26/05/2026
🔹Condominio moroso per consumi idrici: è sempre possibile il ricorso d’urgenza di ripristino del servizio?🔹
🔺Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza, con Sentenza del 12.02.2026, ha chiarito che il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere il ripristino dell’erogazione idrica non è automaticamente ammissibile, neppure in presenza di un bene essenziale.
🔸Ai fini della tutela cautelare, devono sempre sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora: la mancanza anche di uno solo comporta il rigetto della domanda.
📍In particolare, il periculum deve consistere in un danno imminente e irreparabile, da dimostrare concretamente e non presunto in via automatica per la sola natura del servizio idrico. Non ogni sospensione dell’acqua legittima, quindi, il ricorso urgente.
👉 Il Tribunale sottolinea la necessità di una valutazione caso per caso, imponendo al ricorrente di allegare elementi specifici che dimostrino l’impossibilità di attendere i tempi della tutela ordinaria.
A tal fine, assumono rilievo anche:
– la possibilità di ricorrere a piani di rientro (solve et repete);
– l’eventuale accesso a forme alternative di approvvigionamento idrico;
– l’assenza di soluzioni idonee a evitare il pregiudizio lamentato.
Solo in presenza di una prova rigorosa dell’urgenza e dell’irreparabilità del danno è possibile ottenere il provvedimento cautelare di ripristino del servizio.
Daniela S**o
Gaetano S**o
al fine di determinare in via d’urgenza la illegittimità del distacco dell'erogazione per il rischio di compromissione del bene essenziale "della vita e del benessere" dei condomini privati del relativo servizio occorre sempre comprovare l'esistenza del periculum in mora, da intendersi come danno...