06/03/2026
CADUTA SU MARCIAPIEDE DISSESTATO E CON SCARSA ILLUMINAZIONE: CHI PAGA?
Uno sfortunato pedone cade su un marciapiede a causa di uno scalino nascosto dalla scarsa illuminazione. L’incidente è avvenuto di notte in una zona turistica molto frequentata: il passante ha inciampato su un gradino di circa 15 centimetri che non era visibile perché coperto da un cono d’ombra.
Il Comune aveva sostenuto che la caduta fosse dovuta alla disattenzione del pedone, ma fotografie e testimonianze hanno dimostrato che lo scalino era effettivamente invisibile anche per chi camminava con prudenza.
In casi come questi è dunque possibile escludere il concorso di colpa della vittima?
Secondo l’art. 2051 del Codice civile, che disciplina la responsabilità da custodia, il Comune è responsabile dei danni causati dai beni che gestisce, come strade e marciapiedi, anche senza una prova specifica di colpa: è sufficiente dimostrare il nesso causale tra il difetto del luogo e l’incidente. L’ente pubblico può evitare la responsabilità solo provando il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita.
Il Tribunale di Lecce ha quindi riconosciuto un risarcimento complessivo di oltre 11.700 euro, comprendente sia il danno non patrimoniale per l’invalidità permanente sia il danno patrimoniale per le spese sostenute. La decisione rappresenta anche un richiamo per le amministrazioni locali a garantire la sicurezza degli spazi pubblici, intervenendo su manutenzione e illuminazione.
Va però ricordato che il risarcimento non è automatico in tutti i casi di caduta su strada o marciapiede. La giurisprudenza della Cassazione ha più volte chiarito che la responsabilità del Comune può essere esclusa quando l’incidente è dovuto alla condotta imprudente del danneggiato o quando il pericolo era chiaramente visibile ed evitabile con l’ordinaria attenzione. In tali situazioni il comportamento del pedone può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, diventando causa esclusiva dell’evento.
Ad esempio, la Cassazione ha escluso la responsabilità dell’ente pubblico quando l’irregolarità della pavimentazione era ben visibile e il luogo adeguatamente illuminato, ritenendo che il pedone avrebbe potuto evitare l’ostacolo con la normale diligenza.
Allo stesso modo, è stato negato il risarcimento nel caso di una caduta provocata da un palo della segnaletica stradale presente sul marciapiede in pieno giorno, poiché l’ostacolo era facilmente percepibile e il sinistro è stato attribuito alla distrazione del danneggiato.
In definitiva, la responsabilità del Comune dipende sempre dalle circostanze concrete: quando il pericolo è occulto o non percepibile, il risarcimento è possibile; quando invece l’ostacolo è evidente e facilmente evitabile, la condotta del pedone può escludere la responsabilità dell’ente pubblico.