Avv. Gianluca Oddo

Avv. Gianluca Oddo Patrocinante dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori. Sono iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 29 Ottobre 2003.

Ho conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e poi anche le abilitazioni specifiche per operare come difensore d'ufficio, sia presso le Autorità Giudiziarie ordinarie, sia presso il Tribunale dei Minori. Esercito nell'ambito del diritto civile (diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto antidiscriminatorio, diritto dei consumatori, contrattualistica, risarcimento

dei danni, recupero crediti), del diritto dell'immigrazione (regolarizzazione sul territorio nazionale, cittadinanza, violazione dei diritti umani), e del diritto penale (per le difese di ufficio, per la tutela degli interessi di parte civile, per la tutela dei minori). Ho collaborato con TER.MIL.CONS per la difesa e l'assistenza nei processi del lavoro degli insegnanti precari della scuola e dei professori universitari a contratto presso i Tribunali di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Massa, Grosseto e Arezzo. Ho collaborato altresì con l'Associazione dei consumatori CODACONS per attività di consulenza e assistenza presso la sede del CODACONS Toscana a Firenze. Nel mese di Giugno 2011 ho conseguito l'abilitazione all'esercizio all'attività di mediatore nell'ambito delle controversie in materia civile e commerciale e dal mese di novembre 2011 risulto iscritto all'albo dei mediatori presso l'Organismo di Conciliazione Forense di Firenze. In data 21 Ottobre 2022 ho conseguito l'abilitazione a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori; risulto iscritto al relativo Albo speciale.

Sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall'art. 337 del codice penale, la Corte di Cassazione ...
05/05/2026

Sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto e punito dall'art. 337 del codice penale, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto, per cui lo stesso è integrato da una condotta attiva e non anche da una condotta passiva ostile e poco collaborativa (cfr. sentenza n. 14801/2026 del 23704/2026).

Resistenza a pubblico ufficiale: dire "non sai chi sono io" non è reato se mancano violenza e minacce. La Cassazione esclude il...

Al concerto di ieri, nella splendida e intima cornice del Teatro Niccolini, il compositore Andrea Vanzo accennava al suo...
14/04/2026

Al concerto di ieri, nella splendida e intima cornice del Teatro Niccolini, il compositore Andrea Vanzo accennava al suo progetto internazionale "borders", presentando il brano "a r i a".

Un'idea tendente alla convergenza, superando i confini (non solo geografici, pure culturali) e le divisioni, che caratterizzano l'epoca attuale.

L'obiettivo è quello di costruire una rete di composizioni come messaggio di unione.

18/03/2026

Il referendum confermativo sulla legge costituzionale di riforma della giustizia: 22 e 23 marzo 2026.

Il referendum costituzionale, con oggetto una legge costituzionale che modifica la Carta costituzionale, detto pure confermativo (Vuoi tu elettore confermare?), a differenza di quello abrogativo (Vuoi tu elettore abrogare?), con oggetto una legge o una parte di una legge ordinaria, non prevede ai fini della sua validità un quorum di partecipazione dei cittadini elettori.
Pertanto, nel referendum confermativo, a differenza di quello abrogativo, l'astensione (che, nel secondo caso, se supera il 50%, è in grado di vanificare la consultazione) non viene riconosciuta come un'opzione tra il "sì" e il "no".
Cosa significa?
In altri termini, significa che, se anche si recherà a votare una percentuale minoritaria di cittadini elettori, il risultato del referendum costituzionale sarà comunque valido per tutti i cittadini.
Ne consegue che, tra il votare e il non votare, è meglio votare prendendo una posizione sul quesito proposto.

Esercitando il diritto di voto, si potrà:
votare "sì" per accettare la riforma costituzionale;
votare "no" per rifiutarla;
consegnare una "scheda bianca", per esprimere la propria acquiescenza alla situazione attuale;
segnare la scheda "nulla" per esprimere la propria perplessità.
I motivi di perplessità, specialmente per “i non addetti ai lavori”, potrebbero essere diversi: perplessità su un quesito tecnico di non facile percezione e sulle ulteriori conseguenze nel sistema normativo; oppure perplessità sulla modalità (senza una maggioranza qualificata in grado di coinvolgere l'opposizione e senza una "concertazione" con i magistrati, giudicanti e requirenti, che rappresentano il sistema giustizia), con cui si sta cercando di approvare una riforma così importante per l'equilibrio delicato tra i poteri dello Stato italiano; oppure ancora perplessità sul momento storico in cui detta riforma viene proposta (è tempo della convergenza oppure della contrapposizione?).

Chi è fuori sede, potrà recarsi nel luogo di residenza, godendo di un permesso retribuito dal lavoro e anche di uno sconto sui biglietti del treno di andata e ritorno (non invece per l'aereo) pari al 70%, oppure potrà chiedere al comitato del "sì" o al comitato del "no" o ancora a un partito politico di poter essere nominato rappresentante di lista e, quindi, di votare nel Comune, in cui si trova pur non essendone residente.

Vale ricordare che votare, per esprimere una propria posizione "politica", è non solo un diritto, ma anche un "dovere": nella consultazione referendaria costituzionale lo è ancora di più per i motivi detti.

Può configurarsi violenza sessuale in una relazione virtuale tramite chat per il fatto che una parte costringe psicologi...
17/01/2026

Può configurarsi violenza sessuale in una relazione virtuale tramite chat per il fatto che una parte costringe psicologicamente l'altra a inviare foto di parti intime?
Se sì, la violenza sessuale virtuale è da ritenersi di lieve entità oppure al pari di una violenza reale, quindi con o senza il riconoscimento della relativa circostanza attenuante?
Se la presunta vittima fosse una persona minorenne, che ha taciuto la sua minore età, e dall'altra parte dello schermo la persona maggiorenne non avesse percepito di interagire con minorenne, si può configurare nei confronti della seconda persona la violenza sessuale virtuale ai danni di una persona minorenne?
Di tutte queste tematiche mi sono occupato in un processo celebrato a Rimini, che, aldilà del caso specifico, non potrà non fare riflettere su ciò che realmente genera disvalore e allarme sociale ed eventualmente in che misura.

Un 66enne riminese è a processo per immagini e messaggi hot scambiati con una 16enne toscana conosciuta su un sito di incontri.

Ai Colleghi di ogni Foro, ai Clienti dei miei studi di Firenze e Taormina, ai followers e ai visitatori di questa pagina...
01/01/2026

Ai Colleghi di ogni Foro, ai Clienti dei miei studi di Firenze e Taormina, ai followers e ai visitatori di questa pagina, esprimo uno speciale augurio di trovare, durante questo nuovo anno, libertà nella giustizia e nella legalità ✨️
Avv. Gianluca Oddo

06/11/2025

📌 Sull'art. 104 della Costituzione nella prospettiva della riforma, per cui vi sarà il referendum costituzionale ⤵️

📌 Sul tema, prima di abbracciare una posizione ("sì" oppure "no", entrambe legittime), è necessario coltivare un confronto onesto e franco, scevro dalle propagande dei sostenitori dell'una o dell'altra parte.

Mentre alla Camera è in discussione la proposta di legge sui limiti al sequestro degli smartphone, di recente la Corte d...
23/10/2025

Mentre alla Camera è in discussione la proposta di legge sui limiti al sequestro degli smartphone, di recente la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 33657 del 13 Ottobre 2025, con cui ha censurato il sequestro di un telefonino e del suo contenuto da parte del Pubblico Ministero senza una motivazione adeguata, in maniera sproporzionata e senza neanche aver bilanciato l’atto del sequestro con il diritto alla segretezza e riservatezza.
Per saperne di più ⤵️

La Corte di cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 33657 torna ad occuparsi del sequestro dello smartphone, ribadendo la...

L'ordinanza n. 25315 del 16 settembre 2025 della Corte di Cassazione ribadisce che l'approvazione del bilancio consuntiv...
01/10/2025

L'ordinanza n. 25315 del 16 settembre 2025 della Corte di Cassazione ribadisce che l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea (ove sia stato approvato) non è sufficiente, di per sé, a fondare il diritto al rimborso dell'amministratore in assenza di specifica e chiara documentazione giustificativa degli esborsi asseritamente sostenuti.

Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, l'amministratore deve fornire documentazione chiara e dettagliata delle spese sostenute, poiché la sola approvazione del bilancio non è sufficiente a dimostrare il credito.

Anche oggi, Sabato, qui.Il carcere é un luogo, dove la pena dovrebbe essere efficace, non dura.Il sovrafollamento e le a...
05/07/2025

Anche oggi, Sabato, qui.
Il carcere é un luogo, dove la pena dovrebbe essere efficace, non dura.
Il sovrafollamento e le alte temperature di questi giorni, invece, rendono ogni Istituto di pena insostenibile.

Sulle condizioni delle carceri italiane, la presa di posizione dell'Olanda
06/05/2025

Sulle condizioni delle carceri italiane, la presa di posizione dell'Olanda

I giudici olandesi chiedono rassicurazioni al nostro guardasigilli per sbloccare il trasferimento di un 26enne accusato di omicidio volontario

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Via Masaccio, 116
Florence
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