Avv. Gianluca Mastrangelo - Diritto Scolastico

Avv. Gianluca Mastrangelo - Diritto Scolastico Consulenza ed assistenza legale in materia scolastica.

24/10/2024

ABUSO DI CONTRATTI A TERMINE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NOVITA’ IN TEMA DI RIARCIMENTO DANNI PER DOCENTI ASSUNTI CON PLURIMI CONTRATTI A TERMINE.

L’abuso dei contratti a a termine nel settore scolastico è fenomeno ben noto; dal 2014 l’Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione che, soltanto oggi, a seguito della modifica legislativa al comma V del D.Lgs 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego), pare giungere a chiusura. La nuova formulazione del citato comma V tanto prevede: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”
Se l’impossibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione (contrariamente a quanto accade con un datore di lavoro privato) è regola ben nota, più volte confermata da consolidata giurisprudenza, la novità è invece costituita dall’affermazione di uno specifico diritto al risarcimento del danno in capo al lavoratore assunto con più di tre contratti a termine (con superamento dei trentasei mesi), il cui ammontare viene oggi predeterminato dal legislatore in una forbice compresa tra le quattro e le ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR, indicando altresì il legislatore, come parametro di specifica quantificazione, il numero dei contratti reiterati e la durata complessiva del rapporto.
Come è facile comprendere, la recente modifica apre la strada alla possibilità di ottenere consistenti risarcimenti per i docenti assunti, nel corso della carriera, con plurimi contratti a termine.

Consulenza ed assistenza legale in materia scolastica.

20/06/2024

I DOCENTI PRECARI CON CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO HANNO DIRITTO ALL’INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE.
L‘ordinanza n.16715/2024 della Corte di Cassazione segna un passo importante verso il riconoscimento del diritto, effettivo e concreto, dei docenti precari a godere delle ferie e/o della relativa indennità sostitutiva, per il periodo intercorrente tra la sospensione delle lezioni (di norma nella prima decade di giugno) ed il 30 giugno, data di scadenza dei contratti.
La pronuncia, in linea con altre precedenti, ha però chiarito – con piena smentita dell’interpretazione data dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero delle Finanze – che non può parlarsi di collocamento automatico in ferie del docente precario tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno (con sottrazione indebita del relativo periodo dal monte ferie maturato), bensì che grava sul Dirigente scolastico (alias datore di lavoro) informare puntualmente il docente della esistenza di ferie non godute e, in mancanza di ciò, sorge il diritto alla indennità sostitutiva.
Pertanto, nel periodo in questione, il docente è da considerarsi formalmente a disposizione del datore di lavoro e non in ferie.
Considerato il termine decennale di prescrizione, per i docenti con contratti al 30 giugno si apre la strada ad un agevole contenzioso volto a recuperare l’indennità sostitutiva per le ferie non godute nel decennio 2014-2024.

05/06/2024

GPS 2024 – IL SERVIZIO MILITARE VA RICONOSCIUTO A PUNTEGGIO PIENO ANCHE SE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA.
L’art. 15, comma 6, dell’O.M. n. 88/2024 così si esprime: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. Tale previsione, tuttavia, non può non essere raccordata con quanto statuito dall’art.485 del Testo Unico della Scuola, che, al comma 7, afferma che “il periodo di servizio militare di leva, o per richiamo il servizio sostitutivo a quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Tale disposizione, come si evince, non contiene alcuna limitazione o condizione, a differenza di quanto affermato dall’O.M. sull’aggiornamento delle GPS. La questione è già giunta all’attenzione della magistratura che, ormai da tempo, ha affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, anche se non prestato in costanza di nomina. Precedente di spicco è l’ordinanza n.5679/2020, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena validità del servizio militare ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie scolastiche, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio sia prestato dopo l’assegnazione della supplenza. Sul versante del personale ATA tale servizio viene pacificamente riconosciuto, sebbene con un punteggio inferiore. Di talché, anche per tale categoria di lavoratori, il trattamento differenziato appare comunque ingiustificato alla luce di quanto disposto dal richiamato art. 485. A fronte di un simile quadro giurisprudenziale, è del tutto opportuno e necessario, al fine di non precludersi la strada di un ricorso al tribunale, dichiarare in ogni caso e sempre il servizio militare (o civile sostitutivo) svolto, richiedendo l’assegnazione del punteggio pieno, in sede di compilazione della domanda per le GPS.

19/01/2024

ASSEGNAZIONE INCARICHI DI SUPPLENZA – IL TRIBUNALE DI CHIETI RICONOSCE, CON SENTENZA DI MERITO, L’ERRORE DELL’ALGORITMO MINISTERIALE NELL’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI SUPPLENZA.
TRIBUNALE DI CHIETI SEZ. LAVORO SENTENZA N°17 DEL 18 GENNAIO 2024
Il Tribunale di Chieti, con la pronuncia in commento, resa all’esito del giudizio di merito, incardinato dal Ministero successivamente alla fase cautelare che lo aveva visto soccombente, ha ribadito, ove ve ne fosse bisogno, la piena illegittimità del meccanismo di funzionamento del cd. algoritmo, posto alla base delle assegnazioni degli incarichi di supplenza. In particolare, il Giudice di Chieti ha ritenuto che: …..omissis….. la condotta dell’Amministrazione resistente deve ritenersi illegittima. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti ha, infatti, conferito l’incarico di supplenza (fino al termine delle attività didattiche) ad un docente con punteggio inferiore a quello posseduto dal ricorrente. Tale conferimento non può trovare giustificazione nel fatto che il ricorrente non abbia presentato domanda per i posti resisi disponibili nel turno XIX e sia stato considerato rinunciatario, con conseguente esclusione dalle assegnazioni disposte nel successivo turno XX. E’ evidente, infatti, che l’attribuzione dell’effetto di rinuncia alla mancata indicazione di una sede è del tutto illegittimo, in quanto costringe il docente a presentare di fatto una preferenza per tutti i posti disponibili nell’ambito provinciale, ancorché tale preferenza non risponda alle proprie esigenze, e ciò per evitare di essere considerati rinunciatari ed esclusi dalle assegnazioni di posti che si dovessero rendere disponibili successivamente e per i quali si è espressa una preferenza. Il sistema di attribuzione degli incarichi adottato dall’Amministrazione resistente si pone in evidente contrasto con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto consente di attribuire incarichi di supplenza a docenti con minore punteggio e collocati in posizione deteriore in graduatoria, facendo peraltro dipendere tale eventualità da una pura casualità, ossia il verificarsi della disponibilità dell’incarico in un turno successivo a quello nel quale vengono conferiti incarichi per sedi per le quali il docente non ha espresso alcuna preferenza. Considerare rinunciatario il docente per sedi che non sono state indicate nella domanda e far discendere da questo la mancata assegnazione di incarichi per i quali si è, invece, espressa preferenza, contrasta con il principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e con un criterio meritocratico di assegnazione delle supplenze che di tali fondamentali principi è espressione.
Si segnala che, nonostante diversi pronunciamenti favorevoli ai docenti, il Ministero, per l’anno scolastico 2023/24, ha continuato a fare uso dell’algoritmo in questione, con ciò esponendosi a potenziali, probabili ed ulteriori censure in sede giudiziale.

02/10/2023

BONUS CARTA DOCENTE – IL TRIBUNALE DI CHIETI CONFERMA L’ORIENTAMENTO ORMAI NAZIONALE CHE RICONOSCE IL DIRITTO ANCHE AI PRECARI.

Il Tribunale di Chieti, con due recenti e distinte pronunce, conferma quello che ormai è un orientamento nazionale consolidato.
Con le pronunce in commento, è stato nuovamente ribadito il diritto dei docenti precari a godere del bonus Carta Docenti, ovvero di quell’importo, annualmente riconosciuto ai soli docenti di ruolo, da spendere in formazione e/ aggiornamento professionale. E ciò sia che si tratti di docenti con contratto al 31 agosto, sia al 30 giugno, sia di docenti che abbiano reso un servizio pari o superiore a 180 giorni, anche non continuativi.
Nel far proprie le affermazioni del Consiglio di Stato (sentenza 16/03/2022, n. 1842) e della Corte di Giustizia Europea (causa C- 450/2021), il Giudice del Lavoro di Chieti ha condiviso l’impostazione dei docenti ricorrenti, laddove questi hanno sostenuto in giudizio come l’attuale sistema a doppia trazione (formazione obbligatoria pagata ai docenti di ruolo e formazione non obbligatoria e priva di sostegno economico ai docenti precari) collida con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, violando il principio di non discriminazione nell’ambito delle condizioni di impiego stabilito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, l’art. 14 della CDFUE, l’art. 10 della Carta Sociale Europea e la clausola 6 dell’Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Ancora una volta, dunque, si torna ad affermare la centralità del ruolo svolto dai docenti precari nella scuola italiana e la piena assimilabilità del lavoro svolto dagli stessi a quello portato avanti dai colleghi di ruolo, con ciò sancendosi nuovamente il divieto di trattamenti differenziati non fondati su ragioni legittime ed oggettive.

11/05/2023

BONUS CARTA DOCENTE – IL TRIBUNALE DI VASTO RICONOSCE IL DIRITTO ANCHE AI PRECARI.
Il Tribunale di Vasto conferma quello che ormai è un trend nazionale.
Con la pronuncia in commento, è stato nuovamente ribadito il diritto dei docenti precari a godere del bonus Carta Docenti, ovvero di quell’importo, annualmente riconosciuto ai soli docenti di ruolo, da spendere in formazione e/ aggiornamento professionale.
Nel far proprie le affermazioni del Consiglio di Stato (sentenza 16/03/2022, n. 1842) e della Corte di Giustizia Europea (causa C- 450/2021), il Giudice del Lavoro di Vasto ha condiviso l’impostazione dei docenti ricorrenti, laddove questi hanno sostenuto in giudizio come l’attuale sistema a doppia trazione (formazione obbligatoria pagata ai docenti di ruolo e formazione non obbligatoria e priva di sostegno economico ai docenti precari) collida con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, violando il principio di non discriminazione nell’ambito delle condizioni di impiego stabilito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, l’art. 14 della CDFUE, l’art. 10 della Carta Sociale Europea e la clausola 6 dell’Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio.
Ancora una volta, dunque, si torna ad affermare la centralità del ruolo svolto dai docenti precari nella scuola italiana e la piena assimilabilità del lavoro svolto dagli stessi a quello portato avanti dai colleghi di ruolo, con ciò sancendosi nuovamente il divieto di trattamenti differenziati non fondati su ragioni legittime ed oggettive.

28/02/2023

ASSEGNAZIONE INCARICHI DI SUPPLENZA – IL TRIBUNALE DI CHIETI RICONOSCE L’ERRORE DELL’ALGORITMO MINISTERIALE.
TRIBUNALE DI CHIETI SEZ. LAVORO ORDINANZA DEL 27 FEBBRAIO 2023
Il Tribunale di Chieti, con la pronuncia in commento, ha evidenziato la illegittimità del meccanismo di funzionamento del cd. algoritmo, posto alla base delle assegnazioni degli incarichi di supplenza. In particolare, il Giudice di Chieti ha ritenuto che: …..omissis….. la condotta dell’Amministrazione resistente deve ritenersi illegittima. L’Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti ha, infatti, conferito l’incarico di supplenza (fino al termine delle attività didattiche) ad un docente con punteggio inferiore a quello posseduto dal ricorrente. Tale conferimento non può trovare giustificazione nel fatto che il ricorrente non abbia presentato domanda per i posti resisi disponibili nel turno XIX e sia stato considerato rinunciatario, con conseguente esclusione dalle assegnazioni disposte nel successivo turno XX. E’ evidente, infatti, che l’attribuzione dell’effetto di rinuncia alla mancata indicazione di una sede è del tutto illegittimo, in quanto costringe il docente a presentare di fatto una preferenza per tutti i posti disponibili nell’ambito provinciale, ancorché tale preferenza non risponda alle proprie esigenze, e ciò per evitare di essere considerati rinunciatari ed esclusi dalle assegnazioni di posti che si dovessero rendere disponibili successivamente e per i quali si è espressa una preferenza. Il sistema di attribuzione degli incarichi adottato dall’Amministrazione resistente si pone in evidente contrasto con i principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto consente di attribuire incarichi di supplenza a docenti con minore punteggio e collocati in posizione deteriore in graduatoria, facendo peraltro dipendere tale eventualità da una pura casualità, ossia il verificarsi della disponibilità dell’incarico in un turno successivo a quello nel quale vengono conferiti incarichi per sedi per le quali il docente non ha espresso alcuna preferenza. Considerare rinunciatario il docente per sedi che non sono state indicate nella domanda e far discendere da questo la mancata assegnazione di incarichi per i quali si è, invece, espressa preferenza, contrasta con il principio di imparzialità e buon andamento della p.a. e con un criterio meritocratico di assegnazione delle supplenze che di tali fondamentali principi è espressione.
All’esito del procedimento, è stata pertanto ordinata l’assegnazione del ricorrente di altro incarico presso altra sede, espressa tra le preferenze, fino al termine delle attività didattiche (a fronte di due brevi incarichi da graduatorie di istituto spettati al medesimo all’esito dei turni di nomina).

08/11/2022

LA CARTA DEL DOCENTE SPETTA ANCHE AGLI EDUCATORI.
La carta del docente spetta a tutto il personale docente, ivi incluso quello educativo.
Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/22 che tanto precisa:
omissis……2.1 “In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il cui articolo 2, comma 1, è del seguente tenore: «I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all’assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile“.
2.2 “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall’art. 395 d.lgs. n. 297 del 1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell’area professionale del personale docente stabilendo, all’art. 25, che «1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente. 2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili” omissis……
“Pertanto, tenuto conto della ratio dell’introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l’introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all’esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio”.
2.8 La circostanza che l’art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del MIUR, laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall’art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo «si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari». Com’è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un’equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 “Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell’importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.

30/03/2022

CARTA DEL DOCENTE: VA RICONOSCIUTA ANCHE AI DOCENTI PRECARI.
La recente sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022, ha sancito in maniera chiara la illegittimità della disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari per l’acquisto di strumenti, risorse e opportunità di formazione. In buona sostanza, il docente a tempo determinato ha diritto alla cosiddetta Carta del docente in quanto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL comparto scuola, l’Amministrazione scolastica è tenuta a fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, tra le quali, appunto, va ricompresa anche la Carta del docente. La carta del docente – introdotta dall’articolo 1 comma 121 della L. 107/2015 – è un bonus da utilizzare per l’acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Ed il Consiglio di Stato ha proprio evidenziato come il sistema adottato dal Ministero sino ad oggi, determini una sorta di formazione “a doppia trazione”, ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, con conseguente esclusione dal beneficio. La pronuncia in esame costituisce certamente un autorevole precedente per tutti quei docenti precari che si sono visti escludere dal beneficio economico in questione.

07/10/2021

SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NELLA SCUOLA MATERNA. IL MIUR CONTINUA (ILLEGITTIMAMENTE) AD APPLICARE LA TEMPORIZZAZIONE.

Nonostante la Suprema Corte si sia già pronunciata sull’argomento (SS.UU 9144/16 e Cass. 91778/16), il MIUR continua ad applicare il principio della cd. temporizzazione a quei docenti che transitano dalla scuola materna ad un ruolo (necessariamente) superiore.
A tali docenti, in particolare, non viene riconosciuto integralmente il servizio prestato nella scuola materna, ma viene applicato il meno favorevole meccanismo della temporizzazione, ovvero senza il riconoscimento dell’anzianità effettiva maturata.
Ancora oggi, pertanto, il personale docente proveniente dal ruolo della scuola materna è costretto a chiedere giustizia ai Giudici del Lavoro, i quali, puntualmente condannano il Miur al riconoscimento integrale del servizio prestato nella scuola dell’infanzia , con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate (da ultimo Tribunale di Cosenza n. 1676/2021 e Tribunale di Salerno Sent. del 23.09.2021).
In buona sostanza, il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite, oggi costantemente applicato dalle corti territoriali, si sintetizza nella necessità di valutare il servizio prestato nel ruolo inferiore per intero mediante ricostruzione di carriera, anche per i passaggi a ruoli superiori non espressamente previsti nel testo della norma (Art. 83 DPR 417/74) e quindi anche per i passaggi a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.

Indirizzo

Viale Nettuno 225
Francavilla Al Mare
66023

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
21:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 17:00
18:00 - 20:00

Telefono

+390857930010

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Gianluca Mastrangelo - Diritto Scolastico pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avv. Gianluca Mastrangelo - Diritto Scolastico:

Condividi