Ricorsi concorsi pubblici

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NO GREEN PASS A SCUOLA PER I GENITORI DEGLI ALUNNIAccolto l'emendamento che prevede la possibilità per i genitori di acc...
06/10/2021

NO GREEN PASS A SCUOLA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI

Accolto l'emendamento che prevede la possibilità per i genitori di accedere ai locali scolastici senza possedere ed esibire il Certificato verde qualora fosse per un brevissimo arco di tempo e prevalentemente per accogliere le esigenze di cura emotiva degli alunni più piccoli.

si riporta il link

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=9/03264-A/063&ramo=CAMERA&leg=18

MAXI RICORSO TEST DI MEDICINA 2021Il MIUR ha pubblicato il 28 settembre la graduatoria nazionale nominativa medicina 202...
04/10/2021

MAXI RICORSO TEST DI MEDICINA 2021

Il MIUR ha pubblicato il 28 settembre la graduatoria nazionale nominativa medicina 2021, come previsto dal bando di medicina.

il punteggio minimo per entrare teorico era 37,3, ma l’effettivo si è fermato a 36,9, all’Università di Messina.

- 3 settembre 2021 - TEST
- 17 settembre 2021 - Pubblicazione risultato del TEST anonimo
- 24 settembre 2021 - pubblicazione per ciascun candidato dell'elaborato, del punteggio e del modulo anagrafica
- 28 settembre 2021 - pubblicazione graduatoria nazionale di merito nominativa

i posti disponibili per medicina sono 12.029. I candidati che hanno sostenuto il test sono stati 55.117, tra cui 38.714 idonei.

Le anomalie riscontrate durante la prova preselettiva, (infatti
gli studenti sono partiti da un punteggio pari a 1,5 punti perché una delle domande, la 56, è stata annullata), danno la possibilità di esperire il ricorso e ottenere il rimedio delle valutazioni viziate.

In caso di decadenza dal concorso, troverai l’avviso nella tua area riservata. Se non c’è altra comunicazione o contestazione da parte del MIUR, puoi:

- presentare ricorso al TAR del Lazio nei 60 giorni successivi;
- appellarti al Presidente della Repubblica nei 120 giorni successivi.

Il nostro studio è pronto per presentare il ricorso collettivo, soprattutto per coloro che sono stati danneggiate dalle domante errate.
Termine ultimo di adesione 10 novembre 2021.

Il ricatto e green passIl ricatto è un reato. Più precisamente, nel linguaggio giuridico, si parla di estorsione che con...
30/09/2021

Il ricatto e green pass

Il ricatto è un reato. Più precisamente, nel linguaggio giuridico, si parla di estorsione che consiste nel costringere una persona a fare o ad omettere qualcosa mediante violenza o minaccia. Facciamo un esempio se non hai il green pass non puoi lavorare, per avere il green pass devi fare il vaccino sotto la tua responsabilità oppure fare di test dolorosi e costosi..

In questo caso, l’autore dell’estorsione utilizza la minaccia come mezzo per costringere la vittima a tenere un determinato comportamento e conseguire un ingiusto profitto.

La volontà della vittima non deve essere completamente esclusa. In altre parole, la vittima deve rimanere comunque libera di scegliere se cedere al ricatto oppure subire il male minacciato.

Per tornare all’esempio di prima, la vittima può scegliere di non cedere al ricatto, rischiando di non poter sopravvivere economicamente.

Il ricatto – o meglio il reato di estorsione – viene punito dal Codice penale con la pena base della reclusione da 5 a 10 anni e la multa da euro 1.000 ad euro 4.000. In caso di circostanze aggravanti, invece, la pena è della reclusione da 7 a 20 anni e la multa da euro 5.000 ad euro 15.000. L’estorsione è aggravata, ad esempio, se la violenza è realizzata ponendo la vittima nello stato di incapacità di volere o di agire.

Il reato di estorsione si differenzia dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l’elemento psicologico. In altre parole, nel primo caso, l’agente intende conseguire un ingiusto profitto consapevole di non averne alcun diritto. Nel secondo caso, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella errata convinzione di esercitare un suo diritto.

Esonero Green Pass per genitori che vanno a scuola a prendere i figli.Sospeso l'obbligo di esibizione della Certificazio...
30/09/2021

Esonero Green Pass per genitori che vanno a scuola a prendere i figli.

Sospeso l'obbligo di esibizione della Certificazione Verde per i genitori che prelevano i figli da scuola.

é stato accolto l'ordine del giorno presentato dal presidente della Commissione Cultura alla Camera:

Il testo dell’ordine del giorno:

L’articolo 1, modificato durante l’esame in sede referente, anche riprendendo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 2021, abrogato dall’articolo 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione, reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell’ambito della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021/2022;

una delle prescrizioni ivi previste è che fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede a tutte le strutture dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche e formative, oltre alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla;

per questo motivo la scrivente ha depositato un emendamento al provvedimento de quo che permetteva di accedere ai locali scolastici senza possedere ed esibire il Certificato verde qualora fosse per un brevissimo arco di tempo e prevalentemente per accogliere le esigenze di cura emotiva degli alunni più piccoli,

impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare
l’opportunità di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, modifiche alla disciplina relativa all’accesso ai locali scolastici per permettere ai genitori o loro delegati, non in possesso della certificazione verde, di prelevare i propri figli almeno per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica delle scuole dell’infanzia.

Il governo ha accolto l'ordine del giorno che dispensa dalla richiesta della certificazione Covid tutti coloro che accedono agli edifici scolastici per un tempo opportuno a prelevare alunne e alunni.

DIFFIDA No Green Pass per i lavoratoriSpett.le ................................................................ Oggetto:...
29/09/2021

DIFFIDA No Green Pass per i lavoratori

Spett.le ................................................................ Oggetto: DIFFIDA ALLA GARANZIA ED ALLA TUTELA DELLA SALUTE SUL
LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81.
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................ nato/a a .......................................... e residente in ................................................ via .................................................................................................................., dipendente/impiegato/a presso l’ente pubblico / istituto scolastico / società / ditta in intestazione
Premesso
Che la S.V. è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi e nell’ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, anche con riferimento ai mezzi e dispositivi idonei da approntare per il contrasto alla diffusione di agenti patogeni, virus e batteri (art. 271);
Che i vari Decreti Legge introduttivi dell’obbligo di vaccinazione per tutto il personale sanitario e dell’obbligo di esibizione della certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass), dapprima con riferimento ai lavoratori scolastici (insegnati, dirigenti scolastici e personale ATA) ed alle Università, e da ultimo con l’estensione di fatto a tutte le categorie di lavoratori ed a tutti gli ambiti lavorativi dei settori pubblico e privato, avrebbero lo scopo dichiarato di contrastare il diffondersi del contagio del virus SARS-CoV-2 e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli utenti sui luoghi di lavoro;
Considerato
Che le evidenze scientifiche maturate con la sperimentazione dimostrano chiaramente e in maniera inoppugnabile che anche colori che sono vaccinati con uno dei 4 vaccini autorizzati possono contrarre il virus e possono trasmetterlo ad altri sia vaccinati che non vaccinati;
che, pertanto, solo chi presenta la certificazione verde Covid-19 con validità 48 ore, per aver effettuato il tampone, ovvero presenta l’esito del tampone negativo, di fatto può dimostrare con maggior grado di certezza, di essere negativo al Covid-19 e pertanto garantire la sicurezza e la salute sui luoghi o nell’ambiente di lavoro;
che, invece, la medesima dimostrazione non può assolutamente essere fornita da coloro che presentano la certificazione verde Covid-19 derivante da vaccinazione con prima o seconda dose negli ultimi 12 mesi, che – potendo essere portatori del virus – non garantiscono assolutamente la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori o gli eventuali utenti con cui vengono a contatto sui luoghi o nell’ambiente di lavoro.
Tutto quanto come sopra premesso e considerato

Si chiede e si diffida la S.V.
A) A non consentire l’ingresso sui luoghi o nell’ambiente di lavoro a soggetti che, non avendo effettuato un tampone negativo nelle ultime 48 ore, possono essere potenziali portatori del virus e possono mettere a rischio la salute degli altri lavoratori o di eventuali utenti con i quali vengono a contatto;
A predisporre a proprio carico e a proprie spese l’effettuazione di tamponi per tutti i lavoratori (vaccinati e non vaccinati) che accedono sui luoghi o nell’ambiente di lavoro, costituendo gli stessi tamponi un presidio indispensabile per garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.
Il mancato rispetto delle superiori indicazioni verrà ascritto ad una Vostra precisa responsabilità in caso di diffusione del contagio o contrazione di malattia derivante da infezione da SARS-CoV-2 da parte del sottoscritto.
Luogo ............................................. data...............
Il sottoscritto

Ecco il link di download del file PDF con il modulo per la diffida dei tamponi al datore di lavoro

IL DATORE DI LAVORO “SBIRRO” - NESSUNA PROVA RAFFORZATA - SANZIONI NULLE dall’ultima stesura del decreto lettura viene f...
23/09/2021

IL DATORE DI LAVORO “SBIRRO”
- NESSUNA PROVA RAFFORZATA - SANZIONI NULLE

dall’ultima stesura del decreto lettura viene fuori che:

“il controllo viene effettuato dal datore di lavoro il quale accerta la violazione e comunica il tutto al prefetto che è l’unico che può elevare la sanzione”

il datore di lavoro o delegato non sono pubblici ufficiali, non godono dell’art. 2700 c.c., pertanto quanto da loro scritto non ha valore.

Inoltre, al datore di lavoro non può ne sospendere ne di elevare sanzioni disciplinari ne tantomeno licenziare il lavoratore sprovvisto di lasciapassare verde.

Infine, il datore di lavoro non può chiedere il certificato verde ne preventivamente “conservandolo” ne retroattivamente per le giornate di lavoro trascorse.

Anche questa volta ha dimostrato di non avere conoscenza sulle norme di pubblica sicurezza eleggendo privati a controllori pubblici, e, complicare la vita inutilmente ad aziende e lavoratori.

Per rimanere aggiornati contattateci

Il datore di lavoro non può sospendere il lavoratore dalla prestazione lavorativa in forza del Decreto sul Green Pass

SUPER GREEN PASS - ONERI DELLA SICUREZZA IL COSTO DEI TAMPONI A CARICO DEI DATORI DI LAVOROLe ultime novità del Governo,...
22/09/2021

SUPER GREEN PASS -
ONERI DELLA SICUREZZA IL COSTO DEI TAMPONI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Le ultime novità del Governo, con D.L. 127/2021,
dal 15 ottobre 2021 per poter accedere nei luoghi di lavoro pubblico/privato sarà necessario "esibire le Certificazioni Verdi" cd. Green Pass

PREMESSO
la Certificazione Verde si può avere in tre modi:
1) avvenuta vaccinazione validità 12 mesi;
2) avvenuta guarigione;
3) test negativo Antigenico validità 48 ore o Molecolare 72h

Tralasciando l'evidente contrasto con numerose norme Costituzionali (Art. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41) ed Europee (Regolamento Europeo 953/2021), ci si chiede chi deve farsi carico del costo dei Test per coloro che non hanno un "certificato di avvenuta guarigione" o "liberamente" hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione?

COSTO DEI TEST A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEI LAVORATORI?
il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
testualmente ritiene:
"di estendere l'obbligo di certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2. nonché di TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO"

"I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche"

"i lavoratori in caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde (cd. Green Pass) o qualora risultano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, sono considerati assenti ingiustificati"

ONERI DELLA SICUREZZA
Gli oneri della sicurezza sono gli oneri afferenti all'esercizio dell'attività d'impresa; si tratta delle spese che ciascun imprenditore sopporta per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l'esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico.
Pertanto gli oneri per la sicurezza sono sempre a carico del datore di lavoro e mai del lavoratore

GREEN PASS: STRUMENTO DI TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
come sopra riportato, è proprio il D.L. che estende la Certificazione Verde sul luogo di lavoro, quale strumento di Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, al pari dei sistemi di protezione delle vie aeree, disinfettanti, santificazione degli ambienti e di tutte le misure previste nei protocolli che abbiamo imparato in questi ultimi anni.
In maniera similare al casco e scarpe antinfortunistiche che devono essere fornite al lavoratore.

Pertanto, gli oneri della sicurezza sul lavoro non possono mai ricadere sui lavoratori, e, nel caso di specie il costo dei test, mascherine e disinfettante devono essere a carico del datore di lavoro.

Tale impostazione è stata già adottata, in maniera spontanea, dall'azienda NaturaSi e ci auguriamo che tutte seguiranno l'esempio.

Per ulteriori informazioni e come chiedere i rimborsi contattateci

Test di Medicina 2021, errori nei quesiti. Si prepara il Maxi-Ricorso.Di recente è stata pubblicata la graduatoria di va...
20/09/2021

Test di Medicina 2021, errori nei quesiti.
Si prepara il Maxi-Ricorso.
Di recente è stata pubblicata la graduatoria di valutazione del punteggio minimo teorico per l'accesso ai corsi di laurea di Medicina e Odontoiatria, dopo il test di medicina 2021 del 3 settembre.
Sono 4 le domande errate segnalate , ed infatti, il MUR ha annullato il quesito 56. Pertanto, tutti gli studenti, a prescindere dalla risposta data, si troveranno accreditati 1,5 punti per la domanda numero 56, mentre per le domande 2 ,21 e 23 sono state corrette le risposte.

I nostri esperti, quindi, intende promuove un azione legale collettiva o singolo, al fine di eliminare le anomalie verificatesi durante la prova di ingresso.

Il ricorso collettivo consentirà, inoltre, ai partecipanti al ricorso un notevole risparmio sui costi.

Gli interessati possono compilare il form, e ricevere gratuitamente e senza impegno, le informazioni necessarie.

é consigliata La compilazione, anche prima della pubblicazione delle graduatorie, per riservarsi un posto di partecipazione al ricorso e rimanere costantemente aggiornati.

Perché sceglierci?Le nostre battaglie non sono mai scontate o fondate su immediate letture di norme ma, da sempre, hanno...
30/08/2021

Perché sceglierci?

Le nostre battaglie non sono mai scontate o fondate su immediate letture di norme ma, da sempre, hanno fatto clamore per la loro innovatività assoluta .

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Lunedì 09:00 - 12:30
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