05/05/2025
L'allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è idoneo a giustificare l'addebito della separazione personale rendendo impossibile la convivenza.
Se, invece, il coniuge che ha abbandonato l'abitazione coniugale dimostra l'esistenza di una giusta causa o la preesistenza di un motivo di intollerabilità della convivenza, l'addebito può essere escluso. (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8366).
Si ringrazia il sito dei link per la simpatica vignetta.