Studio Legale Maganuco

Studio Legale Maganuco “La legge è (quasi) uguale per tutti"

Missione:
La tutela esclusiva degli interessi dei clienti. Francesco Mascali, l’avv. Christian Flora, l'avv.

Lo studio Maganuco offre ai propri clienti una assistenza legale personalizzata, affidabile, puntuale e attenta in materia di diritto civile, bancario, commerciale e societario. Lo Studio Legale Maganuco è stato fondato dall'avvocato Emanuele Maganuco nel 1999. Con sede a Gela in Piazza Umberto I, lo studio oggi comprende 7 avvocati associati: l’avv. Pierangelo Vasile, l'avv. Venusia Biagia In

corvaia, l'avv. Francesco Russello e l'avv. Lucia Dainotto. Lo studio legale Maganuco presta consulenza in materia di diritto civile, diritto bancario, diritto commerciale, diritto societario, procedure concorsuali, crisi d'impresa e diritto del lavoro. Attraverso una struttura solida e specializzata, i nostri avvocati offrono ai propri clienti una assistenza legale personalizzata, affidabile, puntuale ed attenta alle continue evoluzioni legislative in ambito nazionale ma anche comunitario. Lo studio è inoltre specializzato nell'assistenza di investitori e/o intermediari, sia sotto il profilo legale che regolamentare, in materia di servizi e contratti bancari, finanziamenti alle imprese, acquisition finance, ristrutturazioni e rinegoziazione di crediti in sofferenza, credito ai consumatori, credito ipotecario, leasing finanziario e locazione operativa, garanzie finanziarie, disciplina della trasparenza bancaria e normativa antiusura, promozione e collocamento fuori sede di prodotti bancari e finanziari. Aree di attività:

- Diritto delle società;
- Diritto bancario
- Diritto della famiglia;
- Diritto del lavoro;
- Diritto penale;
- Responsabilità medica;
- Risarcimento danni da incidente stradale. Per pareri e consulenze lo studio, su richiesta, presta la propria assistenza anche in lingua inglese. Per info e dettagli contattare ai seguenti recapiti:
tel. +39 0933925892
fax +39 0933901380
e-mail: [email protected] | [email protected]

*Il costo dei servizi segue le normali tariffe forensi.

**Il contenuto della presente pagina ha scopi esclusivamente informativi. La pagina, infatti, non fornisce pareri legali o altro tipo di attività consulenziali. Nella stessa, per come previsto dal vigente codice deontologico forense, non saranno mai indicati nominativi di clienti o parti assistite, ancorchè questi vi abbiano consentito.

24/12/2024
09/06/2024

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del 2011 che limitava l'esenzione Imu a una sola casa nel caso in cui due persone sposate o unite civilmente avessero residenze in abitazioni diverse.

La Consulta ha reso possibile l'esenzione per entrambe, a patto che vengano rispettate alcune condizioni, come la "residenza e dimora abituale di uno dei due coniugi" in un determinato immobile, che si può provare attraverso le bollette di acqua, luce e gas o anche con la scelta del medico curante.

https://www.studiolegalemaganuco.it/
19/04/2024

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Studio Legale Maganuco offre da oltre 20 anni una consulenza legale con approccio multidisciplinare a Gela. Richiedi una consulenza

Buon 2024 a tutti.
31/12/2023

Buon 2024 a tutti.

26/07/2023

Nullità parziale del contratto di mutuo per mancata indicazione delle modalità dell’ammortamento.
Finalmente il Tribunale di Taranto, arginando il proliferare di svariate pronunce di diversi Tribunali italiani, che hanno detto tutto ed il congruo di tutto in subiecta materia, ha depositato l’allegata ordinanza con cui ha sospeso il giudizio, demandando con rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte la soluzione sulla seguente questione di diritto:

"Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e/o del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" ed il regime di capitalizzazione
siano desumibili dal cliente facendo
ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese
quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no
un 'inotesi di nullità narziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell'articolo
117, comma 4, del D.Lgs. n. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione”.
Attendiamo adesso la pronunzia nomofilattica, nella speranza che brulli almeno per chiarezza e che magari sia meno filobancaria dei più recenti arresti.
Mutuobancario #
Nullitaparziale #

Le assenze del lavoratore per malattia dovute a nocività delle condizioni di lavoro non possono (mai) essere conteggiate...
19/07/2023

Le assenze del lavoratore per malattia dovute a nocività delle condizioni di lavoro non possono (mai) essere conteggiate nel periodo di comporto se il datore di lavoro non ha svolto la formazione in materia di salute e sicurezza.
Lo ha affermato una interessante sentenza della Corte d’Appello di Messina del 13.6.2023.
In allegato l’interessante commento sul Sole 24 Ore del collega giuslavorista Giuseppe Bulgarini d’Elci

Il Tribunale di Gela, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A. srl, assistita  dallo  studio legale Maganuc...
23/06/2023

Il Tribunale di Gela, in accoglimento del reclamo proposto dalla società A. srl, assistita dallo studio legale Maganuco, ha sospeso le operazioni di vendita di una farmacia ritenendo spoporzionato il prezzo offerto in sede di aggiudicazione rispetto al prezzo giusto.
Ha ritenuto il Tribunale, anche a seguito della riforma dell'art. 108 I. fall. dovuta al d.lgs 5/2006 che il potere di sospensione della vendita si possa esercitare anche dopo l'aggiudicazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/01/2017, n. 669: "In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108l. fall. (anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5del 2006, applicabile "ratione temporis"), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice".
Dovrà per l’effetto rifarsi la gara, seppure l’originario aggiudicatario abbia già interposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in commento.

Indirizzo

Piazza Umberto I
Gela
93012

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