01/02/2021
IL DIRITTO ALLO SMART WORKING
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con Ordinanza 21 gennaio 2021, ha riconosciuto il diritto di una lavoratrice ad essere messa in smart working a causa delle sue condizioni di salute ed anche per assistere la madre ultraottantenne portatrice di handicap e ridurre così il rischio per quest’ultima di contrarre il covid-19. La richiesta di essere messa in smart working era infatti stata rifiutata dalla società datrice di lavoro e per tale motivo la lavoratrice aveva proposto un ricorso d’urgenza al Tribunale del Lavoro per la tutela dei suoi diritti.
Al riguardo il Giudice ha evidenziato che, l’art. 39 del D.L. n. 18/2020, richiede esclusivamente che lo smart working “sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” e certamente la prestazione lavorativa richiesta alla lavoratrice ricorrente, di natura intellettuale, è risultata perfettamente compatibile con la modalità agile, che ha lo scopo di “incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” (art. 18, comma 1, L.n. 81/2017) e quindi – di fatto – non vi era alcun impedimento allo smart working. Infatti appare ovvio che una prestazione di natura intellettuale, non richieda la necessaria presenza fisica in azienda.