Studio Legale Avv. Donatella Perna

Studio Legale Avv. Donatella Perna Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Donatella Perna, Avvocato e studio legale, Foggia.

CADUTA SU MARCIAPIEDE DISSESTATO E CON SCARSA ILLUMINAZIONE: CHI PAGA?Uno sfortunato pedone cade su un marciapiede a cau...
06/03/2026

CADUTA SU MARCIAPIEDE DISSESTATO E CON SCARSA ILLUMINAZIONE: CHI PAGA?
Uno sfortunato pedone cade su un marciapiede a causa di uno scalino nascosto dalla scarsa illuminazione. L’incidente è avvenuto di notte in una zona turistica molto frequentata: il passante ha inciampato su un gradino di circa 15 centimetri che non era visibile perché coperto da un cono d’ombra.
Il Comune aveva sostenuto che la caduta fosse dovuta alla disattenzione del pedone, ma fotografie e testimonianze hanno dimostrato che lo scalino era effettivamente invisibile anche per chi camminava con prudenza.
In casi come questi è dunque possibile escludere il concorso di colpa della vittima?
Secondo l’art. 2051 del Codice civile, che disciplina la responsabilità da custodia, il Comune è responsabile dei danni causati dai beni che gestisce, come strade e marciapiedi, anche senza una prova specifica di colpa: è sufficiente dimostrare il nesso causale tra il difetto del luogo e l’incidente. L’ente pubblico può evitare la responsabilità solo provando il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
Il Tribunale di Lecce ha quindi riconosciuto un risarcimento complessivo di oltre 11.700 euro, comprendente sia il danno non patrimoniale per l’invalidità permanente sia il danno patrimoniale per le spese sostenute. La decisione rappresenta anche un richiamo per le amministrazioni locali a garantire la sicurezza degli spazi pubblici, intervenendo su manutenzione e illuminazione.
Va però ricordato che il risarcimento non è automatico in tutti i casi di caduta su strada o marciapiede. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che la responsabilità del Comune può essere esclusa quando l’incidente è dovuto alla condotta imprudente del danneggiato o quando il pericolo era chiaramente visibile ed evitabile con l’ordinaria attenzione. In tali situazioni il comportamento del pedone può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, diventando causa esclusiva dell’evento.
Ad esempio, la Cassazione ha escluso la responsabilità dell’ente pubblico quando l’irregolarità della pavimentazione era ben visibile e il luogo adeguatamente illuminato, ritenendo che il pedone avrebbe potuto evitare l’ostacolo con la normale diligenza.
Allo stesso modo, è stato negato il risarcimento nel caso di una caduta provocata da un palo della segnaletica stradale presente sul marciapiede in pieno giorno, poiché l’ostacolo era facilmente percepibile e il sinistro è stato attribuito alla distrazione del danneggiato.
In definitiva, la responsabilità del Comune dipende sempre dalle circostanze concrete: quando il pericolo è occulto o non percepibile, il risarcimento è possibile; quando invece l’ostacolo è evidente e facilmente evitabile, la condotta del pedone può escludere la responsabilità dell’ente pubblico.

REVISIONE MANCATA TI COSTA METÀ DEL RISARCIMENTO… ANCHE SE NON SEI TU ALLA GUIDAUn proprietario affida la sua Ferrari a ...
02/12/2025

REVISIONE MANCATA TI COSTA METÀ DEL RISARCIMENTO… ANCHE SE NON SEI TU ALLA GUIDA
Un proprietario affida la sua Ferrari a un conoscente per portarla da Roma a Frosinone e cercare un acquirente. Durante il viaggio, chi guida perde il controllo dell’auto e la Ferrari finisce distrutta. Il proprietario chiede il risarcimento dei danni… e fin qui sembra normale.
Ma c’è un dettaglio che cambia tutto: la Ferrari non era stata revisionata.
La revisione non è un adempimento meramente formale. Serve a certificare che l’auto sia efficiente e sicura e, quindi, idonea a circolare senza creare rischi per persone e cose. Se il proprietario permette la circolazione di un mezzo non revisionato, sta accettando consapevolmente un rischio.
Questo significa che, qualora si verifichi un sinistro:
il risarcimento può essere ridotto anche in misura significativa;
la responsabilità di ciò che accade non ricade solo sul conducente;
si potrebbe essere chiamati a sopportare altri costi aggiuntivi.
La sicurezza, per la legge, parte dalle condizioni del nostro mezzo.

SINISTRO STRADALE E STATO DI EBBREZZA: IL RISARCIMENTO È DOVUTO?In caso di collisione tra veicoli, lo stato di ebbrezza ...
18/10/2025

SINISTRO STRADALE E STATO DI EBBREZZA: IL RISARCIMENTO È DOVUTO?
In caso di collisione tra veicoli, lo stato di ebbrezza del conducente non può essere considerato irrilevante ai fini della responsabilità.
Anzi, quando il conducente che chiede il risarcimento risulta in stato di ebbrezza, si presume che tale condizione abbia inciso sulla sua capacità di guida: spetta a lui dimostrare, con prova positiva, che l’alcol non abbia influito sulla dinamica del sinistro.
Si tratta di un principio coerente con la logica dell’art. 2054 del Codice Civile, che impone una presunzione di colpa concorrente tra i conducenti coinvolti in uno scontro. In altre parole, non basta dimostrare di essere stati urtati da un altro veicolo – soprattutto se rimasto sconosciuto – per ottenere il risarcimento integrale: occorre anche provare di aver tenuto una condotta di guida corretta e prudente, nonostante l’assunzione di alcol.
Inoltre, con riferimento ai massimali assicurativi, la giurisprudenza ha chiarito che per i sinistri avvenuti prima dell’11 dicembre 2009, non si applicano i limiti più elevati introdotti dalle direttive europee, ma resta valido il massimale previsto dalla normativa nazionale allora vigente.
Quindi:
la guida in stato di ebbrezza è di per sé un indice di colpa specifica;
l’onere della prova dell’irrilevanza di tale condizione grava sul danneggiato;
e i massimali di polizza vanno sempre ancorati al quadro normativo in vigore al momento del sinistro.
Un richiamo importante alla responsabilità individuale e alla precisione tecnica nell’applicazione delle regole del risarcimento.

BUCA O DOSSO STRADALE: CHI PAGA I DANNI, IL COMUNE O IL CONDUCENTE?Due cittadini, coinvolti in un sinistro provocato dal...
26/09/2025

BUCA O DOSSO STRADALE: CHI PAGA I DANNI, IL COMUNE O IL CONDUCENTE?
Due cittadini, coinvolti in un sinistro provocato dalla presenza di un dosso non segnalato sulla carreggiata, hanno chiesto il risarcimento dei danni al Comune: uno per le lesioni personali riportate nella caduta, l’altro per i danni subiti dal motociclo di sua proprietà. L’amministrazione si è difesa sostenendo la responsabilità concorrente del conducente.
In situazioni di questo tipo, la disciplina di riferimento è l’art. 2051 c.c., che regola la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia.
Secondo l’interpretazione oggi consolidata, la responsabilità del custode ha natura oggettiva: ciò significa che per ottenere il risarcimento è sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa custodita (la strada dissestata) e l’evento dannoso subito. Non è invece richiesto di dimostrare l’esistenza di una “insidia o trabocchetto”, né la colpa dell’ente nella manutenzione.
In altre parole:
il danneggiato deve solo provare che il sinistro è stato provocato dalla specifica anomalia della strada (ad esempio una buca o un dosso);
il custode (nel caso delle strade, il Comune) può andare esente da responsabilità solo se dimostra l’intervento di un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile (il cosiddetto “caso fortuito”), idoneo a interrompere il nesso causale.
Questa impostazione alleggerisce in maniera significativa l’onere probatorio di chi subisce il danno: non occorre più provare che il pericolo fosse nascosto o imprevedibile, ma solo che il danno sia derivato dalla condizione della strada.
Ne consegue che il Comune, quale soggetto tenuto alla custodia della rete viaria, è chiamato a rispondere dei danni derivanti dalle irregolarità del manto stradale che abbiano causato direttamente l’incidente, salvo che riesca a dimostrare l’esistenza di un evento esterno, autonomo e imprevedibile, idoneo ad interrompere la catena causale.

Cambia il modo di pensare la famiglia.Una sentenza storica della Cassazione apre alla possibilità per i coniugi di stipu...
28/07/2025

Cambia il modo di pensare la famiglia.
Una sentenza storica della Cassazione apre alla possibilità per i coniugi di stipulare accordi su patrimonio e figli prima della separazione o del divorzio.

Una storica sentenza della Corte di Cassazione stravolge le regole del diritto di famiglia italiano: i coniugi potranno stipulare accordi economici in vista...

11/07/2025

L’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La legge tutela i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (con invalidità uguale o maggiore del 74%), prevedendo un congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto e priorità per il lavoro agile. Introdotte 10 ore annue di permessi retribuiti per cure e visite, estesi anche ai genitori di minori malati. Istituito un fondo da 2 milioni annui per premi di laurea in memoria di pazienti oncologici, destinati a studenti meritevoli in ambito medico e sanitario. L’INPS potenzierà la propria infrastruttura tecnologica per gestire le nuove misure. Applicazione estesa alle autonomie speciali.

LEGGE 104 E LEGGE 162 OFFRONO TUTELE PER LE PERSONE CON DISABILITÀLa Legge 104 è la norma più conosciuta in Italia per l...
04/07/2025

LEGGE 104 E LEGGE 162 OFFRONO TUTELE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
La Legge 104 è la norma più conosciuta in Italia per la tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari. Garantisce diritti importanti come permessi lavorativi retribuiti, congedi straordinari, agevolazioni fiscali e altri benefici. Tuttavia, in molti casi, queste misure non bastano a soddisfare pienamente i bisogni quotidiani delle persone disabili.
Per questo motivo esiste anche la Legge 162 del 1998, che offre un supporto più personalizzato. A differenza della 104, che riconosce diritti generali, la 162 consente di accedere a Piani personalizzati di assistenza, creati su misura in base alle esigenze della persona disabile. Questi piani possono includere:
assistenza a domicilio,
supporto scolastico o educativo,
aiuto nella mobilità,
attività sociali o ricreative,
trasporti per visite mediche.
Per poter accedere a questi interventi, è necessario:
- avere una disabilità grave riconosciuta secondo l’art. 3, comma 3, della Legge 104;
- presentare domanda al Comune di residenza, allegando documenti come il verbale dell’INPS, l’ISEE aggiornato e le schede socio-sanitarie redatte da medico e assistente sociale.
Il piano può essere gestito in due modi:
- direttamente dal Comune, che si occupa di tutto;
- indirettamente dalla famiglia, che riceve fondi e organizza autonomamente i servizi, fornendo poi una rendicontazione.
Inoltre, nel 2025 sono arrivate anche nuove misure:
- l’Assegno di Inclusione (ADI) ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, offrendo maggiori aiuti alle famiglie con disabili;
- sono aumentate le detrazioni fiscali su spese sanitarie e di assistenza;
- è stato potenziato l’Assegno Unico per i figli disabili;
è stata introdotta la Prestazione universale per gli over 80 non autosufficienti, che prevede un importo pari all’indennità di accompagnamento più 850 euro mensili, a chi ha un ISEE sotto i 6.000 euro e presenta un certificato di non autosufficienza.

INVALIDITÀ CIVILE E INVALIDITÀ ORDINARIA: DUE FORME DI TUTELA PER ESIGENZE DIVERSE.L’invalidità civile è una prestazione...
19/05/2025

INVALIDITÀ CIVILE E INVALIDITÀ ORDINARIA: DUE FORME DI TUTELA PER ESIGENZE DIVERSE.
L’invalidità civile è una prestazione assistenziale, rivolta a chi ha una disabilità e si trova in difficoltà economiche. Non serve aver versato contributi lavorativi. Per ottenerla, bisogna avere una certa percentuale di invalidità riconosciuta, risiedere in Italia e rientrare in precisi limiti di reddito. Le principali prestazioni sono l’assegno mensile (per invalidi dal 74% al 99%) e la pensione di inabilità (per invalidi al 100%). C’è anche l’indennità di accompagnamento, che è sempre compatibile con altre prestazioni e non ha limiti di reddito.
L’invalidità ordinaria, invece, è una prestazione previdenziale, riservata a chi ha versato contributi e ha una riduzione della capacità lavorativa per motivi di salute. Le due prestazioni principali sono l’assegno ordinario di invalidità (è necessario aver versato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni), di cui almeno 156 (tre anni) nei cinque anni precedenti la domanda) e la pensione ordinaria di inabilità (anche qui è necessario aver versato almeno 260 contributi settimanali (equivalenti a circa cinque anni di contributi e assicurazione), di cui almeno 156 (tre anni) nei cinque anni precedenti la domanda).
Quanto alla compatibilità, l’assegno mensile di assistenza (invalidità 74-99%) non può essere cumulato con le prestazioni previdenziali. La pensione di inabilità civile (invalidità 100%), invece, è compatibile, ma solo se il reddito complessivo (inclusa la pensione previdenziale) non supera un certo limite. Se si supera, si perde il diritto alla prestazione assistenziale.
Quindi, se la somma della prestazione previdenziale percepita (o di altre fonti di reddito) supera il limite di reddito annuale previsto per la pensione di invalidità civile (Euro 17.920,00 per il 2023), si perde il diritto a ricevere la pensione di invalidità civile, anche se si continua a ricevere la prestazione previdenziale (che, come detto, non ha un limite di reddito suo per essere concessa).

LA RESPONSABILITÀ PER LE LESIONI SUBITE DALL'ADDETTO ALLA SICUREZZA-E’ RESPONSABILE IL PROPRIETARIO DEL LOCALE?Può accad...
24/04/2025

LA RESPONSABILITÀ PER LE LESIONI SUBITE DALL'ADDETTO ALLA SICUREZZA-E’ RESPONSABILE IL PROPRIETARIO DEL LOCALE?
Può accadere che un addetto alla sicurezza – sia esso un dipendente diretto del titolare del locale oppure un operatore di una ditta esterna incaricata della vigilanza – agisca oltre i limiti del proprio ruolo, arrivando a causare lesioni a un cliente.
Poiché non sempre è agevole identificare con certezza il soggetto autore del fatto e ipotizzando che questi sia personalmente responsabile (sia per negligenza che per dolo), ci si può chiedere se il danneggiato possa rivolgere direttamente la richiesta di risarcimento al proprietario del locale.
A regolare questa situazione è l’art. 2049 del Codice Civile, secondo cui “i padroni e i committenti rispondono dei danni arrecati dai fatti illeciti dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Si tratta di una responsabilità indiretta – e non oggettiva in senso stretto – che si basa sul principio per cui chi trae beneficio dal lavoro altrui deve anche sopportarne gli eventuali rischi e conseguenze dannose.
Quali sono i presupposti di tale responsabilità?
L’esistenza di un rapporto di preposizione: questo si verifica tipicamente nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato, ma può estendersi anche a chi, pur non avendo dipendenti diretti, si avvalga stabilmente dell’opera di terzi. In tal caso, chi ha conferito l’incarico risponde delle condotte – anche colpose o dolose – poste in essere dai soggetti incaricati, indipendentemente dal tipo di rapporto formale che li lega;
il collegamento funzionale tra il compito affidato e il danno provocato: la responsabilità del preponente – cioè del proprietario del locale – sussiste anche nel caso in cui l’addetto alla sicurezza abbia oltrepassato i limiti dell’incarico ricevuto, ignorato istruzioni, agito in modo scorretto o per finalità personali e persino criminali. Anche in presenza di un comportamento intenzionalmente illecito, il nesso causale con l’attività per cui era stato incaricato non si considera interrotto, purché sussista quella che la giurisprudenza chiama "occasionalità necessaria".
La giurisprudenza ha chiarito che tale "occasionalità necessaria" non viene meno nemmeno quando l’atto illecito è compiuto al di fuori del locale, o se vi è un certo lasso di tempo tra l’uscita del cliente e l’accaduto.
Di conseguenza, il titolare del locale può essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal cliente, fermo restando il suo diritto di rivalersi nei confronti dell’addetto alla sicurezza o della società esterna incaricata del servizio.

AUTOSTRADE: SCATTA IL RISARCIMENTO PER L'ASSENZA DEL GUARDRAIL?Un incidente mortale si verifica su un tratto autostradal...
24/03/2025

AUTOSTRADE: SCATTA IL RISARCIMENTO PER L'ASSENZA DEL GUARDRAIL?
Un incidente mortale si verifica su un tratto autostradale privo di guardrail. Il veicolo coinvolto esce di strada, precipitando in una scarpata. Gli eredi della vittima citano in giudizio la società concessionaria, sostenendo che l'assenza del dispositivo di protezione rappresentasse una grave negligenza nella manutenzione dell'infrastruttura.
In un caso del genere, si può affermare che:
• la mancata presenza del guardrail rappresenta una violazione degli obblighi di manutenzione e sicurezza previsti dalla normativa;
• la società concessionaria deve garantire che le infrastrutture siano conformi agli standard di sicurezza, prevedendo adeguate misure di protezione per prevenire incidenti.
Ne discende che il gestore autostradale ha una responsabilità oggettiva in relazione alla manutenzione e alla sicurezza delle infrastrutture. Questa responsabilità non si limita alla manutenzione ordinaria, ma include anche l'adozione di soluzioni idonee a prevenire situazioni di pericolo prevedibili.
In particolare, nel caso in questione, l'assenza del guardrail ha rappresentato un fattore determinante nella dinamica del sinistro, aggravando le conseguenze dell'uscita di strada del veicolo.
In tal modo, la Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di responsabilità per la sicurezza stradale, in quanto ha condannato la società concessionaria autostradale al risarcimento per un sinistro mortale avvenuto a causa dell'assenza del guardrail.
Una pronuncia che rafforza l'obbligo per i gestori di garantire la sicurezza delle infrastrutture.

PARTITA DI CALCIO E LESIONI: I GENITORI RISPONDONO PER LA CONDOTTA DEL FIGLIO MINORENNE?In una partita di calcio tra min...
08/02/2025

PARTITA DI CALCIO E LESIONI: I GENITORI RISPONDONO PER LA CONDOTTA DEL FIGLIO MINORENNE?
In una partita di calcio tra minori, un ragazzo compie un intervento a gamba tesa e con il piede a martello sul ginocchio di un avversario pure suo coetaneo.
Il malcapitato riporta delle lesioni e i genitori agiscono in giudizio al fine di ottenere il ristoro del danno patito.
I genitori del ragazzo-danneggiante sostengono che debba applicarsi la scriminante sportiva, essendo la lesione maturata sul campo da gioco durante una competizione agonistica.
Il punto cruciale è distinguere tra illeciti sportivi, che sono "lesioni frutto di violazioni involontarie dei regolamenti", e illeciti penali o civili, che si verificano quando le lesioni sono causate intenzionalmente o superano il normale agonismo. Ad esempio, colpire un avversario a gioco fermo con un pugno al volto non può mai essere giustificato come parte del gioco.
L'attività sportiva può essere suddivisa in tre categorie principali:
1. Attività sportiva necessariamente violenta, come il pugilato, dove la violenza è un elemento intrinseco.
2. Attività sportiva a violenza eventuale, come il calcio o il basket, dove il contatto fisico è possibile ma non indispensabile.
3. Attività sportiva senza violenza, come il nuoto o il tennis, dove il contatto fisico è assente.
Nel caso di sport a violenza eventuale, come il calcio, è essenziale determinare se la violenza esercitata supera i limiti consentiti dai regolamenti della disciplina. Il calcio, per sua natura, comporta una certa accettazione del rischio di infortuni o episodi violenti, ma solo entro certi limiti.
Le regole sportive delineano i confini del gioco lecito. Quando queste regole vengono violate in maniera che vada oltre l’accettato rischio sportivo, si entra nel campo degli illeciti civili e penali.
Secondo la giurisprudenza, un intervento che provoca lesioni può configurare una responsabilità civile non solo in caso di violenza volontaria, ma anche quando manca uno "stretto collegamento funzionale" tra l’azione di gioco e l’evento lesivo.
Nel caso di specie, il fallo commesso dal giocatore non può godere della scriminante sportiva poiché la violenza esercitata (il colpo sul ginocchio dell’avversario) era sproporzionata, il gesto volontario e non collegato funzionalmente al gioco.
Inoltre, anche se il calcio rientra tra le discipline a violenza eventuale e i giocatori accettano il rischio che determinate azioni possano comportare una potenziale lesività «non rientra tra i rischi accettati dai giocatori di calcio una condotta di un avversario così scorretta e scoordinata rispetto al leale sviluppo dell'agonismo della competizione quale l'intervento a gamba tesa e con piede a martello su gamba che già aveva bloccato il pallone».
Pertanto, i comportamenti che non sono coerenti con il principio di lealtà sportiva o che sono finalizzati a danneggiare intenzionalmente l’avversario, possono dar luogo a conseguenze giuridiche al di fuori del campo sportivo e, nel caso di un intervento a gamba tesa, in cui un giocatore colpisce un avversario già fermo, si supera il limite del normale agonismo e si entra nel campo dell'illecito civile e penale.
Quindi, pur accettando i rischi connessi al gioco, i giocatori non accettano comportamenti che esulano dal leale agonismo e che possono configurarsi come veri e propri reati.
Conclusione? Colpa dei genitori.
Secondo i giudici, opera la responsabilità per il fatto illecito dei figli minori (art. 2048 c.c.) poiché i genitori del ragazzo non hanno offerto la prova liberatoria, ossia non hanno allegato di aver adempiuto al proprio obbligo di vigilanza e di educazione.

DANNI AL VETRO DELL’AUTO IN AUTOSTRADA: CHI RISARCISCE I DANNI?Quando un oggetto misterioso danneggia il parabrezza di u...
20/01/2025

DANNI AL VETRO DELL’AUTO IN AUTOSTRADA: CHI RISARCISCE I DANNI?
Quando un oggetto misterioso danneggia il parabrezza di un'autovettura in autostrada e non è possibile identificare il responsabile, diventa difficile stabilire chi debba pagare i danni.
Chiariamo alcuni punti sul tema.
L’automobilista che subisce un danno al veicolo in autostrada deve dimostrare che l’incidente è avvenuto durante la circolazione, ad esempio tramite testimonianze dei passeggeri, nonché documentare le conseguenze, come fornire un preventivo dell’officina.
Inoltre, deve provare di aver pagato il pedaggio, poiché al casello si stipula un contratto con la società autostradale che la obbliga a garantire un servizio sicuro ed efficiente.
Tuttavia, il conducente non è tenuto a dimostrare la causa specifica del danno o una colpa diretta della società autostradale. Quest’ultima è infatti soggetta a “responsabilità oggettiva” ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, che la obbliga a risarcire i danni indipendentemente dalla colpa.
La giurisprudenza ha stabilito che il gestore autostradale è responsabile dei danni subiti dai veicoli in autostrada, anche quando l’oggetto che ha causato il danno non è stato identificato. Questo perché il gestore ha il dovere di garantire la sicurezza della circolazione e di mantenere l’autostrada in condizioni adeguate di manutenzione.
Il gestore autostradale può essere esonerato dalla responsabilità per i danni subiti dagli automobilisti solo se dimostra che il danno è stato causato da un “caso fortuito”, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile, non imputabile alla sua negligenza. Ad esempio, il gestore potrebbe provare che il danno è stato causato da:
• un oggetto caduto da un camion di trasporto merci;
• un pezzo di carrozzeria staccatosi da un altro veicolo;
• un sasso lanciato da un cavalcavia o da qualcuno ai margini della carreggiata;
• un pezzo di ghiaccio staccatosi da un aereo;
Se invece il danno deriva, ad esempio, da una pietra presente sulla carreggiata, la responsabilità ricade sul gestore, poiché è suo obbligo mantenere l’autostrada pulita per garantire una circolazione sicura.
In caso di danno, l’automobilista, dopo aver documentato l’evento e dimostrato di aver pagato il pedaggio, può richiedere il risarcimento al gestore autostradale. Quest’ultimo, per non essere tenuto a risarcire, deve provare che il danno è stato causato da un evento indipendente dalla sua responsabilità, come un oggetto caduto da un altro veicolo. In assenza di tale dimostrazione, il risarcimento è dovuto.

Indirizzo

Foggia

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Avv. Donatella Perna pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

In evidenza

Condividi