10/10/2025
Reati ostativi, alla Consulta il divieto di sospensione dell’esecuzione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32882/2025, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione per i condannati per reati ostativi, ritenendo che tale automatismo possa violare i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.
Il caso riguardava un uomo condannato per traffico di ingente quantità di stupefacenti, reato incluso nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, che aveva già scontato tre semestri di custodia cautelare. Secondo la difesa, il periodo di presofferto – unitamente alla liberazione anticipata maturata – avrebbe dovuto comportare la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, c.p.p.
La Prima sezione penale della Cassazione ha osservato che la norma, nella sua formulazione attuale, esclude in modo assoluto tale possibilità per i reati ostativi.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto la questione costituzionale “rilevante e non manifestamente infondata”, richiamando il principio della scindibilità del cumulo: qualora la parte di pena riferibile al reato ostativo risulti integralmente espiata, non vi sarebbe ragione di impedire la sospensione dell’esecuzione per la restante pena.
Secondo la Cassazione, l’attuale meccanismo determina un “surplus di afflittività” non giustificato, imponendo un inutile transito in carcere anche a chi potrebbe immediatamente accedere a misure alternative.
La parola passa ora alla Corte costituzionale, chiamata a valutare se l’automatismo previsto dall’art. 656, comma 4-bis, ultimo periodo, c.p.p. sia compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità, uguaglianza e finalità rieducativa della pena.