo cui in tema di omicidio stradale, la condotta imprudente del conducente dello scooter che non si arresti allo stop non integra, di regola, causa sopravvenuta da sola sufficiente a interrompere il nesso causale con la condotta del conducente dell’autovettura che viaggi oltre il limite di velocità imposto e non adeguato alle condizioni della strada.
La Corte di cassazione ha sottolineato che l’altrui inosservanza di regole di circolazione costituisce evenienza prevedibile che i doveri di prudenza mirano proprio a fronteggiare e tenuto conto che se il limite fosse stato rispettato, l’evento sarebbe stato evitabile, restando pertanto possibile solo il riconoscimento del concorso della vittima ai soli fini dell’attenuante di cui all’art. 589‑bis, c. 7, c.p.

27/01/2026

Divorzio - assegno divorzile - diniego

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 7 gennaio 2026, n. 300.

Rinunciare a opportunità lavorative realistiche comporta il diniego dell’assegno divorzile: è quanto stabilito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 300/2026

Mi permetto di suggerire la lettura del libro pubblicato dal Collega e Amico Avv. Carmelo Di Martino, a mio modesto giud...
26/01/2026

Mi permetto di suggerire la lettura del libro pubblicato dal Collega e Amico Avv. Carmelo Di Martino, a mio modesto giudizio una vera "chicca". Buona lettura!

20/01/2026

Separazione - Divorzio - Mantenimento figli

Segnalo la pronuncia della Corte di cassazione, sez. I, 13 dicembre 2025, n. 32540 a termini dela quale in materia di mantenimento dei figli, il licenziamento e la NASpI del genitore onerato non bastano a giustificare la riduzione dell’assegno, occorrendo invece un accertamento della reale capacità reddituale, anche tramite CTU contabile.

20/01/2026

ARTICOLO PUBBLICATO DAL QUOTIDIANO "IL DUBBIO" - Referendum e Prof. Barbero

Caro Barbero mi spiace ma fai solo da megafono alle falsità propinate dalla campagna del NoOliviero Mazza
Per una volta, stranamente, mi trovo d'accordo con Antonio Di Pietro: il professor Barbero, storico e oggi divulgatore, non ha studiato il testo della riforma, come afferma di aver fatto, ma si è fidato di quello che ha letto, scendendo dal treno, nel manifesto “pubblicitario” di Anm. Non riesco, altrimenti, a spiegarmi la disinformazione che trasferisce ai suoi affezionati ascoltatori nel video messaggio trasmesso in rete.

Basterebbe la battuta di Di Pietro per liquidare la questione, se non fosse che Barbero gode di una certa credibilità fra il suo pubblico e, proprio per questa ragione, è opportuno contestarne punto per punto le affermazioni sul piano tecnico, guardando ai contenuti della riforma e lasciando da parte la propaganda del “procurato allarme”.

Secondo Barbero, la separazione “c'è già”, ma il nostro ordinamento giudiziario dice esattamente il contrario, ossia che l'ordine giudiziario si fonda sulla carriera unica dei magistrati. Mi sarei aspettato che, da storico, ricordasse l'origine fascista della carriera unica, voluta dal ministro Grandi nel 1941: avrebbe potuto spiegare che l'unità dei magistrati è nata in un sistema autoritario di giustizia penale in cui accusatore e giudice, quali componenti della medesima autorità giudiziaria, erano chiamati ad adempiere alla identica funzione statale di attuazione dell'interesse punitivo. Il concetto di base era chiaro, a funzioni uguali doveva corrispondere un medesimo ordinamento. Peraltro, in quel sistema la carriera unica non impediva, e anzi favoriva, il controllo politico della magistratura.

La riforma supera questa visione autoritaria e opera una rivoluzione culturale che distingue le carriere in funzione della distinzione dei ruoli: il giudice non deve cooperare con il pubblico ministero nella dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, ma è chiamato solo a giudicare, senza condizionamenti e con pari diffidenza rispetto tanto alle tesi d'accusa quanto a quelle di difesa.

Per Barbero, al centro della riforma c'è la distruzione del Csm, così come era stato voluto dall'Assemblea costituente. Per uno storico è grave dimenticare quanto sia lontano dal modello originario il Csm creato dalla degenerazione correntizia svelata nel caso Palamara. La riforma, semmai, intende “distruggere” il Csm di Palamara, non certo l'idea dell'organo tecnico di governo autonomo della magistratura, ma non di auto governo, come invece afferma lo stesso Barbero. Non è una svista lessicale, sono concetti molto diversi fra loro: la magistratura non si governa da sola, ma in modo autonomo.

E veniamo alla giustizia disciplinare. Barbero finalmente si ricorda del regime fascista, sottolineando come al tempo la “politica sorvegliava la magistratura”. Vero, ma dimentica di dire che la Costituzione, fin dal 1948, assegna al ministro della Giustizia il potere d'iniziativa disciplinare (art. 107 comma 2 Cost., non toccato dalla riforma). Ciò significa che anche in democrazia la politica ha il compito di “sorvegliare” la magistratura e, nel caso in cui commetta illeciti, di promuovere l'azione disciplinare.

Barbero, dopo qualche iniziale incertezza, rompe gli argini e si lascia andare alla pura propaganda da manifesto Anm, sostenendo che “il cittadino non è sicuro se si trova davanti inquirenti e giudici che prendono ordini dal governo e che possono essere puniti dal Governo”.

Peccato che non vi sia una sola disposizione costituzionale che sottometta la magistratura al volere dell'esecutivo; al contrario, l'art. 104 Cost. riformato ribadisce che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”. Se fossi nel Comitato del Sì farei affiggere in tutte le stazioni d'Italia un manifesto che riporti solo il testo del nuovo art. 104 Cost. a caratteri cubitali e ne regalerei una copia a Barbero, quale promemoria.

Si passa poi alla composizione del Csm, sottolineando che la maggioranza è oggi rappresentata da magistrati, mentre la riforma cambierebbe gli assetti, indebolendo la componente togata. In realtà, i due nuovi Csm mantengono esattamente le stesse proporzioni del vecchio, assicurando la netta prevalenza (due terzi) dei magistrati. Ancor più garantita l'Alta Corte disciplinare, in una composizione di 9 togati, 3 nominati dal Presidente della Repubblica, organo non certo governativo, e solo 3 sorteggiati in una lista predisposta dal Parlamento. Dunque, se la matematica non è un'opinione, la politica è sconfitta 12 a 3.

Finalmente, dopo tante falsità, absit iniuria verbis, ma non saprei come definirle diversamente, si arriva al punto dolente: il sorteggio, o per usare le parole di Barbero “i membri togati sono tirati a sorte, una misura pazzesca”. Secondo lo storico, tre nuovi organi con magistrati “tirati a sorte” sarebbero organismi dove la componente politica avrà un peso superiore, “dove il governo potrà dare ordini ai magistrati”. Sfugge a ogni forma di umana comprensione il nesso fra il sorteggio dei togati e la possibilità che la minoranza di nomina “governativa”, in realtà di designazione parlamentare e poi sorteggiata, possa dare ordini alla maggioranza dei magistrati.

La verità, ovviamente taciuta, è che il sorteggio non piace perché disarticola il sistema correntizio che storicamente, e qui Barbero dovrebbe insegnarci qualcosa, si è mosso come una lobby di potere interna alla magistratura, una lobby politica che ha minato dall'interno l'indipendenza dell'intero ordine giudiziario.

Il prof. Barbero, in conclusione, ritiene che possa aver senso spiegare pubblicamente le ragioni per cui voterà No. Sono finalmente d'accordo con lui, questi pseudo argomenti, in realtà pura propaganda politica, confermano che non vi sono ragioni per non appoggiare convintamente la riforma.

19/01/2026

INFILTRAZIONI - CONDOMINIO - MEDIAZIONE

Azione per danni infiltrazioni art. 2051 c.c verso il Condominio: mediazione non obbligatoria la controversia non verte su artt. 1117-1139 c.c.

Mediazione non obbligatoria per richiesta danni da infiltrazioni
L’azione di risarcimento danni da infiltrazioni idriche, promossa dal conduttore contro il Condominio, si fonda sulla responsabilità per custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. Poiché tale causa non attiene alla violazione o alla errata applicazione delle specifiche norme che regolano la vita condominiale (artt. 1117-1139 c.c.), essa esula dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria in materia di condominio, non rendendo l’azione improcedibile.
Lo ha chiarito il Tribunale di Roma nella sentenza n. 17108/2025.

19/01/2026

AFFITTI BREVI - NOVITA'

La legge di Bilancio 2026 (
legge n. 199/2025) ha previsto una significativa stretta sulle locazioni brevi: da quest’anno, la destinazione a locazione turistica di tre o più immobili configura esercizio di attività d'impresa, con la conseguente necessità di dover aprire una partita IVA, adottare un sistema di contabilità e adempiere ai relativi obblighi fiscali. Viene confermata la possibilità di optare per la cedolare secca solo nel caso di destinazione a locazioni brevi di non più di due immobili.

19/01/2026

Votata alla Camera la fiducia al Governo sul decreto Transizione 5.0 nel testo approvato dal Senato. Tra le modifiche introdotte nel corso dell’iter di conversione, figurano le novità sulle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici interne agli stabilimenti e agli impianti industriali: nel passaggio parlamentare, è stata eliminata la previsione che circoscriveva la disposizione ai soli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. Con la conversione in legge del decreto sono state apportate modifiche anche in materia di golden power nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo. Confermate invece le disposizioni riguardanti il credito di imposta Transizione 5.0.

15/01/2026

Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. Sono detraibili solo le somme pagate con metodi tracciabili, ad eccezione dei casi per i quali è possibile pagare in contanti (farmaci, dispositivi medici, prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e private accreditate al SSN). Quali sono le spese mediche detraibili nel 2026? Quali documenti vanno conservati per beneficiare della detrazione?

È possibile detrarre dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro. Queste spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.

Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Le spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute (modello 730 o Redditi PF) e documentate adeguatamente.

Quali sono le principali spese sanitarie detraibili?
Le principali spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro, sono quelle sostenute per:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);

- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);

- prestazioni specialistiche;

- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

- prestazioni chirurgiche;

- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;

- trapianto di organi;

- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);

- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;

- assistenza infermieristica e riabilitativa (ad esempio fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, etc.);

- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

È possibile detrarre l’acquisto di parafarmaci?
I parafarmaci (quali, ad esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate) non sono detraibili anche se acquistati in farmacia.

Non sono detraibili nemmeno se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Quali sono le principali prestazioni mediche specialistiche detraibili?
Le spese per prestazioni specialistiche, detraibili nella misura del 19%, sono quelle relative alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.

Sono da ricomprendere tra le spese specialistiche detraibili, se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista, gli esami e le terapie di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- esami di laboratorio;

- controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;

- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;

- elettroencefalogrammi;

- TAC (tomografia assiale computerizzata);

- risonanza magnetica nucleare;

- ecografie;

- indagini laser;

- ginnastica correttiva;

- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;

- seduta di neuropsichiatria;

- dialisi;

- cobaltoterapia;

- iodioterapia;

- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.

A quali condizioni sono detraibili le prestazioni chirurgiche?
Le spese chirurgiche, detraibili nella misura del 19%, sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (c.d. day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Alle spese per prestazioni chirurgiche possono aggiungersi quelle direttamente inerenti all’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, etc.

Per poter essere detraibili le spese devono essere sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (ad esempio malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, etc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.

In che misura sono detraibili le spese sostenute per persone con disabilità?
Spetta la detrazione del 19% per le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità.

La detrazione:

- spetta sull’intero importo della spesa sostenuta;

- può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.

Inoltre, spetta la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto:

- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;

- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione pari al 19% è determinata su un limite di spesa di 18.075,99 euro e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data d’acquisto).

Quali sono i mezzi di pagamento ammessi per poter fruire della detrazione?
La fruizione della detrazione del 19% ai fini IRPEF è subordinata al pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

Tale regola non riguarda le detrazioni:

- per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;

- per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Ci sono regole particolari per le fatture e gli scontrini che attestano le spese?
Le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali sono detraibili (o deducibili) se la spesa risulta certificata da fattura o da scontrino fiscale, c.d. scontrino parlante, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Per quanto attiene alla natura del prodotto acquistato è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, al fine di escludere la detraibilità di prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Le diciture “farmaco” o “medicinale” possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e abbreviazioni come “med” e “f.co”; anche la dicitura “TICKET” soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato per il quale, tra l’altro, il contribuente non è più tenuto a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.

15/01/2026

La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha previsto una nuova edizione della definizione agevolata delle somme affidate all’agente della riscossione, con alcune caratteristiche che la differenziano, in maniera sostanziale, dalle precedenti edizioni.
Suggerisco, a chi ne abbi interesse, di rivolgersi al proprio Consulente di fiducia.

Indirizzo

Corso Vittorio Emanuele, 231
Gela
93012

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
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Giovedì 09:00 - 13:00
15:30 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
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