24/10/2024
ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NOVITA’ IN TEMA DI RIARCIMENTO DANNI PER DOCENTI ASSUNTI CON PLURIMI CONTRATTI A TERMINE.
L’abuso dei contratti a a termine nel settore scolastico è fenomeno ben noto; dal 2014 l’Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione che, soltanto oggi, a seguito della modifica legislativa al comma V del D.Lgs 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), pare giungere a chiusura. La nuova formulazione del citato comma V tanto prevede: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
Se l’impossibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione (contrariamente a quanto accade con un datore di lavoro privato) è regola ben nota, più volte confermata da consolidata giurisprudenza, la novità è invece costituita dall’affermazione di uno specifico diritto al risarcimento del danno in capo al lavoratore assunto con più di tre contratti a termine (con superamento dei trentasei mesi), il cui ammontare viene oggi predeterminato dal legislatore in una forbice compresa tra le quattro e le ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, indicando altresì il legislatore, come parametro di specifica quantificazione, il numero dei contratti reiterati e la durata complessiva del rapporto.
Come è facile comprendere, la recente modifica apre la strada alla possibilità di ottenere consistenti risarcimenti per i docenti assunti, nel corso della carriera, con plurimi contratti a termine.
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