Studio Legale Avv. Stefania Picchetti

Studio Legale Avv. Stefania Picchetti L'Avv. Stefania Picchetti rivolge la massima attenzione alla cura ed al proprio aggiornamento professionale seguendo attività formative in tutto il paese.

Stefania Picchetti è specializzata negli ambiti del diritto civile e penale offrendo assistenze legali e consulenze personalizzate per persone private ed imprese. Nel dettaglio lo studio offre i seguenti servizi legali:
•diritto immobiliare,
•diritto di famiglia (separazioni, divorzi, ...)
•adozioni
•diritto del lavoro
•locazioni (sfratti e redazione contratti)
•recupero crediti
•responsabilità me

dica
•infortunistica stradale
•diritto fallimentare e procedure concorsuali
•diritto penale
•diritto dell'immigrazione

Fornisce ampia assistenza nelle diverse questioni condominiali e nei rapporti di vicinato in genere affrontando le molteplici questioni che le realtà condominiali creano. Lo studio ha la sua sede a Gallarate e lavora presso i principali tribunali lombardi come Busto Arsizio, Varese, Milano e Como ma anche nei altri fori d'Italia grazia alla telematizzazione del processo civile.

21/04/2021
24/11/2015

Spese straordinarie: sono dovute dal genitore non affidatario anche se non concordate. Ancora oggi, nei giudizi di separazione, spesso si discute su quali siano le voci di spesa che devono rientrare in tale categoria, così come dibattuta è anche la questione relativa alle condizioni in presenza delle quali un genitore è obbligato a contribuire ad esse, solitamente nella misura del 50%, salva diversa pattuizione.
Di recente una prununcia di merito con cui il Giudice di pace adito, nel respingere l'opposizione, ha rilevato la fondatezza del decreto emesso immediatamente esecutivo riportandosi al principio stabilito dalla Corte di Cassazione - Sezione VI civile - con Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175, dove è precisato che “anche se non è stato previamente consultato, il coniuge è tenuto a contribuire alle «spese straordinarie» effettuate nell'interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita”.

23/11/2015

Con la sentenza n. 23673 del 19 novembre 2015, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che se alla stipulazione di un preliminare di vendita non segue la stipulazione del contratto definitivo, la relativa immissione nel possesso non vale ai fini dell’usucapione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ritenuto utile, ai fini dell’usucapione di un immobile, il possesso acquisito a seguito di preliminare di vendita al quale tuttavia mai era seguita la stipulazione del contratto definitivo. Affermava infatti che ai fini dell’usucapione non deve necessariamente sussistere la convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, “ma sarebbe sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartenga ad altri“.
La Suprema Corte ha in primo luogo chiarito che con la vendita ciò che si trasferisce è solo l’oggetto del possesso: considerando infatti il possesso, ai sensi dell’art. 1140 c.c., come “il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale“, esso non potrà essere trasferito per contratto separatamente dal diritto del quale esso costituisca l’esercizio. In altre parole, secondo la Corte di legittimità, la cosiddetta “immissione in possesso” all’atto del preliminare di vendita di immobile (immobile, la cui proprietà ed il relativo pieno possesso si trasferisce compiutamente solo con l’atto definitivo traslativo) non può costituire di per sé titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione del bene.

21/08/2015

Condizionatori e climatizzatori: per il Tar Lazio necessaria la Scia; rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e sui vincoli paesaggistici.
Nonostante il decreto “Sblocca Italia”, l’installazione di un condizionatore esterno richiede il deposito della Scia. È questo l’orientamento del Tar Lazio, espresso in una recente sentenza, con cui ha confermato la sanzione di 516 euro al proprietario di una galleria d’arte che aveva installato due apparecchi sulla facciata dell’edificio.
Conformemente a quanto già precisato dal Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ricordano che i climatizzatori sono impianti tecnologici e, come tali, nel momento in cui vengono collocati all’esterno del fabbricato, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti alla Scia (segnalazione certificata di inizio di attività).
Leggi lo schema delle opere soggette a Scia, CIL, CILA e permesso a costruire.
Per le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW sono previste agevolazioni che escludono anche la Scia.
Con o senza Scia, occorre tuttavia sempre (articolo 6, comma 1, del Dpr 380/01) la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, oltre che il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività costruttiva.
Con o senza scia, vanno poi rispettate le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio: in particolare, nelle zone con vincolo paesaggistico (o nei centri storici) è sempre necessario il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (ottenibile anche in sanatoria).
Resta in ultimo il rispetto delle soglie di rumore, che non devono mai superare la normale tollerabilità. Per cui, anche se a norma sotto il profilo urbanistico, il condizionatore non deve arrecare molestia al riposo del vicino. Peraltro il mancato superamento della soglia indicata dalla legge contro l’inquinamento acustico non implica necessariamente che l’impianto non dia fastidio ai vicini. Bisogna piuttosto considerare l’impatto concreto dell’impianto nell’area in cui si trova collocato.
Tuttavia, se il condizionatore d’aria sia utile all’esercizio di un mestiere rumoroso scatta solo una sanzione amministrativa; qualora invece sia indipendente da tale attività, si applica la sanzione penale a condizione che il rumore ecceda la normale tollerabilità e si disturbano quiete e riposo di un gruppo non identificato di persone.
Resta poi da rispettare le norme sul condominio e, in particolare, il decoro architettonico dell’edificio, anch’esso a prescindere dal rispetto della normativa urbanistica. Ad ogni modo se il motore ha dimensioni normali, bisogna fare una valutazione caso per caso.

13/08/2015

Successioni senza confini e maggiori certezze in tutti gli Stati UE. È quanto si propone di ottenere il nuovo “Certificato successorio europeo” che farà il suo ingresso nell’ordinamento italiano a partire dal prossimo 17 agosto, con l’entrata in vigore del regolamento Ue 650/2012 di riforma del diritto internazionale privato in materia di successioni mortis causa.
Nato con l’intento di omogeneizzare le regole della successione internazionale, data la diversità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la molteplicità delle autorità coinvolte, il Cse consente a eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità di far valere all’estero, in altro Stato Ue, la loro qualità e i relativi diritti, ovvero i poteri e le facoltà, in una vicenda successoria che coinvolge un Paese diverso da quello la cui legge disciplina la successione mortis causa.
In pratica, se il de cuius è cittadino tedesco, proprietario di immobili in Francia, ma con residenza abituale in Italia, a meno che lo stesso non abbia optato per l’applicazione della legge tedesca (in quantto paese di cui è cittadino), la sua eredità sarà disciplinata dalla legge italiana (trattandosi della legge vigente nel luogo di residenza abituale). Per cui, ove occorra dimostrare in Francia a chi spetti la proprietà dei suoi immobili, d’ora in poi sarà sufficiente l’utilizzo del Cse.
In Italia, il Certificato, ex art. 32 della l. n. 161/2014, potrà essere rilasciato da un notaio, su richiesta delle persone legittimate dal medesimo regolamento europeo, quando “il defunto aveva la residenza abituale in Italia ovvero quando lo stesso ha scelto la legge italiana, o ancora nelle ipotesi previste dagli artt. 10 e 11 del Regolamento”.
Al fine di fornire un concreto ausilio ai notai che devono dare esecuzione a questa nuova prassi professionale, il Consiglio Nazionale del Notariato ha diramato le prime istruzioni operative (qui sotto allegate).
Una delle questioni “aperte”, secondo quanto osservato dallo stesso Notariato, è se la nuova normativa possa essere utilizzata anche per finalità “interne”, ovvero se il Cse possa essere rilasciato anche per successioni che non rivestano profili internazionali (Italia su Italia). Nell’ordinamento italiano, infatti, sottolineano gli stessi notai, uno strumento simile sarebbe di indubbia utilità, ai fini sia della certezza del diritto che dell’efficienza delle procedure, e non è implausibile che il Cse possa essere utilizzato anche per le successioni interne, anche perché, viceversa, il cittadino italiano sarebbe svantaggiato rispetto a quello straniero che invece vi può ricorrere.

30/07/2015

L'Avv. Stefania Picchetti è specializzata negli ambiti del diritto civile e penale offrendo assistenze legali e consulenze personalizzate per persone private ed imprese.

Nel dettaglio lo studio offre i seguenti servizi legali:
•diritto immobiliare,
•diritto di famiglia (separazioni, divorzi, ...)
•adozioni
•diritto del lavoro
•locazioni (sfratti e redazione contratti)
•recupero crediti
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•infortunistica stradale
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•diritto penale
•diritto dell'immigrazione

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30/07/2015

Indirizzo

Via G. Parini N. 10
Gallarate
21013

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

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