Studio Legale Marco Luceri

Studio Legale Marco Luceri Marco Luceri, avvocato civilista, specializzato in diritto bancario.

02/08/2024
12/03/2015

TRUST: La legge italiana non disciplina espressamente tale istituto; È stato recepito in Italia a seguito della Convenzione dell' Aja del 1985 e lo si può definire come quella situazione giuridica in cui un soggetto, il disponente (settlor), trasferisce la proprietà di determinati suoi beni ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica, detto trustee, nell' interesse di un beneficiario o per un fine determinato!

24/01/2015

L’ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA
Ordinanza
Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi
20-10-2014
contratti bancari: Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Massimo Scoperto vanno escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia.
Invero, alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d’Italia, per il periodo di indagine, le stesse non andavano computate nel calcolo del TEG, atteso che l’art.2 bis della Legge 27/2009 - che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia - si applica solo dal 2010 in avanti, e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 01.01.2010..

07/12/2014

LA SOGLIA DEL TASSO DI MORA SI CALCOLA CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, SECONDO IL PUNTO 4 DEI DM TRIMESTRALI: Quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve ve**re calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13.(Sent. Trib. Milano, dott.ssa Zugaro
03-12-2014 n.14394)

29/11/2014

IL PRIVILEGIO IPOTECARIO RICONOSCIUTO AL COMMA 2 DELL’ART. 2855 CC DEVE INTENDERSI LIMITATO AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI ( Sentenza Cassazione Civile, Sezione Terza 31-10-2014 n.23164): In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855 cc, comma 2, è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritto ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo.
Mentre ai sensi dell'art. 2855 cod. civ., comma 3 sono assistiti dal privilegio ipotecario pure gli interessi di qualunque natura - e cioè, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori - ed al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del pignoramento (ovvero in caso di credito azionato con intervento nel processo esecutivo, al momento di questo) fino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.

09/11/2014

TRATTAMENTO DATI PERSONALI/COMPETENZA: "Quando la tutela contro il trattamento dei dati personali, nei confronti del titolare del trattamento, viene invocata nell'ambito di un rapporto di consumo (come tale soggetto al D. Lgs. 205/06, art. 33, lett. u) il foro previsto da tale norma prevale su quello individuato dal D. Lgs 196/03, art. 152, poiché la sua sopravvenienza ha derogato al D. Lgs. 196/03, art. 152 con riferimento alle controversie sul trattamento dei dati personali, la cui titolarità origini da rapporti di consumo" (Cass. Civ., sez. III, n. 21814 del 14.10.2009)

07/07/2014

IL D.L. 91/2014 REINTRODUCE L’ANATOCISMO BANCARIO
Il detto decreto, all’art.31, così dispone:

«1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato il 31 dicembre".
2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come modificato dall'art. 25 del cligs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

07/06/2014

CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA - CASS. CIV., SEZ. I, N. 602 DELL'11.01.2013: La Corte di Cassazione precisa che non sono nulle le clausole di determinazione del saggio di interesse superiore a quello legale se l'obbligo della forma scritta è rispettato e l'indicazione numerica del tasso da praticare rende quest'ultimo predeterminato. Nulle sono invece le clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dando luogo ad anatocismo, vietato dall'art. 1283 c.c., che ammette la produzione di interessi su interessi soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, salvo usi contrari (usi normativi e non negoziali).

02/06/2014

Le Commissioni di massimo scoperto si considerano o no ai fini del calcolo del tasso usurario, prima della L. n. 2 del 28.01.2009? Secondo il Giudice di legittimità "anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (Cass. Civ. n. 46669/2011; Trib. Lecce, sez. Gip, Ord. del 18.06.2013)"

23/05/2014

Indirizzo

Via Latina, 41/Galatina (Le)
Galatina
73013

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