18/06/2025
Malpractice medica: come risarcire il danno da premorienza e da perdita parziale del rapporto parentale?
RISULTA ESSERE inammissibile la domanda svolta dagli intervenuti iure proprio e iure haereditatis dopo la costituzione del convenuto, potendo in tale caso l’intervenuto spiegare solo intervento adesivo dipendente. La struttura risponde dell’operato dei sanitari che con essa collaborano anche allorché non sussista rapporto di lavoro subordinato. Vanno applicate le tabelle di Milano per la liquidazione del danno da premorienza, quelle capitoline per la perdita parziale del rapporto parentale. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Catania del 14 febbraio 2024, n. 862.
Il Tribunale di Catania deve affrontare un caso di responsabilità di una struttura sanitaria presso la quale un minore viene ricoverato per un trattamento i cui esiti, difformi dalle linee guida e dalle buone pratiche acclarate dalla comunità scientifica, culminano nell’amputazione del braccio destro. Tuttavia il minore dopo due anni muore per ragioni estranee alla malprassi e quindi al Magistrato si pone il tema, assai delicato, della configurazione del corretto perimetro entro il quale gestire le domande di risarcimento proposte non solo dall’unico genitore esercente la potestà sul minore, ma anche di terzi intervenuti la cui domanda, va sin da ora precisato, viene disattesa poiché le istanze di risarcimento sono qualificate come del tutto autonome rispetto alla domanda risarcitoria primigenia e la loro costituzione avviene quando è ormai scaduto il termine per la costituzione del convenuto e il terzo può quindi spiegare soltanto un intervento adesivo dipendente.
La domanda avanzata quindi dagli intervenuti iure proprio viene dichiarata inammissibile e rigettata quella avanza iure haereditatis.
Liquidata sotto il profilo processuale la questione relativa all’ammissibilità e fondatezza delle domande dei terzi convenuti, il Giudice passa a discutere del merito con un ampio excursus relativo alla teoria della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, fondato sulla disamina dell’art. 1228 c.c. e quindi sulla riconducibilità, alla struttura, dell’attività illecita compiuta dai sanitari che si trovano in un regime non solo in quanto “dipendenti” ma anche quali collaboratori della struttura medesima.
Conformemente ad alcuni arresti della Suprema Corte all’uopo richiamati il Tribunale osserva che non è invero necessario che il medico sia effettivamente dipendente della casa di cura, e quindi ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato ma, a mente di quanto dispone l’art. 1228 c.c., la struttura risponde dell’opera di tutti gli ausiliari dei quali si avvale nell’esecuzione della prestazione, indipendentemente quindi dalla natura del rapporto che li lega alla struttura medesima. Né, osserva il Tribunale, ha rilievo la circostanza che il sanitario possa mai essere anche sanitario di fiducia del paziente allorché la scelta ricada su un professionista comunque collegato all’organizzazione aziendale della casa di cura medesima.
Nella sua generale disamina dei titoli di responsabilità il Tribunale osserva infine, riesumando una tralaticia distinzione sulla quale anche le sezioni unite nel 2008 (
Cass. civ. sez. Unite n. 577/2008) avevano posto parole conclusive, che quella in discussione sarebbe un’obbligazione di mezzi e non di risultato in quanto non sarebbe richiesto l’effettivo raggiungimento di un determinato risultato, nella specie la guarigione, ma l’inadempimento dovrebbe trarsi non già, appunto, dal mancato raggiungimento del risultato medesimo bensì dalla violazione del principio di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c.
Vale la pena ricordare l’inefficienza di tale distinzione, anche secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione, non solo per disegnare il perimetro dell’obbligazione - valendo, in ogni caso, il principio di diligenza quale criterio, ad un tempo, di responsabilità, e di determinazione del contenuto dell’obbligazione- ma pure per condizionare il regime dell’onere della prova.
L’inefficacia della chimera relativa all’insussistenza del dovere di conseguire un risultato si palesa, a titolo esemplificativo, anche allorché il risultato sia dedotto nell’obbligazione per la stessa volontà del debitore dell’obbligazione medesima. Basti pensare all’ipotesi, più volte adombrate dalla stessa Corte di Cassazione, delle prestazioni erogate in chirurgia estetica e in odontoiatria molto spesso collegate, appunto, per stessa “promessa” del debitore della prestazione, al conseguimento di un risultato. Trattandosi di interventi d’elezione per eccellenza, finalizzati non tanto alla cura della patologia quanto al miglioramento estetico, dedotto quindi come risultato della prestazione, allorché il risultato non sia raggiunto, sebbene routinario, e di fronte all’eccezione d’inadempimento contrattuale, spetterà a debitore della prestazione dimostrare che l’inadempimento non sussiste o non gli sia addebitabile.
Vale quindi la pena rimarcare che tutte le obbligazioni, non solo quelle di mezzi, sono dominate dal principio di diligenza, come detto, sia quale criterio di responsabilità perché consente di individuare gli elementi che articolano i criteri di addebito della responsabilità medesima, sia di determinazione del contenuto dell’obbligazione perché consente di individuare il contenuto dei doveri, contrattualmente rilevanti, e stabilire quindi quali siano le condotte inescusabili; tanto più se letto in disposto con il contenuto, così come descritto dall’ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione, fissato dall’
art. 2236 c.c. che prevede non certo che in situazioni di speciale difficoltà il rigore del professionista possa ve**re meno e mandarlo esente da responsabilità ma che, piuttosto, solo d’innanzi a condotte connotate da imperizia, e a fronte della spendita di ogni energia per eseguire diligentemente la prestazione, il professionista possa invocare un temperamento della severità del giudizio di responsabilità, appunto fondato sull’
art. 1176, comma 2, c.c. Mai, invece, allorché la prestazione sia connotata da imprudenza e negligenza, il temperamento del giudizio di responsabilità può avere il significato di ridurre l’attesa di diligenza speciale, proprio perché d’innanzi a prestazioni di speciale difficoltà un contegno ispirato a grave disattenzione ed incuranza, come di fronte ad un’ipotesi di negligenza, o di scarsa previsione delle conseguenze dell’operato, come nell’ipotesi di imprudenza, possano mandare indenne il debitore della prestazione poiché questi contegni, denunciano un atteggiamento inadempiente che non merita comprensione e non dipende, soprattutto, dalla difficoltà del caso ma da un errato approccio alla prestazione.
Sotto il profilo medico legale, invece, il Tribunale sposa la lettura che il collegio di consulenti nominati confeziona individuando la violazione delle linee guida nell’affrontare le complicanze sorte all’arto, dopo il trattamento, che hanno purtroppo portato all’amputazione.
Il danno biologico viene individuato nella misura del 65% e l’invalidità totale in trenta giorni, in ulteriori trenta giorni al 75%, in venti giorni al 50% e in venti giorni al 25% mentre è negato il nesso di causa tra tali condotte colpose e la morte successivamente verificatasi per altra causa.
Il Magistrato quindi si pone consapevolmente il delicato problema dell’individuazione dei pregiudizi risarcibili riconoscendo all’attrice, erede legittima, sia il risarcimento del danno non patrimoniale iure haereditatis per la mancata restituzione della qualità della vita goduta anteriormente agli interventi in questione e maturato nel paziente prima del suo decesso e quindi giustamente trasmesso agli eredi, che per il danno, patito invece iure proprio, per il pregiudizio al rapporto parentale per il periodo nel quale il paziente ha sopportato la grave invalidità.
Chiariti i titoli di responsabilità affronta il Magistrato l’altrettanto delicato tema dei criteri da adottare per la liquidazione atteso che si trova d’innanzi al cosiddetto danno intermittente (espressione peraltro infelice e che non ricorda agevolmente che nulla d’intermittente patisce il danneggiato) o meglio qualificato dalle stesse tabelle del Tribunale di Milano quale danno da premorienza, atteso che l’applicazione delle tabelle per le invalidità permanenti, pensate in funzione dell’età della vittima e della sua presumibile -ma non certa- permanenza in vita, risultano di per sé inefficaci allorché la presunta sopravvivenza, identificata secondo regole statistiche, in casi di premorienza risulta invece determinata. Come quantificare quindi il danno non patrimoniale iure haereditatis quando si conosce il tempo, non in via presuntiva, durante il quale la vittima dell’errore è stata gravata dal pregiudizio non patrimoniale?
Richiama il Giudice la giurisprudenza della Corte di Cassazione che negli anni scorsi ha osservato la necessità di parametrare tale danno alla “durata effettiva delle vita del danneggiato e non a quella probabile”, poiché vi è l’esigenza che la liquidazione del danno biologico sia correlata “al tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte, in cui il soggetto ha effettivamente sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione…”; ricorda, giustamente, che le Corti di Merito si sono affannate nell’individuazione di criteri adeguati a soccorrere l’interprete sino a che l’osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha partorito un criterio, peraltro non esente da critiche, il quale prende a parametro il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante e l’aspettativa di vita media. Si basa tale tesi sull’argomento, che il Magistrato ritiene condivisibile, secondo il quale tra l’altro l’intensità del danno da lesione personale non rimarrebbe costante nel tempo, ma si dovrebbe acuire in prossimità dell’evento medesimo per poi decrescere progressivamente e, per tale ragione, il criterio prevede che il risarcimento base annuo sia aumentato per il primo anno del 100%, per il secondo anno del 50%, ma dal terzo anno in poi torni ad essere quello risultante dal succitato parametro base, pur con la chance di modificare il dato tabellare fino al 50% ove ricorrano condizioni peculiari particolari.
Ed è su tale adesione che chi scrive annota le maggiori perplessità condivise peraltro da altri autori e pure poste in discussione dalla Corte di Cassazione nei suoi più recenti arresti. La premessa, assolutamente indimostrata, secondo la quale l’intensità del danno da lesione personale non rimarrebbe costante nel tempo ma si dovrebbe acuire in prossimità dell’evento medesimo, per poi decrescere progressivamente, oltre ad apparire più un criterio utile al calcolo matematico che un’affermazione scientificamente apprezzabile, finisce per pregiudicare del tutto l’esito dell’argomento utilizzato dall’osservatorio di Milano.
È vero che v’è la necessità di uniformare il più possibile i criteri ma dare per scontato che ogni lesione sia patita in misura più violenta ab inizio e poi, per quanto magari violentissima in termini percentuali, finisca per essere in qualche modo accettata dal paziente, e non più sopportata in misura decisa, non si comprende a quale esperienza di vita e di cura, nonché di sofferenza, possa mai apparire ispirata. Semmai, applicando anche solo il buon senso, potrebbe apparire evidente il contrario: in un primo periodo il paziente potrebbe ancora nutrire speranze di resistere al grave pregiudizio che subisce nell’auspicio di un declino dei relativi postumi, ma una volta resosi conto che la loro violenza rimane tale (com’è nel concetto di danno permanente) e il peso delle sue limitazioni non accettabili sia sul piano strettamente biologico che esistenziale e morale, può ben essere che causi in lui una prostrazione semmai maggiore che, allungandosi nella prospettiva del tempo non fa che rimarcare, ogni giorno, la violenza della sua consistenza, così da ripetere incessantemente la condanna alla quale si trova permanentemente coinvolto il soggetto danneggiato.
E di un tale ragionamento si è fatta carico, a ben vedere, la stessa Corte di Cassazione che ha più volte criticato proprio tale argomento speso dalle tabelle del Tribunale di Milano giudicandolo, apertis verbis, inefficace e stimolando le Corti di Merito ad individuare criteri migliori (ex multis Cass. civ. sen. 26 novembre 2024, n. 30461).
Ma gli argomenti critici non finiscono qui.
Ancora vi è da aggiungere che la pur rispettabilissima e preziosa laborazione delle tabelle del Tribunale di Milano nelle ipotesi di cosiddetta premorte sembra soffrire una contraddizione, insuperabile, proprio con i criteri che sono posti a fondamento della tabella medesima allorché non giunga la morte a sancire l’esatto tempo nel quale il paziente subisca la sofferenza dovuta all’invalidità permanente, ed alcuni esempi lo sanciscono ineluttabilmente. Basti pensare a come le tabelle hanno ritenuto che debba essere risarcito un soggetto cento anni (che quindi ha già raggiunto un’età che secondo le statistiche sarebbe improbabile possa mai raggiungere) che abbia subito un danno di sessantacinque punti di invalidità pari ad oltre € 430.000,00 (salva personalizzazione in aumento). Se l’età è di novantotto anni, 439.000,00, se di novanta 473.000. Sono le stesse tabelle quindi a raccontarci della necessità di compensare il grave pregiudizio con una somma ancora assolutamente rilevante anche quando le statistiche invitino a ritenere che il tempo utile per la sofferenza sia prossimo alla fine.
Quindi, per un verso, le tabelle del Tribunale di Milano ci invitano a considerare che anche una persona prossima all’età della sua morte naturale debba essere risarcita con una somma assolutamente rilevante (e non pari certo ad un valore proporzionale del risarcimento ottenuto dalla divisione della somma totale per il numero di anni a disposizione), offrendoci quindi un’assolutamente dignitosa valutazione della sofferenza pure in quell’età assai avanzata; dall’altro, le stesse tabelle, nel caso di pre-morte, e quando quindi la morte non raggiunga il danneggiato a pochi giorni o settimane dal sinistro, ma anche a distanza di molti anni, improvvisamente ritiene necessario adottare un criterio che individui un valore per anno, assolutamente minimo rispetto al caso dell’anziano non ancora deceduto, che finisce per creare uno squilibrio incomprensibile tra il vent’enne che per otto anni patisce un danno da sessantacinque punti di invalidità e un novant’enne che al più lo può sopportare per qualche anno e al quale vanno riconosciute somme di diverse volte addirittura maggiori!
Tornando al nostro caso, il Tribunale valorizza due anni di sofferenza per un danno da 65 punti con 55.188 euro, le tabelle di Milano, per un centenario non deceduto all’atto della liquidazione ne prevedrebbe quasi dieci volte di più. È chiaro che va trovato un altro criterio che non contraddica la tabella milanese, ed ora laTUN.
Il Tribunale quindi, come premesso, discute anche della domanda avanzata iure proprio per la lesione del rapporto parentale a causa della grave menomazione patita dal figlio. Dopo aver ricordato gli ultimi arresti della Cassazione che conferma la risarcibilità del danno non patrimoniale concretamente accertato a carico dei prossimi congiunti di un soggetto che abbia patito, a causa del fatto illecito, lesioni personali, spiega che si tratta di un pregiudizio consistente nel patema d’animo e nello sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto non deducibile con metodi scientifici, ma che può essere accertato e provato sulla scorta di indizi e presunzioni eventualmente anche decisivi di per sé soli.
Va in tale caso dimostrato, da chi lo invoca, quale fosse il particolare rilievo del rapporto di stretta parentela e di relazione potendosi ritenere, secondo il notorio, e quindi un criterio di “normalità sociale”, che gli stretti congiunti possano ben soffrire per le gravissime lesioni riportate dal danneggiato a loro legato. Ritiene pertanto che, sulla scorta ancora una volta delle indicazioni della miglior giurisprudenza di legittimità, vada fatto riferimento a tabelle, quali quelle del Tribunale di Roma, che contengano riferimenti precisi ai danni cosiddetti riflessi, rilevando che di recente anche il Tribunale di Milano si è adeguato ad una costruzione della tabella a punti, come quella del Tribunale di Roma, per quanto le tabelle dell’osservatorio non hanno approfondito ancora la liquidazione del danno dei congiunti del macro-leso optando, per conseguenza, all’applicazione di quelle capitoline.
Il Giudice quindi in conformità a queste ultime indica il risarcimento in € 128.700,00 assegnando venti punti per il rapporto genitoriale, dieci punti per l’età della vittima primaria, sei per l’età della vittima secondaria, per un totale di trentasei che moltiplicati per il coefficiente relativo alla permanenza in vita di un solo genitore consente appunto di indicare l’importo già menzionato.
V’è solo da aggiungere, per quanto ad abundantiam, che altre corti di merito hanno adottato nel tempo criteri, in alcuni casi discutibili, partendo dalle tabelle del Tribunale di Roma per la perdita del rapporto parentale e operando riduzioni di non sempre agevole comprensione, dando luogo ad un’incertezza che grava inevitabilmente sulle chances di conciliazione. In tale senso non meritano particolare attenzione alcuni argomenti, che si sono pure sviluppati, che mirano ad effettuare il calcolo secondo le tabelle del Tribunale di Milano per la perdita totale del rapporto sottraendo al risultato che si otterrebbe, appunto, per la perdita totale, una somma proporzionata al numero di anni di effettiva permanenza in vita del soggetto leso, dimenticando che lo sconvolgimento che grava i congiunti, seppur con le variabilità del caso, allorché il danneggiato abbia subito un grave danno non si prestano, ancora una volta, ad una articolazione ragionieristica che fondi sul numero di anni di permanenza, in modo matematico, la traduzione in denaro della loro sofferenza, essendo ben preferibile che il Giudice, secondo equità, applichi le tabelle del Tribunale di Roma pur ritenendo sempre che la tabellizzazione, in questi casi, non può mai essere considerata un criterio univoco che non consenta adeguata personalizzazione in funzione della particolarità della relazione, della gravità della menomazione dando luogo ad una vera e reale personalizzazione.