Indennità di frequenza e DSA

Indennità di frequenza e DSA TUTELA DEI MINORI
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La legge, per molti disturbi dei minori (DSA, ADHD, DSL, DOP, etc), riconosce il diritto a percepire una indennità di frequenza di 302 euro mensili. Per disturbi più severi, è previsto il diritto di percepire l'indennità di accompagnamento (€ 525 mensili). Per tali ipotesi, spetta altresì il riconoscimento previdenziale ex Legge 104. Se questi diritti ti sono stati negati, oppure se non sai come f

arli valere, contattaci, senza impegno. Operiamo in tutta Italia, a TUTELA DEI MINORI, in ambito sia previdenziale che scolastico.

Volentieri parteciperemo a questo webinar organizzato dal Centro Dedalo, con l'intervento della Dott.ssa Valentina Campa...
25/05/2026

Volentieri parteciperemo a questo webinar organizzato dal Centro Dedalo, con l'intervento della Dott.ssa Valentina Campanella e della Dott.ssa Elena Margherita Presotto.
Per partecipare, è sufficiente collegarsi alla pagina social di Centro Dedalo (facebook oppure instagram) e poi cliccare su "segui".
🗓 Martedì 26 maggio
🕡 Ore 18:30

Questa volta formiamo gli avvocati!
19/05/2026

Questa volta formiamo gli avvocati!

FAQ (prima puntata)FAQ (Frequently Asked Questions) sta a significare "domande poste frequentemente”.Ogni giorno ricevia...
08/05/2026

FAQ
(prima puntata)

FAQ (Frequently Asked Questions) sta a significare "domande poste frequentemente”.
Ogni giorno riceviamo tantissime telefonate, mail, messaggi. Abbiamo quindi deciso di dare una risposta pubblica alle domande più frequenti che ci vengono quotidianamente poste.

Iniziamo dalle domande più ricorrenti.

1) PER OTTENERE L’INDENNITA’ DI FREQUENZA E’ NECESSARIA LA LEGGE 104?

NO. Spesso alle famiglie viene detto che occorre ottenere il riconoscimento dello stato di handicap, ex Legge 104, al fine di poter ottenere l’indennità di frequenza. Questo è falso. La 104 può essere richiesta se effettivamente sussistono un interesse o una necessità concreti (ad esempio: la necessità di un insegnante di sostegno a scuola, oppure i premessi o congedi lavorativi per i genitori), ma in mancanza di tali esigenze non ha senso richiederla. L’indennità di frequenza, in ogni caso, non richiede che il minore sia stato riconosciuto portatore di handicap ex Legge 104. Quindi la domanda per ottenere l’indennità di frequenza può essere presentata autonomamente, senza quella relativa alla Legge 104. Le due previdenze (indennità di frequenza e Legge 104) sono diverse, distinte, autonome, fondate su presupposti diversi e non si presuppongono l’un l’altra.

2) L’INDENNITA’ DI FREQUENZA O LA LEGGE 104 PREGIUDICA LA FUTURA VITA LAVORATIVA DEI NOSTRI FIGLI?

NO. Né l’indennità di frequenza né la certificazione ai sensi della Legge 104/1992 precludono l’accesso al lavoro in futuro.
L’indennità di frequenza decade automaticamente al compimento dei 18 anni, senza lasciar traccia.
Non compare automaticamente in contesti lavorativi: il datore di lavoro non ha accesso a queste informazioni.

Quindi, non ha effetti negativi sul futuro lavorativo.
La certificazione ex Legge 104 non decade automaticamente al compimento dei 18 anni, tuttavia Inps, al compimento della maggiore età, avvia d’ufficio una procedura di revisione, convocando a visita di revisione.
Ed allora sarà il minore (anzi, il neomaggiorenne) a poter decidere: se vuole conservata la certificazione, si presenterà a visita. Se vuole farla decadere, sarà sufficiente non presentarsi alla visita di revisione. In tal caso, la certificazione decadrà.
La 104 e l’invalidità sono strumenti, non “etichette”. Il criterio giusto per decidere se richiedere, conservare o abbandonare le previdenze Inps è il seguente:

“Mi serve concretamente nella mia vita?”

- Se il minore ha bisogno del sostegno scolastico, la famiglia può e deve richiedere la L. 104.
- Se i genitori hanno bisogno dei permessi lavorativi, possono e devono richiedere la L. 104.
- Se la famiglia vuole ricevere un aiuto economico, può e deve richiedere l’indennità di frequenza (o di accompagnamento).
Non appena la previdenza non serve più, si può farla decadere.
Per quanto riguarda l’accesso al mondo lavorativo, va ricordato che:
• Le informazioni sanitarie sono protette dalla privacy: un datore di lavoro non può conoscere né chiedere dettagli diagnostici, salvo casi specifici legati all’idoneità alla mansione.
Non è la certificazione (invalidità o handicap) che costituisce un impedimento all’accesso al mondo lavorativo, bensì l’ATTUALE quadro clinico.
• Non è la 104 o l’invalidità avuta da minore a bloccare l’accesso;
• Conta solo l’idoneità psicofisica al momento del concorso/assunzione;
• Se non si possiede l’idoneità psicofisica, questo (e solo questo) può essere l’unico motivo di esclusione, se una certa determinata mansione lavorativa richiede il possesso di piena idoneità psicofisica, che certi disturbi o patologie possono ridurre o pregiudicare.
In sintesi:
• Nessuna delle due previdenze (indennità e L. 104) “chiude porte” lavorative.
• Il vero fattore determinante sarà sempre la capacità funzionale della persona, non il fatto di aver avuto un riconoscimento da minore.

3) LA CERTIFICAZIONE EX LEGGE 104 O L’INDENNITA’ DI FREQUENZA O DI ACCOMPAGNAMENTO POSSONO IMPEDIRE AL MINORE DI OTTENERE LA PATENTE DI GUIDA?

No. Il riconoscimento della Legge 104 e le indennità (di frequenza e di accompagnamento) non comportano automaticamente problemi per conseguire la patente di guida.
Non esiste infatti un'incompatibilità assoluta tra lo stato di disabilità (anche grave) e la guida.
Ciò che conta non è la previdenza che il minore possiede (invalidità, handicap), ma se la patologia specifica incide o meno sui requisiti fisici e psichici necessari per guidare in sicurezza (considerandosi, soprattutto, la vista, l’udito, la reattività, l’assenza di patologie neurologiche o psichiatriche gravi che possano compromettere la sicurezza).

Il principio generale è dettato dall’art. 119 del Codice della Strada: non può ottenere la patente di guida chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

Nella prassi, la presenza di una diagnosi di ADHD (con o senza trattamento farmacologico), anche se non esclude automaticamente l'idoneità alla guida, può comportare l’obbligo di effettuare una visita presso la Commissione Medica Locale (CML).

Per ogni richiesta di conseguimento o rinnovo patente, l'articolo 119, comma 3 prevede che l'accertamento medico "deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".

Il certificato anamnestico (rilasciato dal proprio medico curante) deve attestare:
- Eventuali patologie pregresse o attuali;
- Trattamenti farmacologici in atto;
- Eventuali condizioni rilevanti per l'idoneità alla guida

L'articolo 119, comma 4 prevede che l'accertamento dei requisiti psichici e fisici sia effettuato dalla Commissione Medica Locale (CML) nei seguenti casi:
• (lett. c) quando è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio della Motorizzazione;
• (lett. d) quando l'esito degli accertamenti del medico certificatore faccia sorgere dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida
Nel caso di ADHD con trattamento farmacologico, è possibile che sia richiesta la valutazione della CML quando:

- La diagnosi emerge dal certificato anamnestico;
- Il trattamento prevede farmaci che possono influire su attenzione, concentrazione o riflessi;
- Emergono elementi che generano dubbi sulla compatibilità della condizione con la guida sicura.

La Commissione Medica Locale, costituita presso le ASL, è composta da medici specialisti e può:
• Richiedere consulenze specialistiche presso strutture pubbliche (neurologi, psichiatri, neuropsicologi);
• Sottoporre il candidato a valutazioni psicodiagnostiche mediante test somministrati da psicologi (art. 119, comma 9);
• Disporre una prova pratica di guida su veicolo adattato, se necessario per valutare concretamente l'idoneità
Gli esiti possibili.
La Commissione può:
• Certificare l'idoneità senza limitazioni
• Certificare l'idoneità con prescrizioni: validità ridotta (es. 1-2 anni anziché 10), obbligo di controlli periodici, limitazioni specifiche;
• Dichiarare l'inidoneità temporanea o permanente

In sintesi: per l’ottenimento della patente di guida, non assumono alcun rilievo le previdenze Inps, bensì l’effettivo quadro clinico-diagnostico, così come descritto nel certificato anamnestico del proprio medico curante.

4) NON ERO A CONOSCENZA DELL’ESISTENZA DELL’INDENNITA’ DI FREQUENZA: POSSO RICHIEDERLA ANCHE PER IL PASSATO?

NO. L'indennità di frequenza non ha valore retroattivo per gli anni precedenti alla presentazione della domanda amministrativa. Il beneficio economico decorre esclusivamente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda all'INPS. Anche se il minore presentava già i requisiti negli anni passati, non è possibile recuperare le somme per quei periodi, se la richiesta non era stata inoltrata. Gli unici "arretrati" che si possono percepire sono quelli che maturano durante l'attesa della definizione della pratica (ovvero i mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e l'effettivo primo pagamento).

5) DEVO PRESENTARE DOMANDA DI RINNOVO OGNI ANNO PER CONTINUARE A PERCEPIRE L’INDENNITA’ DI FREQUENZA?

NO. L'indennità di frequenza non deve essere richiesta ogni anno. Non ha termini o scadenze annuali: viene erogata fino al compimento dei 18 anni, e in quell'arco di tempo l'INPS ha facoltà di effettuare visite di revisione al fine di verificare se vi siano state modificazioni delle condizioni sanitarie del minore. Quindi non occorre ripresentare la domanda ogni anno, a differenza di quanto a volte viene erroneamente indicato. L'unico adempimento annuale obbligatorio è l'attestazione di frequenza: è necessario inviare all'INPS, annualmente, l'attestazione della frequenza rilasciata dalle scuole, asili, scuole materne, dato che l'indennità cessa nel momento in cui si interrompe la frequenza scolastica. L'attestazione serve appunto a dimostrare la continuità della frequenza scolastica. Ogni anno pertanto va trasmesso ad Inps l’attestato di frequenza scolastica (rilasciato dalle scuole) oppure compilare il modello di autocertificazione di frequenza scolastica (Modello AP30).
Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele

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CONTINUITA’ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO: COSA SI PUO’ FAREAnche per il biennio 2026-2028 il Ministero dell’Is...
24/04/2026

CONTINUITA’ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO: COSA SI PUO’ FARE

Anche per il biennio 2026-2028 il Ministero dell’Istruzione (con nota del 26/03/2026) ha comunicato che sarà in vigore il meccanismo della conferma degli insegnanti di sostegno su richiesta delle famiglie, al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità.

L’obiettivo è “assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di assicurarne il diritto allo studio e favorire la serenità della relazione educativa”.

Il prerequisito essenziale per procedere alla conferma è che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell’anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell’anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026). Quindi la continuità è rivolta esclusivamente agli insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato.

Ciò in quanto la continuità didattica per gli insegnanti di sostegno di ruolo (a tempo indeterminato) è garantita dalla stabilità del loro contratto presso l'istituzione scolastica. La normativa vigente mira a mantenere lo stesso docente per l'intero ordine o grado di istruzione, favorendo la stabilità educativa dell'alunno con disabilità.

Per gli insegnanti di sostegno a tempo determinato, viceversa, la continuità può essere garantita solo su richiesta della famiglia.

Per confermare l’insegnante di sostegno supplente, la procedura da seguire è la seguente:

1. Richiesta della famiglia entro il 31 maggio
2. Valutazione positiva del DS (anche sentendo il GLO) comunicata a famiglia e docente entro il 15 giugno
3. Consenso del docente entro il 15 giugno

Il DS comunicherà l’esito positivo all’Ufficio scolastico territoriale entro il 26 giugno.

Solo in presenza di tutti i requisiti, si procederà alla conferma dell’insegnante di sostegno, che dovrà essere formalizzata entro il 31 agosto 2026.

Tutti i genitori che hanno desiderio di veder confermato l’attuale insegnante di sostegno (con contratto a tempo determinato) anche per il prossimo anno, devono pertanto farne espressa richiesta al Dirigente Scolastico entro il prossimo 31 maggio.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO: CRITERI E PROBLEMATICHE APPLICATIVEL'assegno unico e universale (D. Lgs. n. 230/2021) ...
17/04/2026

MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO:
CRITERI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE

L'assegno unico e universale (D. Lgs. n. 230/2021) prevede maggiorazioni significative per i figli minori con disabilità.
La quota base mensile dell’Assegno Unico cambia in base all’ISEE. Ad esempio, con ISEE basso (inferiore a € 17.468,52) la quota base è pari a € 203,80 mensili.
Con ISEE più alto, la quota base mensile si riduce.

Gli importi per l’anno 2026 sono indicati nella Circolare Inps n. 7 del 30/01/2026, che potrete facilmente reperire sul web.

Come detto, la quota base può essere maggiorata in presenza di figli minori con disabilità.

La maggiorazione cambia nel suo ammontare a seconda delle tre categorie di disabilità:

- Disabilità media (che dà diritto ad una maggiorazione di € 99,10 mensili)
- Disabilità grave (che dà diritto ad una maggiorazione di € 110,60 mensili)
- Non autosufficienza (che dà diritto ad una maggiorazione di € 122,30 mensili)

IL PROBLEMA:

La normativa sull'assegno unico non definisce cosa si intenda per "disabilità media", "disabilità grave" e "non autosufficienza".
Il D. Lgs. n. 230/2021si limita a prevedere le maggiorazioni, ma non stabilisce quali certificazioni sanitarie permettano di rientrare in ciascuna categoria.
Il rinvio al DPCM n. 159/2013
Per individuare i criteri, la giurisprudenza e la prassi INPS rinviano all'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, ossia il regolamento che disciplina l'ISEE.
Secondo l'allegato 3, per i minori le tre categorie sono così definite:

- DISABILITA’ MEDIA: minori con indennità di frequenza (L. 289/1990)
- DISABILITA’ GRAVE: minori con handicap ex art. 3 comma 3 Legge 104
- NON AUTOSUFFICIENZA: minori con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 18/1980)

Qui emerge la questione più controversa: un minore con indennità di frequenza ha automaticamente diritto alla maggiorazione per "disabilità media", oppure l'INPS può effettuare una valutazione discrezionale caso per caso?

LA PRASSI INPS:
Con il Messaggio n. 3604/2019 e con successive circolari, l'INPS ha introdotto una prassi amministrativa che richiede, anche in presenza di indennità di frequenza, un parere endoprocedimentale dell'Ufficio Medico Legale per valutare la "gravità" della disabilità ai fini della maggiorazione.
Secondo Inps, dunque, il riconoscimento dell’indennità di frequenza non comporta automaticamente il diritto alla maggiorazione dell’Assegno Unico perché, a suo avviso, “in tale riconoscimento vi si ricomprendono situazioni di diversificata gravità”. Da tale premessa, Inps ritiene che sussista il diritto alla maggiorazione dell’A.U. solamente per coloro che percepiscono indennità di frequenza in presenza di un quadro clinico-diagnostico “ancorato ad una condizione disfunzionale di certa e severa gravità”. Ragion per cui Inps si è arrogato il diritto di valutare, discrezionalmente e caso per caso, se quel minore presenti, o meno, una disabilità “media” di un certo rilievo, affidandone la relativa valutazione ai propri Uffici medico-legali.

COSA DICONO I TRIBUNALI:

Questa prassi Inps è contestata dai Tribunali.
Ad esempio, nella recente sentenza n. 829/2024, la Corte d’Appello di Palermo ha dichiarato illegittima la prassi INPS, affermando che:
"Il riconoscimento dell'indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della L. n. 289/1990 è sufficiente per il diritto alla maggiorazione dell'assegno [...], atteso che entrambe le prestazioni richiedono il medesimo requisito sanitario costituito dalla sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età del minore. La totale coincidenza letterale del requisito sanitario previsto dalle due normative preclude all'INPS l'esercizio di qualsiasi potere discrezionale nel riconoscere la maggiorazione e rende illegittima l'introduzione, mediante circolare amministrativa, di un ulteriore requisito costituito da un parere endoprocedimentale dell'ufficio medico legale non previsto dalla fonte normativa primaria."
Secondo i Giudici, pertanto, una volta riconosciuta l'indennità di frequenza, il requisito sanitario è AUTOMATICAMENTE integrato e l'INPS non può richiedere ulteriori valutazioni medico-legali.

COSA FARE?

Come sapete, per ottenere la certificazione ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). E’ quindi importante che le famiglie, nella DSU, al quadro FC7 (“disabilità e non autosufficienza”) indichino correttamente la categoria di disabilità (media, grave o non autosufficienza) in base ai verbali sanitari in loro possesso.
- indennità di frequenza = DISABILITA’ MEDIA
- handicap ex art. 3 comma 3 Legge 104 = DISABILITA’ GRAVE
- indennità di accompagnamento = NON AUTOSUFFICIENZA

Una volta indicata correttamente la categoria, la maggiorazione è un vostro diritto.
Se vi viene negata, è possibile rivolgersi al Tribunale.
Se dunque, siete in possesso di un verbale che vi ha riconosciuto indennità di frequenza, indennità di accompagnamento o certificazione ex art. 3 comma 3 Legge 104, avete DIRITTO alla maggiorazione dell’Assegno Unico, senza che Inps possa sindacare la valutazione delle varie disabilità.

Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele

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ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO E LEGGE 104 :FACCIAMO CHIAREZZAE’ convinzione diffusa che le ore di sostegno scolastico siano...
28/01/2026

ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO E LEGGE 104 :
FACCIAMO CHIAREZZA

E’ convinzione diffusa che le ore di sostegno scolastico siano assegnate in automatico, sulla base del comma (comma 1 oppure comma 3 dell’art. 3) della certificazione della Legge 104 riconosciuto all’alunno.

E’ diffusa la convinzione che l’alunno con certificazione ex comma 1 non possa avere più di un tot di ore di sostegno, mentre l’alunno con comma 3 abbia diritto all’orario pieno di sostegno.

Questa convinzione è diffusa, non solo tra i genitori ma anche all’interno delle scuole. Ma è una convinzione ERRATA.

Facciamo chiarezza.

La legge 104, che è la legge quadro sulla disabilità, non collega affatto il numero di ore al comma.

La disciplina dell'assegnazione delle ore di sostegno si fonda su un sistema articolato di fonti normative che partono dalla Legge 104, recentemente modificata dal D.Lgs. 62/2024 che ha ridefinito i concetti di disabilità.

L’art. 3 della Legge 104 distingue ora tra persone con disabilità che necessitano di "sostegno" (comma 1 e 2) e quelle che necessitano di "sostegno intensivo" (comma 3), superando la precedente terminologia di "handicap in situazione di gravità".

Il sistema operativo è disciplinato dal D. Lgs. 66/2017, che agli artt. 7 e 10 stabilisce il procedimento per l'assegnazione delle ore di sostegno attraverso il Piano Educativo Individualizzato (PEI) elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Il decreto interministeriale n. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023, fornisce le linee guida operative per la redazione del PEI.

Il sistema normativo attribuisce al PEI, elaborato dal GLO, il ruolo di UNICO strumento per la quantificazione delle ore di sostegno.

Le risorse vanno valutate in sede di GLO in base alle caratteristiche e alle esigenze di quello specifico alunno, non in base alla certificazione della Legge 104. La legge 104 impone la predisposizione del PEI, ma non decide le ore, e non sussiste alcun automatismo tra i commi dell’art. 3 e l’orario di sostegno.

La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato principi chiarissimi che superano la mera distinzione tra comma 1 e comma 3: "il Piano Educativo Individualizzato costituisce l'UNICO atto collegiale adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno" (così TAR Campania, sentenza n. 5477/2025).

E’ dunque il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) che valuta le specifiche esigenze educative e formative dell'alunno, determinando il monte ore di sostegno necessario, sulla base delle effettive necessità individuali. La giurisprudenza afferma che "le statuizioni del PEI in punto di determinazione del fabbisogno di sostegno devono ritenersi vincolanti per l'Amministrazione Scolastica" (Tar Campania , sentenza n. 349/2025).

Il criterio per la determinazione delle ore di sostegno non è quindi la classificazione ex art. 3 comma 1 o 3, bensì il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Nella pratica, quindi, un alunno certificato ex comma 1 ben può ricevere più ore di sostegno di un alunno certificato ex comma 3, se le sue specifiche esigenze educative lo richiedono: "non è sufficiente una motivazione ancorata esclusivamente a criteri generali e astratti, quali la disponibilità dell'organico dei docenti o l'applicazione di prassi standardizzate che distinguono tra alunni con handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 e alunni con handicap non grave ex art. 3 comma 1". (Tar Campania sent. n. 1143/2024)

La giurisprudenza ha stabilito che le proposte del GLO hanno natura VINCOLANTE e non possono essere ridotte per ragioni di contenimento della spesa, come affermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2148/2017): "le proposte formulate dal Gruppo di Lavoro Operativo Handicap hanno natura di determinazioni tecniche vincolanti e non di mere indicazioni modificabili discrezionalmente".

Se pertanto vengono negate le ore di sostegno indicate nel PEI, è ben possibile, in breve tempo, ottenere un provvedimento giudiziario d’urgenza che impone all’Amministrazione Scolastica di accordare quelle ore di sostegno previste nel PEI dell’alunno.

Ricapitolando, in sintesi:

1) Non esiste automatismo tra certificazione L. 104 art. 3 comma 3 e sostegno a tempo pieno;
2) Anche con comma 1 si può ottenere il sostegno per l'intero orario scolastico;
3) Il criterio determinante è la valutazione individualizzata delle esigenze dell'alunno effettuata dal GLO nel PEI;
4) Le prassi standardizzate che assegnano automaticamente ore diverse in base al comma di certificazione sono illegittime;
5) Il diritto al sostegno è costituzionalmente garantito e non finanziariamente condizionato

Per questo è di FONDAMENTALE importanza quanto viene deciso in sede di GLO. Le famiglie non dovrebbero sottovalutarne l’importanza, perché è proprio in quella sede che si decidono le ore di sostegno da assegnare.

Le famiglie hanno diritto di far partecipare uno specialista privato di fiducia al GLO, e questo rappresenta un elemento essenziale del principio di partecipazione attiva delle famiglie al processo di inclusione scolastica. Questo diritto si inserisce nel più ampio quadro della collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari per garantire il migliore percorso educativo possibile per l'alunno con disabilità. La partecipazione dello specialista privato arricchisce il processo decisionale del GLO con competenze specifiche e con la conoscenza approfondita del caso, contribuendo a una valutazione più completa e personalizzata delle esigenze dell'alunno.

Per esercitare questo diritto, la famiglia deve:

1) Comunicare tempestivamente alla scuola l'intenzione di far partecipare uno specialista privato al GLO;
2) Fornire le credenziali professionali dello specialista per dimostrare la sua competenza specifica;
3) Garantire la disponibilità dello specialista a partecipare alle riunioni del GLO;
4) Assicurare la continuità della partecipazione durante tutto il processo di elaborazione del PEI.

Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele
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DOVE OPERIAMO?Sono anni ed anni che tuteliamo i diritti dei minori e delle loro famiglie, e tra questi diritti vi è anch...
23/01/2026

DOVE OPERIAMO?

Sono anni ed anni che tuteliamo i diritti dei minori e delle loro famiglie, e tra questi diritti vi è anche quello di ricevere da Inps le prestazioni previdenziali (Indennità di frequenza, Indennità di accompagnamento, Legge 104) che sono di fondamentale importanza sia per accedere al sostegno scolastico, sia per permettere alle famiglie di ricevere un aiuto economico concreto, considerate le tante spese che sono chiamate a sostenere per aiutare concretamente i loro figli (percorsi terapeutici specialistici, tutoraggio, doposcuola specializzati, ripetizioni scolastiche private, ecc.).

Ogni giorno ascoltiamo storie di genitori preoccupati, sfiniti, che dopo il rigetto delle loro domande si arrendono, stanchi di sentirsi dire “non si può fare” o “l’INPS ha deciso così”.

Per questo sentiamo il dovere di condividere un messaggio di fiducia e concretezza. I ricorsi che presentiamo contro l’INPS vengono accolti in moltissimi Tribunali in tutta Italia.
Non parliamo di eccezioni o casi isolati, ma di centinaia e centinaia di decisioni che si ripetono, da Nord a Sud, e che riconoscono i diritti dei minori e delle loro famiglie.

Molti ci chiedono dove operiamo, dove lavoriamo ed in quali Tribunali sono stati accolti i nostri ricorsi.

Operiamo e presentiamo ricorsi in tutta Italia.

Nel dettaglio, questi sono i Tribunali che hanno già accolto i nostri ricorsi:

VALLE D’AOSTA: Aosta;
PIEMONTE: Torino, Asti, Biella, Cuneo, Alessandria, Novara, Verbania, Ivrea, Vercelli;
LOMBARDIA: Milano, Lodi, Lecco, Monza, Busto Arsizio, Como, Pavia, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova;
TRENTINO: Trento, Rovereto;
VENETO: Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo;
FRIULI V.G.: Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste;
EMILIA ROMAGNA: Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Forlì, Ravenna, Rimini;
LIGURIA: Genova, Savona, La Spezia;
TOSCANA: Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno, Arezzo, Siena, Grosseto, Massa;
UMBRIA: Perugia, Terni, Spoleto;
MARCHE: Ancona, Pesaro, Fermo;
LAZIO: Roma, Civitavecchia, Tivoli, Cassino, Frosinone, Latina, Viterbo, Rieti;
ABRUZZO: Pescara, Teramo, Chieti;
CAMPANIA: Napoli, Salerno;
BASILICATA: Matera, Potenza, Lagonegro;
PUGLIA: Bari, Foggia, Taranto;
CALABRIA: Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria;
SICILIA: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Trapani, Sciacca;
SARDEGNA: Cagliari, Lanusei, Oristano, Sassari, Olbia, Nuoro.

Dietro ogni sentenza favorevole c’è una famiglia che ha ottenuto giustizia, rispetto e un aiuto concreto.

Sappiamo quanto possa essere difficile accettare l’idea di affrontare un ricorso in Tribunale, soprattutto quando in gioco ci sono i diritti di un figlio. Per questo sappiamo come sia importante lavorare con attenzione, chiarezza e umanità, spiegando ogni passaggio e accompagnando le famiglie passo dopo passo.

Se avete dubbi, se vi hanno detto che “non ne vale la pena”, o se volete semplicemente capire se anche voi potete far valere i vostri diritti, scriveteci.

A volte il primo passo è solo chiedere informazioni.

I diritti dei minori meritano tutela. Sempre.

Avv. Francesco Chetoni Avv. Francesca Raffaele

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IL NOSTRO VADEMECUM (aggiornato all’anno 2026) PER RICHIEDERE L'INDENNITA' DI FREQUENZAOgni anno aggiorniamo il nostro v...
05/01/2026

IL NOSTRO VADEMECUM (aggiornato all’anno 2026) PER RICHIEDERE L'INDENNITA' DI FREQUENZA

Ogni anno aggiorniamo il nostro vademecum: è una sintesi descrittiva dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere l’indennità di frequenza e dell’iter della relativa domanda ad Inps.

Se la vostra domanda ad Inps è stata rigettata, non esitate a contattarci: operiamo in tutta Italia.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele
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30/12/2025

CHI SIAMO?

In questi anni siete diventati tantissimi a seguirci, a scriverci, a fidarvi di quello che condividiamo su questa pagina.

In questa pagina parliamo di diritti, di scuola, di diritti dei minori, di previdenze, di aiuti e tutele negate, di famiglie che cercano risposte.
Lo facciamo con le parole.

A un certo punto abbiamo sentito che le parole non bastavano più.
Per questo abbiamo deciso di metterci la faccia, e lo faremo ancora, per avere un contatto più diretto con voi.

Siamo professionisti che lavorano ogni giorno per la tutela dei minori e delle famiglie, soprattutto in ambito previdenziale e scolastico.

Minori e famiglie a cui Inps spesso nega gli aiuti economici e le previdenze cui hanno diritto.
Minori che non vengono tutelati a scuola, che vengono discriminati, non inclusi, non compresi.
Lo facciamo con serietà, competenza, esperienza e con il rispetto che temi così delicati meritano.

In questo percorso entra a far parte del nostro team la Dr.ssa Elena Margherita Presotto, neuropsichiatra infantile, che vi presentiamo nel video.

Crediamo che la tutela dei minori debba unire competenza legale e competenza clinica specialistica.
Perché non basta una diagnosi: è fondamentale dimostrare l’impatto concreto dei singoli disturbi diagnosticati sul funzionamento globale del minore, nelle aree della relazione, dell’autonomia, della comunicazione e dell’apprendimento.

E’ importante che la tutela dei minori ricomprenda sia la parte legale che quella clinica, ed è fondamentale affidarsi a figure qualificate e competenti, perché si tratta di procedimenti delicati, in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

Crediamo che su temi così delicati non si possa restare anonimi.
Chi parla di diritti, deve farlo a viso aperto.
Grazie a chi ci segue, a chi ci interroga, a chi ci affida la responsabilità di tutelare i propri figli.

Questi siamo noi, e nel video vi raccontiamo chi siamo.
È il nostro modo per dirvi: ci siamo, e ci assumiamo la responsabilità di ciò che facciamo.

Avv. Francesco Chetoni, Avv. Francesca Raffaele, Dr.ssa Elena Margherita Presotto

24/12/2025

A tutti voi ed ai vostri figli i nostri più sinceri Auguri di un sereno Natale!

Indirizzo

Via Duca D'Aosta, 16
Florence
50129

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