Suzana Korriku

Suzana Korriku Avvocato Suzana Korriku
Avvocato Cassazionista

16/10/2024

DECRETO FLUSSI 2025

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 145 del 2024, il nuovo decreto flussi entra immediatamente in vigore. Il decreto introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali. Esteso anche l’assegno di inclusione alle vittime di sfruttamento lavorativo.
Prevista una quota specifica di ingresso per badanti e l’obbligo di precompilare le domande di nulla osta.

- Precompilazione domande di nulla osta:
La precompilazione dovrà essere svolta dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, dal 1° luglio al 31 luglio 2025.
Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all’accesso alla precompilazione. Dal 1° dicembre 2024 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l’AGEA, eseguirà le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate.

- Quote extra per i badanti:
Inoltre, per l’anno 2025 saranno rilasciati, al di fuori delle quote, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane.
La richiesta di nulla osta al lavoro per l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dovrà essere presentata allo sportello unico per l’immigrazione competente.
‼️ Attenzione: non è consentita l’assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro.

AAI

06/10/2024

06/10 🔴 LA NUOVA VIGNETTA DI VAURO — Morti...

22/09/2024

Firmare per il referendum sulla cittadinanza è un atto di responsabilità civile e un'opportunità per contribuire a una società più inclusiva ed equa. Ecco alcune motivazioni per firmare:

1. Giustizia sociale: Molti giovani, nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri, non hanno gli stessi diritti dei loro coetanei italiani. Il referendum offre la possibilità di correggere questa disparità, garantendo loro piena cittadinanza e diritti.

2. Integrazione: Una legge sulla cittadinanza più inclusiva facilita l'integrazione, riducendo le barriere sociali e culturali. Questi giovani sono italiani di fatto, parlano la lingua, condividono la cultura e contribuiscono alla società.

3. Parità di opportunità: Senza cittadinanza, i ragazzi cresciuti in Italia affrontano ostacoli nell’accesso a lavoro, borse di studio e altre opportunità. Firmare per il referendum è un gesto di solidarietà verso chi merita di essere riconosciuto come cittadino a tutti gli effetti.

4. Coesione sociale: Una riforma della cittadinanza promuove l'armonia sociale, riducendo le tensioni e creando una comunità più unita e rispettosa delle diversità.

5. Responsabilità morale: Firmare significa supportare un cambiamento che rispecchia i valori di uguaglianza e rispetto dei diritti umani fondamentali.

Ogni firma è un passo verso una società più giusta, dove chi cresce in Italia possa sentirsi parte integrante del Paese in cui vive.

Firma qui 👇🏼

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/1100000

15/04/2024
29/01/2024

Proroga date click days decreto flussi 2024.

27/01/2024

Oggi vogliamo celebrare il con un augurio di pace, perché dalla discriminazione, dalla violenza e dall'odio nascono solo ingiustizie, orrori e distruzione, in particolare per le persone più vulnerabili, soprattutto per i bambini che pagano un prezzo altissimo senza avere alcuna responsabilità.

Ognuno di noi deve considerare la memoria come un’alleata fedele per intraprendere, passo dopo passo, la strada verso la pace 🕊️

27/01/2024

MAI PIÙ?


Dopo la Seconda Guerra Mondiale, lə rappresentanti di tutti i Paesi del mondo si sono promessə di agire al fine di evitare il ripetersi delle atrocità e dei crimini contro l‘umanità commessi durante il conflitto mondiale.

Genocidio
La convenzione sul genocidio, entrata in vigore il 12 gennaio 1951, definisce il genocidio come “atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etico, razziale o religoso”.

La pratica del genocidio nasce e si sviluppa nel contesto della guerra di conquista coloniale e in un clima culturale impregnato dal cosiddetto “darwinismo sociale”.
Tuttavia nel Novecento, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, il genocidio è stato usato come strumento di guerra per annientare completamente un nemico considerato inferiore e la situazione non è cambiata con l’avvento del nuovo millennio.

A cosa serve allora la MEMORIA?
A non rimanere indifferentə.
Denunciamo, attiviamoci, mobilitiamoci

16/01/2024

. In piazza contro la legge Darmanin
Si chiede il "ritiro totale" della legge su immigrazione e asilo

di Sara Corsaro
https://www.meltingpot.org/2024/01/francia-in-piazza-contro-la-legge-darmanin

Il Consiglio costituzionale dovrà pronunciarsi in merito ai ricorsi entro il 25 gennaio, nel frattempo collettivi di “sans papiers“, associazioni, attivisti, opposizione e sindacati, hanno promosso due mobilitazioni per domenica 14 e 21 gennaio. All’appello del 14 hanno aderito più di quattrocento gruppi, associazioni, sindacati e partiti politici che chiedono il ritiro della Legge Darmanin. Le manifestazioni si sono svolte a Parigi e in tutte le principali città francesi.

16/01/2024

Con la sentenza resa dalla I Sezione Civile, n. 35437 del 19 dicembre 2023, la Corte di Cassazione, in tema di adozione, ha affermato il seguente principio di diritto: «ove ricorrano le condizioni per il riconoscimento della sentenza di adozione straniera, ex art.41, comma 1, l.184/1983, la mancanza di vincolo coniugale tra gli adottandi non si traduce in una manifesta contrarietà all'ordine pubblico, ostativa al suddetto riconoscimento automatico degli effetti della sentenza straniera nel nostro ordinamento, anche a prescindere e dall'accertamento in concreto della piena rispondenza del provvedimento giudiziale straniero all'interesse della minore».

La vicenda nasce dalla richiesta di una coppia, rivolta al Sindaco di Milano, di riconoscimento in Italia della sentenza statunitense di adozione della figlia minore.

A fronte del diniego alla trascrizione per non essere rispettati i requisiti normativamente previsti poiché i ricorrenti, che non risultano legati da vincoli di matrimonio, non hanno ottenuto l'idoneità all'adozione internazionale, né hanno seguito il percorso adottivo indicato dagli artt. 29-36, l. n. 218/1995, la coppia ha adito il Tribunale.

La questione è giunta fino alla Suprema Corte che ha enunciato il principio di cui sopra, decidendo anche nel merito della vicenda e accogliendo il ricorso della coppia.

Camera Minorile di Perugia

15/01/2024

Tribunale di Roma, ordinanza del 2 gennaio 2024

03/12/2023

Nel caso in cui il giudice disponga con provvedimento l’affido del minore presso i Servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale, l’intero processo viene dichiarato nullo se non è stato previamente nominato un curatore speciale nell’interesse del minore medesimo.
📌 CASS. CIV., SEZ. I, ORD., 29 NOVEMBRE 2023, N. 33185

La causa trae origine dalla limitazione della responsabilità disposta dal Tribunale nei confronti di ambedue i genitori di una minore a causa della situazione familiare particolarmente difficile nella quale la stessa versava. Il Tribunale inoltre incaricava i servizi sociali di effettuare un'indagine per individuare il più idoneo collocamento per la minore, alla creazione di premesse per un nuovo legame con la madre nonché avviare quest'ultima a un percorso per consolidare le proprie competenze genitoriali.

Nell'esaminare la questione i Giudici di legittimità richiamano quanto precedentemente affermato nell'ordinanza n. 32290 del 2023 in merito a quali siano le diverse “voci” «dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali, che il giudice, in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell'ambito dei provvedimenti tipici e atipici a tutela del minore».

Sempre nell'ordinanza soprarichiamata, viene evidenziato che nel caso in cui i genitori si rivelino del tutto o solo parzialmente inadeguati, gli interventi possibili a favore del minore possono essere divisi in due gruppi:
«interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore» che si sostanziano nell'affiancamento ai genitori di un soggetto terzo;
«interventi in tutto o in parte ablativi allorché […]si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongano dei limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non adizione».

Quindi, nel caso in cui un minore venga assegnato ai Servizi Sociali occorrerà distinguere tra il c.d. mandato di vigilanza e supporto dall'affidamento conseguente a un provvedimento limitativo della responsabilità.

Come precisa la Corte, infatti, «nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigilare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore» da definire come vigilanza e supporto poiché non incide sulla sottrazione di responsabilità genitoriale. È comunque necessario che tale mandato sia suffragato da un provvedimento del giudice adeguatamente dettagliato sui compiti demandati e i tempi della loro attuazione, sempre il più rapidi possibile.

Nel caso di provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, invece, vi è una vera e propria ingerenza nella vita privata e familiare «cosicché deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all'attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità». L'adozione di questo secondo tipo di provvedimento deve avvenire a seguito di un contraddittorio e dell'audizione del minore «i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale» e sempre in conformità con il principio di proporzionalità tra misura adottata e obiettivo perseguito.

Tenendo conto della distinzione qui delineata, il Collegio giudicante, nel caso di specie, afferma che poiché il provvedimento di affidamento del minore ai Servizi sociali ha carattere limitativo della responsabilità genitoriale, il giudice avrebbe dovuto nominare un curatore speciale degli interessi del minore e procedere alla risoluzione del conflitto.

Sulla base della mancata nomina del curatore speciale non effettuata dal giudice del merito, la Corte di Cassazione dichiara la nullità dell'intero processo e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Indirizzo

Piazza Garibaldi 10
Foligno
06034

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

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