07/09/2022
Investimento a causa di un Pirata della strada.
Sempre più spesso mi sta accadendo che le Compagnie di Assicurazioni, in qualità di imprese designate per Conto del Fondo Vittime della strada, quando viene denunciato il sinistro oppongano, come diniego al risarcimento la motivazione che non ci fossero presenti testimoni al momento del sinistro, respingendo la richiesta.
Al contrario mi è sembrato giusto Ricordare ad una di queste Imprese quanto sia opponibile tale motivazione, ottenendo così, immediatamente un offerta risarcitoria per il
Mio cliente.
Difatti Si rammenta come la prova della presenza di un veicolo rimasto sconosciuto ( e della responsabilità del suo conducente) possa essere fornita dal danneggiato anche sulla base di dichiarazione orali, non potendo richiedere alla vittima di tenere un comportamento di complessa ed onerosa attuazione, non è consentito configurare a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finirebbe per trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante. ( C. civ. Sez. III 18.11.2055, n. 24449).
Sempre di recente con ulteriore specificazione di tale impostazione la S.C. ( C. civ. III 18.6.2012 n. 9939), è intervenuta precisando che la vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato non ha alcun obbligo, al fine di ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti , visto che quest'ultima rappresenta un mero indizio, ne consegue prosegue la Cassazione, che la circostanza che la vittima , nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia priva dell'indicazione dei testimoni, mentre tali testimoni abbia poi indicato nel giudizio civile resosi necessario, non costituisce motivo di rigetto della domanda.
Avv. Valentina Chianese