01/11/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE:
In attesa della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, vediamo quali sono le principali innovazione previste dalla riforma che verranno quindi introdotte in caso di vittoria del SI.
1) FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO:
La Camera dei Deputati sarà l'unica a votare la fiducia. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi.
Il senato continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), più 5 nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali.
Per quanto riguarda le leggi ordinarie, potrà chiedere alla Camera di modificarle, ma quest’ultima non sarà tenuta a dar seguito
alla richiesta. Sparisce dunque la navetta parlamentare per l’approvazione delle leggi
I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco.
I membri rimangono in carica per la stessa durata del loro mandato territoriale, provocando così una mutevolezza della composizione del Senato che potrebbe cambiare maggioranza politica più volte nel corso della stessa legislatura.
Immunità: i nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato.
Spariscono i senatori a vita. Attualmente sono senatori a vita: i presidenti della Repubblica che hanno cessato il mandato e le personalità che hanno "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Questi ultimi non saranno più nominati a vita ma resteranno in carica sette anni. Gli attuali senatori a vita diventano quindi una categoria a esaurimento.
2) NUOVE MODALITA’ PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Viene eletto da Camera e Senato in seduta comune e viene modificato il quorum: nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei componenti camera e senato (730 persone), dal quinto i tre quinti, dal nono la maggioranza assoluta.
3) ABOLIZIONE DELLE PROVINCE E DEL CNEL:
La riforma abroga, oltre alle province, anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), un organismo pensato nel 1948 come "raccordo" tra società e politica, un ruolo ridottosi con il passare dei decenni.
4) MODIFICA DELLA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI:
Ritornano in capo allo Stato la competenza a legiferare in alcune materie come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile.
Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale
5) RICORSO PREVENTIVO SULLE LEGGI ELETTORALI
Viene introdotto, in caso di leggi elettorali, il ricorso preventivo alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera, per verificarne la costituzionalità.
6) CAMBIANO I REFERENDUM
Rimane la soglia delle 500mila firme per presentare un quesito referendario. Ma se i promotori riescono a raccogliere più di 800 mila sottoscrizioni si abbassa il quorum che non è più calcolato sugli aventi diritto, ma sul numero dei votanti dell'ultima tornata elettorale. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi.
Vengono introdotti i referendum propositivi. Questa è una grossa novità. Non più solo referendum abrogativi volti ad eliminare parti o intere leggi, ma anche referendum propositivi che finora non erano contemplati. L'istituto in uso in molti Paesi europei ha il vantaggio di interrogare direttamente la popolazione su temi di grande attualità, due esempi su tutti: il referendum sull'indipendenza della Scozia e quello per i matrimoni gay in Irlanda. Si tratta di una forma di partecipazione diretta del popolo alla processo legislativo.
7) LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE
Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.
NB -->TRATTANDOSI DI REFERENDUM COSTITUZIONALE, LA SUA VALIDITA’ NON E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM!