Studio Legale Avvocato Pierpaolo Florio

Studio Legale Avvocato Pierpaolo Florio Lo studio legale dell'Avv. DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI (POLIZZE VITA, POLIZZE INDEX LINKED, POLIZZE UNIT LINKED ecc..) Lo Studio Legale dell'Avv.

Lo studio vanta un’esperienza ventennale nell'ambito del diritto civile con particolare riguardo al diritto bancario e dell'intermediazione finanziaria, al diritto dei consumatori ed alla responsabilità civile. PIERPAOLO FLORIO fornisce consulenza ed assistenza legale, anche in giudizio, nell'ambito del diritto civile con particolare riguardo al:

DIRITTO BANCARIO (USURA, ANATOCISMO, CONTO CORRENT

E, CLONAZIONE CARTA CREDITO, BUONI FRUTTIFERI POSTALI, ecc.),
FINANZIARIO (DIRITTO DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, TUTELA DELL'INVESTITORE - AZIONI, OBBLIGAZIONI, FONDI ecc..) TUTELA DEL CONSUMATORE ( diritto delle telecomunicazioni, clausole vessatorie, contratti dei consumatori, Equitalia, risarcimento danni da vacanza rovinata ecc..) PIERPAOLO FLORIO si occupa, altresì, di Risarcimento danni, Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, ecc..) e Diritto di famiglia (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno, separazione e divorzio ecc..) AVVISO: In questa pagina non vengono forniti pareri professionali che prevedono un approfondimento che in questa sede non e' possibile fare. La pagina non fornisce alcun servizio di consulenza gratuita, vietata dal codice deontologico forense. Per la richiesta di pareri legali si invitano gli utenti a contattare lo studio legale o mediante l'indirizzo mail o mediante i recapiti telefonici. L'intento e' quello di permettere agli utenti di conoscere l'attività dello studio ed offrire alcuni spunti di riflessione e di confronto nel campo del diritto. In considerazione del mezzo usato e della circostanza che ciascun profilo è identificato da facebook, si invitano inoltre i lettori a valutare con attenzione i rischi delle loro affermazioni e valutare con prudenza qualunque inserimento, immagine o dichiarazione di carattere personale che potrebbe implicare coinvolgimenti di terze persone e l'assunzione di responsabilità civili e penali. Pierpaolo Florio declina ogni responsabilità.

Ringrazio la Redazione della testata giornalistica QN per avere ospitato un mio contributo in materia di frodi informati...
23/02/2026

Ringrazio la Redazione della testata giornalistica QN per avere ospitato un mio contributo in materia di frodi informatiche e criptovalute.

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE CONDANNA LE POSTE ITALIANE A RIMBORSARE IL CLIENTE VITTIMA DI PRELIEVO FRAUDOLENTI MEDIANT...
06/01/2026

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE CONDANNA LE POSTE ITALIANE A RIMBORSARE IL CLIENTE VITTIMA DI PRELIEVO FRAUDOLENTI MEDIANTE SMS.

Con la sentenza n. 2175 del 12.12.2025 in una controversia patrocinata dallo scrivente Studio legale la Corte fiorentina ha affermato come il legislatore, quanto alle truffe informatiche bancarie, ha previsto uno specifico onere probatorio a carico dell'istituto bancario (al quale è assimilabile Poste Italiane, gestendo appunto conti correnti) nell'ipotesi in cui li titolare del conto neghi di essere l'autore di un'operazione, ponendo a carico del primo le conseguenze pregiudizievoli dell'atto illecito, a meno che non dimostri che l'operazione è stata la conseguenza del dolo o della colpa grave del secondo.
Nel contesto di una attività che presenta una intrinseca rischiosità, quindi, li legislatore ha ritenuto di privilegiare la posizione del cliente, sul presupposto che sull'istituto di credito ricada li rischio di impresa connesso alla predisposizione di strumenti di pagamento, essendo il soggetto maggiormente in grado di prevedere e prevenire le truffe informatiche, ma anche in condizione di meglio sopportare le perdite che tali truffe comportano, ricevendone nel contempo un incentivo alla costante vigilanza e innovazione.
La corte ha, altresì, affermato che anche l'utilizzo di sistemi di autenticazione "forte" di per sé non esime da responsabilità l'istituto di credito.
È pacifico che questi sistemi rendono molto difficile l'accesso abusivo a chi non sia in possesso di alcuna credenziale, ed è per questo motivo che è necessario per i truffatori di carpire con l'inganno le credenziali con la collaborazione, frutto di raggiro, del correntista stesso.
Ma li fatto che sia stato li correntista a consegnare le credenziali, se pure si colloca come condicio sine qua non sul piano causale, non implica che vi sia anche una sua responsabilità, pena l'abrogazione de facto della previsione normativa.

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Puoi chiamare al seguente numero: 349 378 0672 o scrivere una mail a: [email protected]

ANCORA UNA VITTORIA IN MATERIA DI PRELIEVI FRAUDOLENTI MEDIANTE SMS.Con la sentenza n. 548 dell'11.10.2025 in una contro...
18/10/2025

ANCORA UNA VITTORIA IN MATERIA DI PRELIEVI FRAUDOLENTI MEDIANTE SMS.
Con la sentenza n. 548 dell'11.10.2025 in una controversia patrocinata dallo scrivente Studio legale il Tribunale di Prato ribadisce il principio per cui in caso di prelievi di denaro non autorizzati tramite carta di credito/bancomat e conto corrente (phishing, vishing, clonazione telefono) spetta alla banca dimostrare la colpa grave del cliente non potendo presumerla dalla sola conoscenza del PIN/PASSWORD da parte di terzi.
il Tribunale statuisce che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici debba essere esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente che non necessariamente coincide con la circostanza che il cliente abbia eseguito le istruzioni contenute nel SMS inviatogli dal terzo truffatore e diretto a sottrargli le credenziali del conto corrente.
Ed, infatti, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al correntista.
Ciò in quanto in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale delle banche la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
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BUONE NOTIZIE PER I POSSESSORI DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI SCADUTI.Spesso capita che chi richiede alla Poste il rimborso...
15/04/2025

BUONE NOTIZIE PER I POSSESSORI DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI SCADUTI.
Spesso capita che chi richiede alla Poste il rimborso di buoni fruttiferi postali emessi anche molti anni (anche decenni) fà si sente eccepire che è intervenuta la loro prescrizione decennale.
Con la sentenza del Giudice di Pace di Firenze dell'11.04.2025 viene ribadito il principio ormai consolidato per il quale la mancata consegna del Foglio illustrativo e/o la circostanza che il buono fruttifero postale non rechi alcuna indicazione sulla durata e/o sulla sua scadenza non consente al risparmiatore di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e che per tale motivo in assenza di scadenza chiara ed incontrovertibile la prescrizione dei buoni non può mai essere essere opposta in quanto mai decorsa e conseguentemente il titolare dei buoni ha diritto al relativo rimborso.

DIRITTO FINANZIARIO: UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA DEL 26.03.2025 CONDANNA BPM PER LO "SCANDALO" DELLA VEN...
10/04/2025

DIRITTO FINANZIARIO: UNA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MONZA DEL 26.03.2025 CONDANNA BPM PER LO "SCANDALO" DELLA VENDITA DI DIAMANTI CONDANNANDO LA BANCA ALLA RESTITUZIONE A FAVORE DEL CLIENTE DELLA SOMMA DI EURO 439.000.00
Lo STUDIO LEGALE AVV. PIERPAOLO FLORIO sta seguendo diversi clienti ed e' a disposizione per eventuali richieste di informazioni.

FRODI INFORMATICHERingrazio la Redazione della testata giornalistica La Repubblica e la RAI per avere ospitato un mio co...
27/12/2024

FRODI INFORMATICHE
Ringrazio la Redazione della testata giornalistica La Repubblica e la RAI per avere ospitato un mio contributo in materia di frodi informatiche.

COME DIFENDERSI DALLE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI? Negli ultimi anni le società di recupero crediti con modalità sempre...
17/11/2024

COME DIFENDERSI DALLE SOCIETA’ DI RECUPERO CREDITI?
Negli ultimi anni le società di recupero crediti con modalità sempre più aggressive chiedono ai cittadini il pagamento di rate relative a contratti di finanziamento o mutui pagati parzialmente o non pagati, alcuni risalenti anche a molti anni addietro.
Ma non sempre è detto che i cittadini siano tenuti a pagare.
In primo luogo il cittadino spesso non è consapevole che, trattandosi di vecchi debiti, gli stessi sono prescritti (in genere la prescrizione è decennale) ed in tal caso le società non possono più agire per il loro recupero.
In secondo luogo non è detto che le società di recupero crediti siano legittimate ad agire e a svolgere tale attività e ciò specialmente (come nella maggior parte dei casi) quando le stesse agiscono quale cessionarie del credito, abbiano, cioè, acquistato dagli istituti bancari e finanziari dei “pacchetti” di crediti attraverso le cd. operazioni di cessione in blocco.
Negli ultimi mesi, infatti, i Tribunali italiani e finanche la Corte di Cassazione hanno stabilito che in tali casi non è sufficiente che la società di recupero comunichi al debitore l’avvenuta cessione del credito avvisandolo che l’operazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
E’ stato stabilito, pertanto, che il mero richiamo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’operazione di cessione in blocco non dimostra in alcun modo che quello specifico credito per il quale la società di recupero agisce sia incluso nell’operazione e che pertanto la società deve fornire la prova documentale dell’atto di cessione e dare specifica prova della sua inclusione nell’operazione.

Infine le società di recupero crediti devono essere obbligatoriamente iscritte in uno speciale elenco previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.

Orbene, spesso le società di recupero crediti non riescono a fornire la prova di tali presupposti e pertanto, risulta che non hanno la legittimazione ad agire nell’attività di recupero del credito.

Quale’è la strategia dello studio?

Lo Studio richiede alla società di recupero crediti tutta la documentazione necessaria al fine di valutare l’intervenuta prescrizione del credito e la sussistenza dei presupposti affinché le stesse siano legittimate a svolgere loro attività.

Solo qualora all’esito di tale istruttoria risulti tutto “in regola” lo studio con il consenso e le disponibilità del cliente avanzerà una proposta di saldo e stralcio del debito che consiste nell’offrire una somma molto inferiore al debito originario e così raggiungere un accordo transattivo a chiusura della posizione di sofferenza ciò sull’assunto esperenziale che spesso le società di recupero crediti preferiscono avere meno ma subito piuttosto che dover intentare una causa civile con tempi lunghi ed esiti incerti per avere tutto.
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FURTO CREDENZIALI BANCARIE E TUTELA DEL CORRENTISTA.Con la sentenza n. 23683 del 26.06.2024 la Corte di Cassazione ribad...
01/11/2024

FURTO CREDENZIALI BANCARIE E TUTELA DEL CORRENTISTA.

Con la sentenza n. 23683 del 26.06.2024 la Corte di Cassazione ribadisce il principio per cui in caso di prelievi di denaro non autorizzati tramite carta di credito/bancomat e conto corrente (phishing, vishing, clonazione telefono) spetta alla banca dimostrare la colpa grave del cliente non potendo presumerla dalla sola conoscenza del PIN da parte di terzi.
La Corte statuisce che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici debba essere esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, configurabile, per esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento.
Ed, infatti, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al correntista.
Ciò in quanto in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale delle banche la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.
Ne consegue che la banca è tenuta a fornire prova della riconducibilità dell’operazione al comportamento del cliente.
In sintesi, la Corte di Cassazione ha precisato che la banca per non essere responsabile dei prelievi fraudolenti effettuati senza il consenso del cliente deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei servizi di pagamento e che se non fornisce tale dimostrazione, il cliente ha diritto al rimborso delle somme prelevate in modo fraudolento.
Siamo di fronte ad una fondamentale decisione a tutela dei correntisti i quali avranno uno strumento in più per difendere i propri diritti in caso di frode.

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14/01/2023

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10/01/2023

FRODI INFORMATICHE
Con Ordinanza del 9.01.2023 in una vicenda patrocinata dallo studio il Tribunale di Firenze condanna Poste Italiane alla restituzione della somma sottratta ad un correntista vittima della tecnica del phishing (bonifici effettuati a seguito della sottrazione delle credenizali bancarie da parte di terzi).
L'ordinanza di cui pubblico uno stralcio si inserise nel filone delle recenti sentenze dei Tribunali e delle decisioni dell'ABF (Arbitrato bancario e finanziario) che riconoscono il diritto al rimborso dei correntisti in virtù della normativa di settore in materia di servizi di pagamento (D.Lgs n.11/2010 e D.Lgs 218/2017).

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PIAZZA M. D'AZEGLIO 45 FIRENZE
Florence
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