08/02/2021
CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO ALLA LUCE DEL DECRETO LEGGE N. 130/2020
Ai sensi dell'art. 6, nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 (come modificato dal d.l. n. 130/2020) sono convertibili i seguenti permessi:
- permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
- permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR 394/1999);
- permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
- permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
- permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998).
Il d.l. 130/2020 introduce modifiche in materia di permesso di soggiorno, procedure per lo status di rifugiato, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, accoglienza e integrazione.