Avv. Nicola Rotondaro

Avv. Nicola Rotondaro Avvocato, patrocinante in Cassazione con studio in FIRENZE via Aretina 128 - tel. 3483344698 - [email protected]

02/05/2025

𝐓𝐚𝐥𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚, 𝐭𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐧𝐧𝐚𝐧𝐳𝐢 𝐚 𝐦𝐞, 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐮𝐨𝐦𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐡𝐨 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚.

So che qualcuno, come giurista vale meno di me; so che, mentre mi affatico a spiegargli, con chiarezza le ragioni del mio cliente, non riesce a capire ciò che dico, oppure non vuol capire perché già prima di udirmi ha deciso di darmi torto. Eppure, quand'egli veste la toga, m'inchino a lui con sincero senso d'ossequio, perché vedo in lui l'idea della sua funzione; rispetto il giudice non per quello che è, ma per quello che dovrebbe essere.
Ma anche al giudice non sarebbe disdicevole (e cosa assai più rara) l'umiltà di fronte all'avvocato: perché questi, anche se come difensore vale poco, rappresenta dinnanzi al giudice l'idea altrettanto augusta della difesa (P. Calamandrei Elogio dei Giudici Ed. Le Monnier).

26/01/2025

"E' abbastanza bre'.

E' più da avvocati, ma possono leggerla un po' tutti.

Favola da Tribunale

“Nonno, mi racconti una storia?”

” C’era una volta un avvocato che ogni mattina doveva depositare un atto in Tribunale o andare in udienza. Si alzava al mattino e andava all’ufficio dove sapeva che avrebbe fatto una fila più o meno lunga, ma avrebbe trovato un collega o un amico con cui parlare e avrebbero preso un caffè, facendo a gara a chi offriva.
Questo avvocato avrebbe forse litigato con un cancelliere o con il giudice. Oppure avrebbe avuto la fortuna di parlare con una cancelliera simpatica, quelle che è un piacere incontrare e che salutano sempre con un sorriso. Avrebbe anche tirato fuori dal portafogli qualche marca da bollo o le avrebbe prese dal tabaccaio, magari un Cicerone. E prima di depositare quell’atto si sarebbe assicurato di averlo firmato con la stilografica che aveva sempre nel taschino.
Con gli altri colleghi, leggendo forse un giornale, l’avvocato avrebbe atteso anche troppo la sua udienza, fatto tardi e avere solo il tempo di mangiare un tramezzino al volo. O forse avrebbe incontrato quel collega simpatico, con cui è un piacere sentirsi e avrebbero deciso di fermarsi per un piatto di spaghetti. Si poteva aggiungere al tavolo anche un posto per un giudice.
Dopo era il momento di tornare a studio per gli appuntamenti e litigare con il praticante che aveva scritto male una memoria Poi avrebbe dettato alla segretaria una lettera o un atto e lei lo avrebbe scritto a macchina; forse prima lo avrebbe addirittura stenografato.
Poi con il praticante avrebbero fatto una ricerca di giurisprudenza, sfogliando e spostando volumi che evitavano il costo dell’iscrizione in palestra. E avrebbe ricordato al praticante che era indispensabile studiare, conoscere bene i codici, saper fare le ricerche, e controllare la grammatica di ogni lettera e di ogni atto.
Avrebbe ricevuto i clienti in studio e per gli appuntamenti con gli altri colleghi il più giovane sarebbe andato allo studio del più anziano scrivendoli in anticipo sulla sua agenda.
“Nonno ma è esistito davvero? Non è meglio fare tutto da studio con il PCT e le ricerche su Google con le banche dati, gli atti con il copia incolla, il sushi ordinato con Glovo e consegnato da un biker? E non è meglio incontrarsi su Zoom o Skype? E invece della macchina da scrivere non è più comodo il tablet? Gli appuntamenti si organizzano con lo smartphone e i calendari online e l'agenda elettronica."
Il nonno sospirò …"
di Gianni Corto Dell'Aiuto Vita da Avvocati (Anno D. 2020)

30/08/2024

❤️ AVVOCATI vs NONNA ❤️

Gli avvocati non dovrebbero mai fare domande a una nonna, se non sono preparati alla risposta.

Durante un processo in una piccola città, l'avvocato dell'accusa chiama al banco il primo testimone, una donna anziana.

L'avvocato si avvicina e, per verificare lo stato mentale del teste, le chiede: "Signora Sanchez, lei sai chi sono io?”
La donna, con la tipica calma delle persone anziane, risponde: "Sì, signor Vargas. La conosco da quando era bambino e, sinceramente, le dico che lei è stato una grande delusione per i suoi genitori. Mente sempre, crede di sapere tutto, è molto arrogante, violento, tradisce sua moglie e, peggio ancora, manipola le persone. Sì signore, la conosco molto bene”.
Un pesante silenzio invade la stanza. L'avvocato non sa esattamente che cosa fare.
Dopo un momento, indica la stanza e chiede all'anziana signora: "Conosce l'avvocato della difesa?"
Di nuovo, con la stessa calma, lei risponde: "Certo, conosco il signor Garcia sin da quando è nato. Anche sua madre, vedova, non è fiera di lui. Le somiglia molto, Signor Vargas, ma è anche un fannullone, un imbroglione e un corrotto. Fin da ragazzo è sempre stato un debole e, per sua disgrazia, ha problemi con l'alcol: gli basta un bicchiere e perde il lume della ragione. Non riesce ad avere una relazione normale con nessuno e, proprio come lei, è uno dei peggiori avvocati della regione. Senza contare che tradisce la moglie con due donne, e una di loro è sua moglie, signor Vargas. Sì signore, conosco il signor Garcia”.
L'avvocato difensore sbianca.
Il giudice chiede immediatamente ai due avvocati di avvicinarsi e sottovoce ringhia: “Se uno di voi due, mammolette, chiede a questa vecchia se mi conosce, lo spedisco direttamente alla sedia elettrica!”

Da un post di Renato Colucci ©️!

04/11/2022

IL NUOVO GOVERNO E LA COSTITUZIONE

Il primo decreto-legge del Governo Meloni in tema di giustizia penale segnala problemi che vanno ben al di là della sgrammaticatura a tratti delirante del nuovo reato cosiddetto “anti-rave” (anche se dei rave-party non registra il benché minimo accenno).
Certo, ci vuole davvero coraggio a scrivere in una norma penale che «l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica e la salute pubblica consiste nella invasione arbitraria di terreni ... allo scopo di organizzare un raduno quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica». Grazie tante. Monsieur De La Palisse impallidisce e si ritira definitivamente da ogni metafora sulle ovvietà tronfiamente inutili. Senonché le norme penali che descrivono la condotta da incriminare con queste grottesche tautologie sono pericolosi fogli bianchi, dove qualsiasi agente di polizia giudiziaria, Pubblico Ministero o giudice potrà scrivere ciò che vuole.
E bisogna aver esagerato nei brindisi di festeggiamento post-elettorale per inserire questo sgorbio di reato addirittura nel catalogo di quelli, micidiali, contemplati nel codice antimafia ai fini della applicabilità delle misure di prevenzione personale. Quindi un rave, secondo gli incontinenti estensori di questa roba qui, crea lo stesso allarme sociale di una cosca mafiosa, o di una associazione finalizzata alla tratta di esseri umani o alla riduzione in schiavitù, o di un sequestro di persona a scopo di estorsione. Chiamate la neurodeliri.
Ma la questione che deve davvero preoccupare è un’altra, e trova coerente conferma in tutto il decreto-legge, dunque anche nella parte relativa all’ergastolo ostativo (ma in realtà a tutti i reati ostativi, compresi ad esempio quelli contro la Pubblica Amministrazione). Intendo dire che chi ha concepito e scritto questo decreto mostra senza riserve una naturale, istintiva insofferenza verso alcuni principi costituzionali, percepiti come un ostacolo fastidioso alla narrazione “law and order” che si vuole chiaramente proporre come tratto identitario del nuovo corso politico.
Il primo di quei principi mal digeriti è l’art. 17, che sancisce la libertà di riunione dei cittadini, e che limita il potere di veto da parte dello Stato esclusivamente a “comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica”. Il nuovo reato estende questi limiti a motivi di “ordine pubblico”, che è una categoria giuridica incommensurabilmente più ampia della “sicurezza pubblica”. Non sono cavillosità avvocatesche, stiamo parlando di potestà limitative di quel fondamentale diritto costituzionale che manifestamente si espandono ben oltre i limiti costituzionali. Non faccio processi alle intenzioni, segnalo -come dire- la naturalezza istintiva di un pensiero incostituzionale (al quale in verità già ci aveva abituato il governo gialloverde Conte uno).
Lo stesso vale per il tema delle ostatività. La Corte Costituzionale, piaccia o no, ha stabilito che il divieto assoluto di concessione di benefici per i reati ostativi, anche i più gravi, in assenza di condotte collaborative del detenuto, viola l’art. 27 della Costituzione, ed invita il legislatore ad uniformarsi, curando di armonizzare questo principio con la complessità del quadro normativo di riferimento. Questo decreto-legge rimuove formalmente l’automatismo, ma al contempo si industria nell’ introdurre una tale serie di condizioni impossibili ed inesigibili per la concessione dei benefici, da ottenere lo stesso risultato (anzi, più grave) che la Corte aveva inteso rimuovere. Vedremo cosa ne penserà la Corte il prossimo 8 novembre, ma questo è il segnale politico, questo è l’intento del legislatore, d’altronde reso esplicito dal solenne deposito, in esordio di legislatura, di una proposta di legge costituzionale di riforma dell’art. 27 sulla finalità rieducativa della pena. Dunque: legge, ordine, e buttare la chiave sono i chiarissimi messaggi identitari di questo decreto, legittimi perché voluti dalla maggioranza degli elettori. Ma i limiti costituzionali non sono un optional, e le statuizioni del Giudice delle Leggi non sono opinioni che aprono un contenzioso con il legislatore. Sono atti aventi forza di legge, anche se quella legge non piace. Sarà buona cosa farsene una ragione.

21/10/2022

PROCESSI PENALI IN ITALIA: SUCCEDE ANCHE QUESTO

Abbiamo più volte ricordato quanto sia fondamentale una regola del processo penale che si chiama “immediatezza della deliberazione”: il giudice che emette la sentenza deve essere il medesimo che ha partecipato all’intero dibattimento, ha ascoltato i testimoni, i consulenti, i periti, ed ha acquisito (o non acquisito) documenti ed altre prove. Se il giudice cambia, occorre ripetere l’istruttoria (“a pena di nullità assoluta” proclama severamente la norma).
Abbiamo anche detto che questo elementare principio di civiltà, sancito senza equivoci dall’art. 525 del nostro codice di rito, è stato letteralmente sovvertito dalla interpretazione giurisprudenziale, con un significativo contributo, purtroppo, della stessa Corte Costituzionale. Di fatto, ora la situazione è l’opposto di quanto previsto dalla norma, formalmente ancora vigente: se cambia il giudice, pazienza. Il giudice nuovo si legga i verbali (se ne ha voglia), si faccia un’idea di quello che è successo, e pronunci la sentenza. La cosa più scandalosa -anche in questo ci ripetiamo, ma ne vale la pena, così comprenderete meglio il fatto che mi appresto a raccontarvi- è la logica che ha ispirato questo sovvertimento interpretativo. Chi pretende di ripetere il processo per non essere giudicato da un giudice diverso da quello che ha raccolto la prova attenta alla ragionevole durata del processo, e mena il can per l’aia, secondo inveterato costume degli avvocati difensori. Invece, tutti zitti sulle ragioni per le quali il giudice cambia, che evidentemente sono considerate convenzionalmente nobilissime e comunque insindacabili. Peccato che, nel 90% dei casi, sono ragioni di carriera: voglio cambiare sezione, o funzione, o sede, e quindi arrangiatevi.
Da quando le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente sancito questi principi, e queste priorità valoriali, in tutti i Tribunali italiani si è scatenata -complici ovviamente anche le croniche carenze di organico- una sarabanda che definire indecorosa è il minimo che si possa dire. Inizi i processi con un giudice (o tre, se il giudizio è collegiale) e da quel momento assisti inerme ad un continuo modificarsi del giudicante.
Recentemente a Roma un nutrito gruppo di valorosi Colleghi ha denunciato un caso che ha davvero dell’incredibile. Si tratta di un processo a carico di numerosi imputati di gravi fatti di estorsione ed interposizione fittizia, aggravate dal metodo mafioso.
Ebbene, in un processo di questa complessità, che prevede in caso di condanna pene davvero molto gravi, è accaduto in pratica che in nessuna udienza il collegio fosse il medesimo dell’udienza precedente. Ad ogni udienza almeno un giudice, ma a volte anche due, erano nuovi. Facciamo qualche esempio, in modo che la denunzia del fatto non scolori in una eccessiva genericità. Il Collegio che ammette le prove è subito diverso da quello che inizia a raccoglierle. E sia. Ma si veda l’esame delle persone offese: due udienze, alla seconda cambia un giudice. Esame-ovviamente cruciale- della Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini, e degli altri testi dell’accusa: cinque udienze. Dopo la prima udienza, a quella successiva ne cambiano due; alla terza altri due; alla quarta altri due, alla quinta uno. Udienze per esame testi della difesa: quattro, ad ognuna è cambiato uno dei tre giudici.
Ma l’acme si raggiunge nella fase della discussione. La requisitoria del Pubblico Ministero avviene in presenza di due giudici nuovi su tre (e parliamo di due nuovi giudici che non avevano mai partecipato nemmeno ad una delle udienze precedenti). Alla udienza fissata per l’inizio delle arringhe difensive, cambia nuovamente uno dei tre giudici, che però si rende conto di versare in una condizione di incompatibilità; quindi l’udienza viene sospesa, e si va alla ricerca di un qualsivoglia altro giudice che possa comporre il collegio. Quando infine si è trovato il malcapitato (che non sa nulla di nulla del processo, ovviamente, e non ha nemmeno sentito la requisitoria del P.M.), i difensori sollevano tutte le eccezioni possibili, ma il Tribunale ritiene di superarle senza ba***re ciglio. La fine della storia la apprenderemo dalle cronache.
Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti. Mettetevi nei panni degli imputati, con onestà intellettuale, e ditemi cosa provereste ad essere giudicati in queste inaudite condizioni. Ecco, quando si parla di regole processuali noi avvocati siamo sempre gli azzeccagarbugli che piantano grane per non fare i processi. Ed usiamo termini di difficile comprensione, quali appunto quelli del diritto alla “immediatezza del processo”. Forse oggi avete capito un po' meglio di cosa stiamo parlando; e cioè della libertà e dei diritti fondamentali di tutti e di ciascuno di noi. E di come essi siano oggi quotidianamente mortificati ed umiliati, nel generale disinteresse. Si tratta, tuttavia, di non mollare; e noi, statene certi, non molliamo.

15/10/2022

Si, noi andiamo direttamente al PQM
Che emozione❤️

E poi arriva il giorno che sei fottuto, inesorabilmente, inghiottito dalla professione più dura e più affascinante del mondo: avvocato. Sei un avvocato, e passi le notti a romperti la testa, a pensare, e le giornate a studiare, e a scrivere. Chi te lo fa fare? I soldi? No, non è vero. I soldi sono una parte importante, non dico di no. Ma non lo fai per i soldi. Non solo per quello. Lo fai per un semplice motivo: perché sei un avvocato, e ti piace discutere, e ti piace vincere. E' così, da sempre. Io vi sfido a trovare un bravo avvocato che non abbia mai detto ai suoi figli, ai suoi praticanti, ai suoi giovani amici: non fate questo mestiere, insistendo però a fare lui quel mestiere che sconsiglia agli altri.
E allora perché tu lo fai, scusa?
Vi diranno: sono troppo vecchio, non ho alternative.
Non è vero.
La verità vera è che un giorno è arrivata a studio la prima sentenza. Una volta arrivava l'Ufficiale Giudiziario, adesso arriva la PEC.
Ma il succo è sempre lo stesso. Arriva la comunicazione. La apri, e vai subito al PQM. Non si dovrebbe fare, la regola è che gli atti si leggono dalla prima parola in alto a sinistra, senza saltare nulla.
Tu salti invece al PQM, e leggi : accoglie (o respinge, se magari sei il convenuto). In poche parole hai vinto.
Ecco, tu già a quel punto sei ormai perso, andato, il cervello in pappa completo. Sei un avvocato che ha vinto. Il tuo ego si gonfia come una mongolfiera, e cominci a fare la ruota come un pavone.
Ho vinto, ho vinto, ho vinto la causa. Avevo ragione io. Non c'è più via di ritorno. Hai fatto un ragionamento, qualcuno (il Giudice) ti ha seguito sul quel ragionamento e lo ha fatto suo.
Il succo è questo: se sei un avvocato dentro, quando succederà questa cosa, non potrai più tornare indietro.
Lo sai cosa è successo? Hai superato la zona d'ombra che rende opaco il problema, lo hai reso chiaro e hai avuto ragione.
Sei passato dall'altra parte dell'ombra.
Quando a me successa questa cosa per la prima volta, sono impazzito di gioia. Una gioia compressa, inesprimibile.
Ho riversato questa emozione in un disegno, che si chiama appunto "Dall'altra parte dell'ombra". Io sono l'omino, e sono riuscito a far inginocchiare un gigante di fronte a me, per spiegare le mie ragioni.
Venite con me dall'altra parte dell'ombra, cari Avvocati italiani.

Di Giuseppe Caravita Avvocà per ora grazie 🙏

07/10/2022

MANCANO MAGISTRATI? INIZIAMO EVITANDO DI METTERLI FUORI RUOLO

Leggo che il vice Presidente del CSM, avv. Davide Ermini, lancia l’allarme sulle gravi carenze degli organici della magistratura. Le sue parole sono chiarissime: «Nonostante i concorsi già banditi, considerati i magistrati annualmente in uscita per anzianità, dimissioni o altro, e il fatto che ai prossimi vincitori di concorso saranno conferite le funzioni non prima del 2024, si arriverà presto ad una scopertura di oltre il 20%». Meglio di così non potrebbe dirsi.
Si aggiunga un ulteriore dato, che rende ancora più allarmante il quadro: noi siamo tra gli ultimi in Europa per numero di magistrati ogni centomila abitanti. Se a queste inesorabili statistiche aggiungiamo le carenze -se possibile ancora più gravi- del personale amministrativo, comprendiamo bene le vere ragioni del disastro della giustizia italiana in termini di irragionevole durata dei processi.
Questa situazione endemica non sembra tuttavia scuotere più di tanto la politica; ed anzi, sotto la spinta incessante della stessa magistratura, si preferisce affrontare gli interventi sulla durata dei processi intervenendo sulle regole processuali, preferibilmente su quelle poste a garanzia dei diritti di difesa. Ecco allora che la lentezza pachidermica dei processi sarebbe causata da intollerabili regole ipergarantiste, cui occorre porre fine. Per esempio, gli avvocati si ostinano a pretendere, pensate un po', che il giudice che pronuncia la sentenza sia il medesimo che ha sentito i testimoni. Il principio in verità è apertamente fissato dal codice di rito, che impone, se cambia il giudice, la ripetizione della istruttoria. Ma ci ha pensato la giurisprudenza a “riscrivere” quella norma, riducendo quella fondamentale regola (di buon senso, prima che di garanzia) al suo esatto contrario. Di regola, in caso di mutazione del giudice, non si ripete un bel nulla, salvo cervellotiche e residuali eccezionalità. Non possiamo mica perder tempo a rifare tutto da capo. Avrà ben più diritto il giudice di cambiare sezione, o funzione, o Foro, del cittadino ad essere giudicato dal giudice che ha istruito il processo, giusto?
Lo stesso vale per le impugnazioni. Troppi appelli, si ripete ossessivamente, troppi ricorsi per Cassazione, bisogna seminare insidie e trappole di ogni genere sul percorso del diritto delle persone ad un secondo grado di giudizio (che modifica, statistiche alla mano, quasi il 40% delle sentenze di primo grado), ed al vaglio di legittimità. Ma un po' di giudici di appello e di Cassazione in più, magari? No? Niente da fare.
Ora, le verità denunciate da Ermini ci fanno capire che se pure il nuovo Governo decidesse il giorno dopo il suo insediamento una drastica implementazione degli organici, dovremmo attendere cinque o sei anni per averne i primi benefici.
Dunque, noi ci permettiamo di indicare al futuro Governo una strada certa, immediata, sicura, che non risolverà certo il problema, ma potrà darci una significativa boccata di ossigeno. Eviti il nuovo Governo di richiedere al CSM la messa fuori ruolo, come accade sistematicamente in questo Paese da molti decenni, di quei 200 magistrati -qualcuno in più, qualcuno in meno- che per misteriose ragioni ci ostiniamo a spostare immancabilmente presso l’esecutivo, e per la gran parte presso il Ministero di Giustizia.
Si tratta di una pratica ignota -certamente in queste dimensioni e con questa sistematicità- in ogni altro Paese civile, e se ne comprende bene la ragione, visto che le democrazie funzionano solo se si garantisce la più rigorosa separazione dei poteri. Qui invece abbiamo una commistione fisica tra potere giudiziario e potere esecutivo, con evidente squilibrio verso il primo. Ed infatti la Magistratura italiana tiene moltissimo a questo immancabile rito di potere, con i governi che a secondo del proprio colore prediligono questa o quella corrente, ed i magistrati che, acquisendo ruoli apicali di decisivo peso politico (capo di Gabinetto, capo dell’Ufficio legislativo, capo del personale, etc.) entrano a piedi uniti nella concreta gestione e nel reale orientamento della politica giudiziaria del Paese.
Non credo sia così difficile comprendere ciò di cui sto parlando, e che da sempre noi penalisti denunciamo, sempre inascoltati. Ecco una grande occasione per il nuovo Governo, e per il nuovo Ministro di Giustizia. Sentiamo parlare di grandi propositi di riforma liberale della giustizia, e ne siamo lietissimi. Intanto, cominciamo da qui. Questo non richiede percorsi di riforma. Basta che il Ministro di Giustizia si limiti a non richiedere distacchi di magistrati presso il proprio dicastero, lasciando costoro ad assolvere alla funzione altissima per esercitare la quale hanno vinto un concorso, evitando di sguarnire organici già esangui. Insomma, questo allarme rosso c’è o non c’è? Attendiamo fiduciosi.

Indirizzo

Via Aretina 128
Florence
50136

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