24/02/2021
INAIL e TUTELA DELLE VITTIME PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NON PROFESSIONALE
Tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015-2020 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale hanno diritto alla prestazione erogate dal “Fondo per le vittime dell’amianto” istituito dall’INAIL.
EVOLUZIONE NORMATIVA: L’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha esteso le prestazioni erogate dal "Fondo per le vittime dell’amianto”, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.
Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura della prestazione per i malati “non professionali” in euro 5.600, nonché le modalità di erogazione della prestazione medesima.
Il comma 292 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni ha esteso la prestazione anche agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti.
L’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento a favore dei malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi anche per il triennio 2018-2020.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2018 ha dato attuazione al suddetto articolo 1, comma 186, specificando il quantum del beneficio e, altresì, le modalità di erogazione da parte dell’Istituto.
In particolare, con il suddetto decreto, l’importo della prestazione economica è stato confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017.
Da ultimo l’art. 11-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha previsto un miglioramento del valore del beneficio per l’anno 2020 attraverso l’erogazione di una prestazione assistenziale di importo fisso che passa dai 5.600 euro precedentemente previsti a euro 10.000, sia per i malati che, in caso di decesso, per i loro eredi.
La predetta diposizione, inoltre, consente ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015-2019, pari a 5.600 euro, di ottenere, a domanda, l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di 10.000 euro.
CARATTERISTICHE ATTUALI: La prestazione economica è fissata dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 nella misura di euro 10.000,00 per l’anno 2020 ed è corrisposta una tantum su istanza dell’avente diritto.
Coloro che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015-2019, pari a 5.600 euro, possono ottenere, previa richiesta, l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di 10.000 euro. L'incremento della prestazione riguarda quindi tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale.
Sulla base delle evidenze scientifiche della patologia in questione, ai fini del riconoscimento della prestazione, viene considerata una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto, avvenuta sul territorio italiano.
Con riferimento all’ “[…] esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto […]”, la sussistenza dell’esposizione deve risultare dalla documentazione attestante la convivenza in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. Anche in questo caso l’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza.
Con riferimento all’esposizione ambientale, tenuto conto della comprovata diffusione delle fibre di amianto sul territorio nazionale, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.