01/06/2026
🔹Trattamento illecito di dati: quando sussiste la fattispecie di reato?🔹
🔺Il Tribunale di Pescara, con Sentenza n. 1574 del 16.01.2026, ha affermato che integra il reato di cui all’art. 167 D. Lgs. n. 196/2003 la condotta di chi diffonde immagini di persone senza il loro consenso, anche tramite dirette social.
🔸Nel caso di specie, l’imputato aveva effettuato una diretta Facebook all’interno di un ufficio pubblico, riprendendo il personale e altri utenti presenti, imponendo la propria permanenza fino all’evasione delle proprie richieste e ostacolando l’erogazione del servizio.
📍Secondo i giudici, la pubblicazione anche di una sola immagine su una piattaforma accessibile al pubblico, in assenza di consenso, è idonea a integrare il reato, soprattutto se finalizzata a trarre un profitto o arrecare danno e se comporta un concreto pregiudizio alla riservatezza degli interessati.
👉 Il consenso prestato per l’utilizzo dell’immagine in contesti limitati (ad esempio come foto profilo WhatsApp) non legittima una diffusione indiscriminata su altri canali: ogni ulteriore pubblicazione senza autorizzazione costituisce un autonomo illecito trattamento di dati personali.
La condotta è penalmente rilevante anche quando le immagini riguardino più soggetti, come dipendenti pubblici e utenti presenti, e vengano diffuse in tempo reale tramite social network, con evidente compromissione della loro privacy.
Daniela S**o
Gaetano S**o
Integra gli estremi del reato di cui all’art. 167 del D. Lgs. n. 196 del 2003 la condotta del soggetto che presso un pubblico ufficio diffonda immagini del personale operante con diretta Facebook attivata dal proprio account