Studio legale - Avv. Chiara Mattarelli

Studio legale - Avv. Chiara Mattarelli Assistenza Legale civile e penale. "In un mondo il cui la professione si sta progressivamente evolve

“Sono i piccoli passi che creano le lunghe distanze.”Un buon nuovo anno a tutti voi 🦚
01/01/2022

“Sono i piccoli passi che creano le lunghe distanze.”
Un buon nuovo anno a tutti voi 🦚

25/02/2021

La professione legale con i mutamenti economici e socio-politici susseguitisi nel corso degli ultimi decenni, ha perso turgore e si è inesorabilmente svuotata della sua essenza!
In un tempo,ormai immemorabile, la figura dell’AVVOCATO rivestiva un ruolo importante nella società e, nella stragrande maggioranza dei casi, era sinonimo di rispettabilità ed integrità!
La tecnologia e l’era moderna ne hanno pian piano mutato il significato: da “azzeccagarbugli” manzoniano a semplice “libero professionista” costretto a reinventarsi ogni giorno per far fronte all’enorme platea di concorrenti sulla piazza.
I social media hanno così assunto un ruolo fondamentale, molto più di quello che egregiamente la stampa ha saputo svolgere sino ad ora. Tuttavia se da un lato forniscono un ottimo strumento di supporto alla legislazione, dall’altro lato contribuiscono a disincentivarne concretamente il lavoro. Esattamente come accade nel campo della medicina, così anche in quello forense, la clientela si riempie sempre più dei cd “autodidatti” in grado di diagnosticarsi in autonomia una sindrome morbosa o dare spiegazione ad una problematica giuridica che li affligge! Quante volte sentiamo dire: “Tanto c’è internet, a che mi serve andare dall’Avvocato?quello è caro, mi frega solo i soldi”.
Bistrattati dalla concorrenza spietata e dalla presunzione di sapere dei più, si commette l’errore di mollare. Questo MAI!!!
Nonostante le negatività appena palesate, è innegabile come, tuttavia, la tecnologia sia un potente strumento mediatico che ci avvicina e ci permette di entrare nelle case di ognuno di noi nei modi più disparati!
Ebbene....
L’idea di creare questa pagina è nata proprio con l’intento di condividere informazioni utili, fornire possibili soluzioni alle problematiche quotidiane, spunti di riflessione su argomenti già trattati o ancora da esplorare, novità rilevanti e tematiche di interesse pubblico volte a fornire una “assistenza” aggiornata ed il più possibile vicina alla collettività, con modalità di volta in volta differenti, in grado di stuzzicare quel che basta della vostra curiosità.
(Per ogni chiarimento, delucidazione, esigenza, dubbio o necessità non esitate a contattarmi!)

Concludo, ora, con una mia piccola, ma importante considerazione personale che vorrei rammentaste: dietro ogni soluzione prospettata c’è un lavoro svolto con impegno e dedizione, un’opera intellettuale fatta di ricerca, reminiscenza e studio incessante! Ogni caso differisce dall’altro, ciascuno con le proprie criticità e prospettive. È un LAVORO e come tale va trattato! Rispettiamolo, non bistrattiamolo ancora!

Buona lettura

24/02/2021

INAIL e TUTELA DELLE VITTIME PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO NON PROFESSIONALE

Tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015-2020 risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale hanno diritto alla prestazione erogate dal “Fondo per le vittime dell’amianto” istituito dall’INAIL.

EVOLUZIONE NORMATIVA: L’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha esteso le prestazioni erogate dal "Fondo per le vittime dell’amianto”, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.
Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura della prestazione per i malati “non professionali” in euro 5.600, nonché le modalità di erogazione della prestazione medesima.
Il comma 292 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni ha esteso la prestazione anche agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti.
L’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento a favore dei malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi anche per il triennio 2018-2020.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2018 ha dato attuazione al suddetto articolo 1, comma 186, specificando il quantum del beneficio e, altresì, le modalità di erogazione da parte dell’Istituto.
In particolare, con il suddetto decreto, l’importo della prestazione economica è stato confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017.
Da ultimo l’art. 11-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha previsto un miglioramento del valore del beneficio per l’anno 2020 attraverso l’erogazione di una prestazione assistenziale di importo fisso che passa dai 5.600 euro precedentemente previsti a euro 10.000, sia per i malati che, in caso di decesso, per i loro eredi.
La predetta diposizione, inoltre, consente ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015-2019, pari a 5.600 euro, di ottenere, a domanda, l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di 10.000 euro.

CARATTERISTICHE ATTUALI: La prestazione economica è fissata dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 nella misura di euro 10.000,00 per l’anno 2020 ed è corrisposta una tantum su istanza dell’avente diritto.
Coloro che hanno beneficiato della prestazione una tantum nel periodo 2015-2019, pari a 5.600 euro, possono ottenere, previa richiesta, l’integrazione fino alla concorrenza dell’importo di 10.000 euro. L'incremento della prestazione riguarda quindi tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Tale prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale.
Sulla base delle evidenze scientifiche della patologia in questione, ai fini del riconoscimento della prestazione, viene considerata una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione all’amianto, avvenuta sul territorio italiano.
Con riferimento all’ “[…] esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto […]”, la sussistenza dell’esposizione deve risultare dalla documentazione attestante la convivenza in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. Anche in questo caso l’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della convivenza.
Con riferimento all’esposizione ambientale, tenuto conto della comprovata diffusione delle fibre di amianto sul territorio nazionale, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza del mesotelioma.

Indirizzo

Frosinone

Sito Web

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