Studio Legale Avvocato Massimo Pifani

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Lo Studio si occupa di consulenza nell'area civile inerente a contrattualistica, recupero crediti, infortunistica stradale, responsabilità medica e da fatto illecito, contenziosi assicurativi, diritti reali, locazioni, famiglia, separazioni e successioni

VOLI ESTIVI A RISCHIO TRA RINCARI E POSSIBILI CANCELLAZIONI: ECCO COSA CONVIENE SAPERE PRIMA DI PARTIREL’estate si avvic...
14/04/2026

VOLI ESTIVI A RISCHIO TRA RINCARI E POSSIBILI CANCELLAZIONI: ECCO COSA CONVIENE SAPERE PRIMA DI PARTIRE
L’estate si avvicina, ma per chi ha già prenotato o sta pensando di farlo questo non è il momento di muoversi con leggerezza. Le tensioni internazionali e i timori legati a possibili difficoltà nelle forniture di carburante stanno infatti alimentando una crescente preoccupazione nel settore aereo, con il rischio che nei prossimi mesi il prezzo dei biglietti aumenti ancora e che alcune tratte possano subire ritardi, riduzioni o cancellazioni.
I vertici di importanti compagnie aeree hanno già richiamato l’attenzione su questo scenario. Se la situazione dovesse protrarsi, le conseguenze potrebbero ricadere direttamente sui passeggeri, soprattutto nel periodo di massima affluenza, quando la domanda di voli è più alta e l’offerta potrebbe diventare meno flessibile.
In questi casi, però, il viaggiatore non è privo di tutele. Se un volo viene cancellato o subisce un ritardo importante, il passeggero ha diritto, a seconda delle circostanze, al rimborso del biglietto oppure a una soluzione alternativa, oltre all’assistenza in aeroporto e, quando necessario, anche al pernottamento. Il problema è che in un contesto di difficoltà generalizzate trovare un volo sostitutivo potrebbe non essere semplice, ed è proprio per questo che sapere come muoversi diventa essenziale.
La prima regola è non farsi trovare impreparati. Conservare ogni documento di viaggio, verificare sempre lo stato del volo prima di raggiungere l’aeroporto e pretendere risposte immediate dalla compagnia in caso di disservizio sono comportamenti che possono evitare molti problemi. Allo stesso modo, bisogna prestare attenzione alle soluzioni proposte sul momento: non sempre un voucher è la scelta migliore, soprattutto se si preferisce ottenere il rimborso in denaro.
Molti stanno anche valutando la stipula di un’assicurazione di viaggio. Può essere utile, ma non va considerata una garanzia assoluta. Ogni polizza ha limiti, esclusioni, franchigie e condizioni che devono essere lette con attenzione, perché non sempre ciò che il viaggiatore si aspetta di essere coperto lo è davvero.
Per ora non si parla di un blocco immediato dei voli, né di una riduzione generalizzata delle tratte. Le informazioni disponibili fanno pensare che le scorte possano reggere ancora per una parte significativa della stagione. Tuttavia, se la crisi dovesse continuare, le maggiori difficoltà potrebbero emergere più avanti, soprattutto con l’arrivo dell’alta stagione, quando l’aumento della domanda rischia di scontrarsi con una possibile riduzione dell’offerta. È in quel momento che potrebbero aumentare i prezzi, ridursi le alternative e crescere i disagi per i passeggeri.
Anche le rotte non sono tutte uguali. I collegamenti più richiesti e le grandi direttrici internazionali sembrano oggi meno esposte, mentre potrebbero risultare più fragili le tratte secondarie, quelle meno frequentate e alcuni collegamenti verso aree già segnate da tensioni geopolitiche. Questo significa che, per chi deve organizzare un viaggio, non basta guardare il prezzo: oggi più che mai conta anche valutare affidabilità, alternative disponibili e livello di rischio della destinazione scelta.
Il punto, in definitiva, è uno solo: chi viaggia deve essere informato. In un periodo di incertezza, conoscere i propri diritti e sapere come reagire in caso di problemi può fare la differenza tra un semplice disagio e una perdita economica significativa.
Per questo, prima di partire, conviene fermarsi un momento e porsi una domanda molto semplice: se il mio volo viene cancellato, so davvero cosa posso chiedere e come devo tutelarmi?

STOP ALLE CHIAMATE SELVAGGE PER LUCE E GAS: ORA I CONTRATTI “FANTASMA” SONO NULLI!Finalmente una svolta concreta contro ...
08/04/2026

STOP ALLE CHIAMATE SELVAGGE PER LUCE E GAS: ORA I CONTRATTI “FANTASMA” SONO NULLI!
Finalmente una svolta concreta contro il telemarketing aggressivo nel settore energetico.
Con il nuovo Decreto Bollette, il Governo cambia le regole del gioco: se non hai dato un consenso PREVENTIVO, il contratto telefonico NON VALE NULLA.
Ossia niente più attivazioni “a tua insaputa”, niente più sorprese in bolletta.
Le novità più importanti:
- Consenso obbligatorio prima della chiamata: Se non hai autorizzato il contatto il contratto è inesistente.
- Addio numeri anonimi: Le chiamate devono arrivare da numeri chiari e identificabili.
- Blocco immediato dei call center abusivi: L’AGCOM può spegnere le linee irregolari in tempo reale.
- Segnalazioni più semplici: Ti basta indicare il numero: sarà l’azienda a dover dimostrare che avevi dato il consenso.
Cosa cambia davvero?
Per anni il consumatore doveva difendersi.
Ora è l’azienda che deve dimostrare di aver agito correttamente.
In sintesi, se ti chiamano senza autorizzazione e attivano un contratto quel contratto non esiste.
Una rivoluzione che punta a ridare fiducia ai cittadini e a mettere fine alle “attivazioni fantasma”.
Ti è mai capitato di ricevere chiamate insistenti per cambiare gestore? Raccontalo nei commenti.

TI SVUOTANO IL CONTO CON UN BONIFICO FATTO DAI TRUFFATORI USANDO LE TUE PASSWORD? LA BANCA PUÒ DOVERTI RIMBORSARE.Una re...
08/04/2026

TI SVUOTANO IL CONTO CON UN BONIFICO FATTO DAI TRUFFATORI USANDO LE TUE PASSWORD? LA BANCA PUÒ DOVERTI RIMBORSARE.
Una recente sentenza del Giudice di Pace di Empoli (n. 32/2026) ha dato ragione a un correntista derubato di 2.700 euro con un bonifico partito quasi all’alba verso un conto estero. Il cliente non aveva autorizzato nulla: sul suo smartphone era stato installato, a sua insaputa, un malware bancario travestito da aggiornamento di Chrome.
La banca ha provato a scaricare la colpa sul cliente, sostenendo che fosse stato imprudente. Ma il giudice ha chiarito un principio molto importante: se il cliente disconosce l’operazione, non è lui a dover provare la frode. È la banca che deve dimostrare che il pagamento era davvero autorizzato e che i suoi sistemi di sicurezza hanno funzionato correttamente.
E attenzione:
- il fatto che siano state usate le credenziali non significa che ci sia stato il consenso del cliente;
- se i sistemi di sicurezza vengono aggirati da un malware, la banca può essere responsabile;
- per parlare di colpa grave del correntista, servono prove vere, non semplici supposizioni.
Nel caso concreto c’erano diversi segnali sospetti che la banca avrebbe dovuto intercettare, come, ad esempio, il bonifico in orario notturno, il beneficiario mai usato prima, il conto estero, l’importo significativo.
Risultato? La banca è stata condannata a:
- restituire i 2.700 euro
- pagare interessi e rivalutazione
- rimborsare le spese legali
- versare anche una sanzione per non essersi presentata in mediazione
Il messaggio è chiaro: se non hai autorizzato il pagamento, non sei tu a dover dimostrare di essere stato truffato.
In caso di operazioni sospette, bisogna agire subito: blocco del conto, contestazione formale, denuncia e assistenza legale.

02/02/2026

Dopo oltre 30 anni...

02/02/2026

Gent.mi Clienti e Amici,
con la presente comunico che da oggi lo Studio Legale si è trasferito in Piazza Falcone e Borsellino, 8, Forlì, Italy, 47121.

Stessi recapiti:
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ASSEGNO DI MANTENIMENTO – IN QUALI CASI?L’assegno di mantenimento è una prestazione riconosciuta dalla legge al coniuge ...
11/12/2025

ASSEGNO DI MANTENIMENTO – IN QUALI CASI?

L’assegno di mantenimento è una prestazione riconosciuta dalla legge al coniuge separato o divorziato e ai figli; risponde al principio di solidarietà previsto dalla Costituzione.
È più corretto parlare di assegni di mantenimento, poiché si tratta di prestazioni economiche dovute a soggetti che versano in stato di bisogno; la legge italiana ne impone il riconoscimento nel rispetto del principio di solidarietà costituzionale.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE SEPARATO

L’assegno di mantenimento per il coniuge separato deriva dall’impegno che i coniugi assumono con il matrimonio, ai sensi dell’art. 143 c.c., a prestarsi reciproca assistenza materiale.
L’art. 156 c.c. conferma questo obbligo e attribuisce al coniuge non responsabile della separazione il diritto a ricevere quanto necessario al proprio mantenimento, se privo di redditi adeguati.
Il giudice commisura l’assegno alle risorse economiche dell’obbligato; valuta inoltre ogni altra circostanza rilevante.

ASSEGNO DIVORZILE PER L’EX CONIUGE

Nel divorzio, il mantenimento assume la denominazione di assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge n. 898/1970.
Il giudice riconosce l’assegno valutando vari elementi: condizioni economiche delle parti; motivi della decisione; contributo di ciascun coniuge alla vita familiare e alla formazione del patrimonio; redditi di entrambi; durata del matrimonio.
L’assegno spetta quando il richiedente non dispone di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

Su accordo delle parti, l’assegno può essere corrisposto in un’unica soluzione, purché il tribunale la ritenga equa; in tal caso il beneficiario non può formulare ulteriori pretese economiche verso l’ex coniuge.
L’assegno si adegua automaticamente alla svalutazione monetaria e cessa se il beneficiario contrae nuove nozze.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

Il mantenimento dei figli trova fondamento nell’art. 30 Cost. e nell’art. 147 c.c., che impongono ai genitori l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli.
In caso di separazione, l’art. 337-ter c.c. conferma che il figlio conserva il diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori.

Il giudice, in mancanza di un accordo, stabilisce che ciascun genitore contribuisca in proporzione al proprio reddito; può inoltre disporre un assegno periodico per il mantenimento del figlio minore, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità.
L’importo dell’assegno viene determinato tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto durante la convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi.
L’assegno per i figli è aggiornato periodicamente in base al costo della vita.

MANTENIMENTO DEL FIGLIO MAGGIORENNE

L’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa imporre ai genitori il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni che non abbiano ancora raggiunto l’indipendenza economica; l’assegno viene corrisposto direttamente all’avente diritto.
Tali regole non si applicano ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, per i quali valgono le disposizioni previste per i figli minori.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI: COSA COMPRENDE

Il mantenimento comprende spese ordinarie e spese straordinarie.
Rientrano nelle spese ordinarie i costi quotidiani: vitto; alloggio; vestiario; tasse scolastiche; trasporti; ricariche telefoniche; farmaci per le cure di routine.

Sono spese straordinarie quelle destinate a esigenze imprevedibili o non valutabili in anticipo, come lezioni private in caso di difficoltà scolastiche, costi per attività sportive o visite specialistiche.

RIFORMA CARTABIA E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Con il D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 28 febbraio 2023, la Riforma Cartabia ha introdotto importanti novità in materia di assegno di mantenimento, con l’obiettivo di accelerare i procedimenti e tutelare maggiormente i figli.

La principale innovazione consiste nel piano genitoriale (art. 473-bis.50 c.p.c.), che i genitori devono depositare indicando: modalità di contribuzione al mantenimento; ripartizione delle spese; affidamento e tempi di permanenza del minore; decisioni di maggior interesse; modalità di comunicazione tra genitori e figli.
Il piano favorisce soluzioni condivise e rende più trasparente la gestione economica del mantenimento.

La riforma valorizza il superiore interesse del minore: rafforza l’obbligo di ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni (o più giovane, se capace di discernimento); impone al giudice di valutare anche i bisogni psicologici ed emotivi; introduce strumenti più efficaci di tutela; accentua la proporzionalità del contributo di ciascun genitore.

Sono previste inoltre procedure semplificate, un maggior coordinamento tra tribunale e servizi sociali, la riduzione delle udienze superflue e la digitalizzazione degli atti.
La riforma istituisce infine il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che accentra la competenza in materia familiare e minorile, garantendo una gestione più omogenea e specialistica.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ALIMENTI

Il mantenimento, come esposto, è dovuto al coniuge e ai figli quando non possono procurarsi autonomamente i mezzi necessari per soddisfare le esigenze di vita.
Gli alimenti gravano invece su una cerchia più ampia di soggetti: coniuge; figli; genitori; generi e nuore; suoceri; fratelli germani e unilaterali.

Gli alimenti spettano solo a chi si trova in stato di bisogno; vengono determinati in proporzione ai bisogni del richiedente e alle condizioni economiche dell’obbligato.
A differenza del mantenimento, gli alimenti non devono superare quanto necessario alla vita del beneficiario; quando l’obbligo grava sui fratelli, la prestazione deve limitarsi a quanto strettamente necessario.
L’obbligato può scegliere se adempiere tramite assegno periodico o accogliendo il beneficiario nella propria abitazione.

ASPETTI FISCALI DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Sotto il profilo fiscale, il mantenimento comporta vantaggi per chi lo versa e svantaggi per chi lo riceve.
L’art. 10 del DPR 917/1986 (TUIR) consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati ai figli, purché risultino da provvedimenti giudiziali e derivino da separazione, annullamento o divorzio.

L’art. 50, lett. i), dello stesso TUIR stabilisce invece che il beneficiario deve dichiarare gli assegni percepiti, considerati redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e soggetti a tassazione IRPEF.

GIURISPRUDENZA IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Ripetibilità del mantenimento in assenza dei presupposti ab origine
Le Sezioni Unite n. 32914/2022 hanno affermato che opera la condictio indebiti e quindi la piena ripetibilità delle somme versate quando, rivalutate le condizioni dell’avente diritto, si accerti l’insussistenza originaria dei presupposti dell’assegno di mantenimento o divorzile.

Determinazione dell’assegno di mantenimento
Con ordinanza n. 22616/2022, la Cassazione ha ribadito che il giudice deve determinare l’assegno in base al tenore di vita goduto durante la convivenza; tale parametro definisce qualità e quantità delle esigenze del richiedente.
Il giudice non può limitarsi ai redditi dichiarati, ma deve considerare anche elementi economici ulteriori, come patrimonio mobiliare e stile di vita agiato, conformemente a Cass. n. 9915/2007.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PROVA ANCHE SENZA ETILOMETROPer la Cassazione, lo stato di ebbrezza può essere accertato anc...
11/12/2025

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: PROVA ANCHE SENZA ETILOMETRO
Per la Cassazione, lo stato di ebbrezza può essere accertato anche senza etilometro: bastano segnali evidenti come alito vinoso, instabilità e condotte autolesioniste
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38177/2025, ha chiarito che la guida in stato di ebbrezza può essere provata anche senza il ricorso all'etilometro. Elementi come l'alito vinoso, il comportamento incoerente e persino gesti autolesionistici costituiscono indici sufficienti per dimostrare l'alterazione psicofisica del conducente.
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per violazione dell'articolo 186, commi 1 e 2, lettera b), del codice della strada, riducendo la pena solo in considerazione dell'incensuratezza. La condanna: quattro mesi di arresto, ammenda di 1.500 euro e sospensione della patente per un anno.
Secondo le decisioni di merito, l'imputato aveva parcheggiato effettuando una retromarcia sul marciapiede, ostacolando un pedone e reagendo in modo agitato alle sue rimostranze. All'arrivo della polizia, l'uomo presentava barcollamento evidente e alito vinoso. Gli agenti tentarono di effettuare l'alcoltest, ma per due volte l'interessato non riuscì a soffiare nel boccaglio nonostante le spiegazioni fornite. In seguito si lasciò cadere sul cofano dell'auto di servizio. Il soggetto venne accompagnato in Commissariato insieme a un amico, il quale riferì che entrambi avevano bevuto circa mezzo litro di birra. Durante il tragitto, i due si dimenarono all'interno della vettura di servizio. Una volta arrivato, l'imputato proseguì con condotte impulsive, tra cui testate contro il muro. Le condizioni psicofisiche non consentirono l'esecuzione dell'accertamento strumentale: non era in grado di insufflare la quantità minima d'aria per l'etilometro. Nonostante ciò, i giudici ritennero integrato il reato sulla base di molteplici indicatori sintomatici dello stato di alterazione.
Le conclusioni della Cassazione: La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito. L'incapacità dell'imputato di collaborare all'alcoltest, unita agli altri segnali rilevati dagli agenti, ha consentito di superare la soglia prevista dall'articolo 186, lettera b), del Codice della strada.
La Cassazione sottolinea che la mancanza del dato tecnico dell'etilometro non impedisce l'accertamento del reato, quando il quadro complessivo mostra una perdita di lucidità e comportamenti tipici dell'ebbrezza, compresi atti autolesionisti

Finalmente un nuovo tentativo di regolarizzazione
26/11/2025

Finalmente un nuovo tentativo di regolarizzazione

Dal 1° dicembre 2025, ogni dispositivo di rilevamento della velocità dovrà essere registrato in un nuovo archivio pubblico nazionale del Ministero dei Trasporti, pena l’illegittimità delle multe. Resta però irrisolta la questione sollevata dalla Cassazione sulla necessità di una vera e propr...

ALZHEIMER: SE IL RICOVERO È SANITARIO, LA RETTA LA PAGA IL SSNCon la storica sentenza n. 503/2025, il Tribunale di Porde...
26/11/2025

ALZHEIMER: SE IL RICOVERO È SANITARIO, LA RETTA LA PAGA IL SSN

Con la storica sentenza n. 503/2025, il Tribunale di Pordenone ha affermato un principio destinato a rivoluzionare la tutela dei malati gravi e dei loro familiari:
Se il ricovero ha natura sanitaria prevalente, i costi devono essere totalmente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.

Nel caso concreto, il Comune chiedeva alla figlia della paziente oltre 52.000 € per il ricovero in RSA.
Ma la difesa ha dimostrato che le cure erano prevalentemente mediche (monitoraggi, terapie, gestione clinica) e non solo assistenziali.
Il Giudice, sulla base della consulenza tecnica e della normativa LEA (art. 30 L. 730/83 – DPCM 8/8/85), ha dato piena ragione alla figlia:
- Nulli gli accordi di pagamento firmati dai parenti: Qualsiasi accordo, impegno o contratto firmato dai parenti (come l'amministratore di sostegno o l'erede) per obbligarsi al pagamento della retta o all'integrazione della quota sociale è nullo.
- Condanna al rimborso delle somme già versate
- Riconoscimento della competenza economica in capo alla ASL

Diritto Indisponibile: La gratuità delle prestazioni sanitarie prevalenti è un diritto indisponibile garantito dal principio costituzionale del diritto alla salute. Un accordo privato non può trasformare una prestazione garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in un servizio a pagamento.

La sentenza non è isolata, ma si allinea a un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (richiamate le sentenze n. 4752/2024 e n. 34590/2023), che qualifica l'attività prestata in RSA per malati di Alzheimer grave come attività "tout court sanitaria" quando la componente sanitaria non è accessoria ma necessaria e inscindibile (e per tal motivo la retta dovrebbe rimanere a carico dello Stato).

Attenzione: questa pronuncia vale anche per altre gravi patologie neurodegenerative, non solo Alzheimer.
Se siete familiari di pazienti in queste condizioni, non accettate automaticamente le richieste di pagamento: il diritto alla salute è indisponibile, e non può essere ceduto via contratto.

Famiglie informate, famiglie tutelate.
Scrivimi se vuoi approfondire.

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Forlì
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Telefono

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Sito Web

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