Studio Legale Avvocati Braschi e Manini

Studio Legale Avvocati Braschi e Manini Studio legale di Firenze. Diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia.

L'Avvocato Manini si occupa principalmente di diritto civile, con particolare predilezione verso il diritto del lavoro e della previdenza, sia privata che pubblica, (Inps, Inail, Enasarco, Inpdap, Enpals, ecc.) offrendo assistenza e consulenza in ambito legale, sia giudiziario che extragiudiziario, a persone fisiche e giuridiche (societa’, enti, associazioni). L’Avvocato Manini si occupa inoltre c

on passione ed interesse del diritto di famiglia

L'Avvocato Braschi si occupa principalmente di diritto del lavoro – offrendo assistenza e consulenza in ambito legale a societa’, ad imprese individuali, a persone fisiche ed enti – oltre che piu’ in generale di diritto civile.

LAVORO.QUALE RETRIBUZIONE PER IL CASO DI NON APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI SETTORE? Con riferimento ad un rap...
01/12/2025

LAVORO.QUALE RETRIBUZIONE PER IL CASO DI NON APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI SETTORE? Con riferimento ad un rapporto di laVoro subordinato, al quale non si applichi il contratto collettivo di settore, il giudice, adito per la determinazione della retribuzione, ai sensi dell'art 36 della Costituzione, può utilizzare , quale parametro di riferimento, la retribuzione tabellare prevista dal contratto nazionale del settore corrispondente a quello della attività svolta dal datore di lavoro ovvero, in mancanza, da contratto che regolamenti prestazioni lavorative analoghe , dovendo considerare le sole componenti integranti il cd Minimo. Il principio si applica a prescindere dalla iscrizione o meno del datore di lavoro ad una associazione sindacale ( Cass Civ Lav 30823/2025). Avv Emanuela Manini.

LAVORO. NULLITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO LO STESSO UTILIZZATORE OLTRE I 24 MESI. CONSEGUENZE. In materi...
17/11/2025

LAVORO. NULLITA' DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO LO STESSO UTILIZZATORE OLTRE I 24 MESI. CONSEGUENZE. In materia di contratti di somministrazione del lavoro, il superamento dei 24 mesi presso lo stesso utilizzatore comporta la nullità dei contratti a termine e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultimo Lo ha stabilito la Corte di Cassazione la quale, richiamando la direttiva CE 2008/104, ha precisato che la temporaneità del rapporto di lavoro deve caratterizzare le modalità di impiego, non il posto di lavoro, con la conseguenza che la successione di contratti oltre il limite legale stabilito costituisce un abuso, sanzionato con la conversione del rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'utilizzatore. A ciò si aggiunge che il limite dei 24 mesi si applica a prescindere dalla causale del contratto ( esigenze temporanee ,sostituzione del personale, picchi di produzione...). (Cass civ lav n 29577/2025).Avv Emanuela Manini.

ASSISTENZA.AIUTO DURANTE LA DEAMBULAZIONE E DIRITTO ALLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. Al fine di ottenere il diritto a...
30/10/2025

ASSISTENZA.AIUTO DURANTE LA DEAMBULAZIONE E DIRITTO ALLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO. Al fine di ottenere il diritto alla indennità di accompagnamento, è sufficiente la necessità della presenza di una supervisione continua dell'invalido durante la deambulazione. In proposito, il Tribunale in primo grado aveva rigettato il diritto alla indennità di accompagnamento a persona necessitante di un aiuto e supporto durante la deambulazione, sull'assunto che la deambulazione con supporto e supervisione non integrasse il requisito di “incapacità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore”, ai sensi dell'art 1 L. n 18/1980.La Suprema Corte, a fronte del caso di un soggetto con certificato che riportava una “andatura a passi ridotti, con necessità di assistenza per il rischio cadute", ha ritenuto che la deambulazione non potesse essere effettuata in autonomia , e che la necessità di una assistenza fosse continua e non occasionale. Di qui, il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento ( Cass civ lav 28212/2025) Avv. Emanuela Manini.

LAVORO.INADEGUATEZZA DELLE COMUNICAZIONI VIA WATSAPP DEL LAVORATORE SULPROPRIO  STATO DI SALUTE. Le comunicazioni via wa...
15/10/2025

LAVORO.INADEGUATEZZA DELLE COMUNICAZIONI VIA WATSAPP DEL LAVORATORE SULPROPRIO STATO DI SALUTE. Le comunicazioni via watsapp sul proprio stato di salute da parte del lavoratore sono strumento inadeguato, e non hanno alcun valore medico legale , volto ad attestare la gravità della patologia. Quanto al concetto di “malattia particolarmente grave”, che giustifichi una deroga ai criteri di calcolo delle assenze, ai fini del comporto, esso deve intendersi come patologia che richiede terapie salvavita, caratterizzate da particolare gravità e dalla necessità di trattamenti essenziali per la sopravvivenza o per il miglioramento della qualità della vita ( Cass civ lav 26956/20259 Avv Emanuela Manini. # comporto

LAVORO.RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE. Per il caso di infortunio sul lavoro, il la...
02/10/2025

LAVORO.RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFORTUNIO DEL LAVORATORE. Per il caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve limitarsi a dedurre l'inadempimento del datore di lavoro, tenuto all'obbligo di sicurezza sul lavoro, di cui all'art 2087 cc, laddove il datore di lavoro è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Muovendo da tali principi, il lavoratore deve solo allegare l'esistenza della obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale di questo con la attività svolta, mentre il datore di lavoro deve provare di avere adempiuto ai suoi obblighi di sicurezza, adottando tutte le misure per evitare il danno. Non spetta al lavoratore la prova della violazione di norme di sicurezza da parte del datore di lavoro ( Cass civ lav 26021/2025) Avv Emanuela Manini.

LAVORO. LIMITAZIONI FISICHE DEL DIPENDENTE E LICENZIAMENTO. Per il caso di licenziamento per inidonieità fisica sopravve...
22/09/2025

LAVORO. LIMITAZIONI FISICHE DEL DIPENDENTE E LICENZIAMENTO. Per il caso di licenziamento per inidonieità fisica sopravvenuta del lavoratore ed in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art 3 Dlgs n 216/2003,il datore di lavoro deve provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e la impossibilità di adibirlo a mansioni, anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche la impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, che, senza oneri finanziari,siano idonei a contemperare l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa. In applicazione di tali principi, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente, divenuto inabile al lavoro ( Cass civ lav 24994/2025) Avv Emanuela Manini.

LAVORO.CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE. LIMITI DI LICEITA'. In materia di...
17/09/2025

LAVORO.CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA POSTA ELETTRONICA DEL DIPENDENTE. LIMITI DI LICEITA'. In materia di controllo datoriale sull'utilizzo della posta elettronica personale dei dipendenti, è illegittima la acquisizione e l'utilizzo in giudizio di comunicazioni , tratte da account personali, anche se accessibili da dispositivi aziendali, in assenza di una preventiva informazione e di rispetto dei principi di necessità e finalità legittime, in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte EDU. In particolare , quest'ultima ha stabilito che le comunicazioni elettroniche sul luogo di lavoro rientrano nella sfera della vita privata e della corrispondenza, tutelata dall'art 8 CEDU. Pertanto, il datore di lavoro deve informare preventivamente il dipendente sulla possibilità che lo stesso sia monitorato, mettendo in atto un controllo necessario, proporzionato e giustificato, senza essere invasivo o discriminatorio ( Cass civ lav 24204/2025). Avv. Emanuela Manini.

LAVORO. SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO E LICENZIAMENTO DEL LAVRATORE DISABILE  .Il periodo di comporto costituisce ...
20/05/2025

LAVORO. SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO E LICENZIAMENTO DEL LAVRATORE DISABILE .Il periodo di comporto costituisce il lasso di tempo, durante il quale il lavoratore assente a causa di una malattia certificata, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai sensi dell'art 2110, comma 2, cc. La durata del periodo è determinata dalla contrattazione collettiva , la quale può prevedere un periodo di comporto secco ( un ininterrotto periodo di malattia) o c.d. per sommatoria , pari alla somma del numero massimo di giorni consecutivi di cui il lavoratore può usufruire, nel corso di un determinato periodo di tempo. Esaurito il periodo di comporto, il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro. Per il caso di lavoratori disabili, sulla base di consolidata giurisprudenza, il datore di lavoro è chiamato ad una ulteriore analisi prima di procedere con il licenziamento, ovvero è tenuto a dimostrare che la mancata adozione di accomodamenti nei confronti del lavoratore sia dipesa da causa ad esso non imputabile ( ad es mancata informativa del lavoratore sul proprio stato di disabilità) ( Cass civ lav 170/2025) Avv Emanuela Manini.

LAVORO.CONTROLLI DIFENSIVI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. CONDIZIONI PER LA LORO LEGITTIMITA'. Con riferimento ai contro...
30/04/2025

LAVORO.CONTROLLI DIFENSIVI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. CONDIZIONI PER LA LORO LEGITTIMITA'. Con riferimento ai controlli difensivi, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui la legittimità dei controlli difensivi da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore presuppone il “fondato sospetto”del datore di lavoro circa comportamenti illeciti da parte del lavoratore. Spetta al datore di lavoro fornire la prova delle circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico, sia perchè solo il predetto sospetto consente al datore di lavoro di muoversi al di fuori del perimetro dell'art 4 st. lav., sia perchè incombe sul datore di lavoro la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano un licenziamento( il caso affrontato dalla Suprema Corte riguardava una lavoratrice sospettata di sottrarre beni aziendali) ( Cass civ lav 10822/2025). Avv Emanuela Manini.

LAVORO. LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLI INVESTIGATIVI. LEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. L'amm...
10/04/2025

LAVORO. LICENZIAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLI INVESTIGATIVI. LEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. L'ammissibilità dei controlli svolti dalle agenzie investigative su lavoratori, ai sensi degli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori, incontra il limite del divieto di utilizzo dello strumento per verificare l'esatto adempimento della attività lavorativa. Tuttavia, nonostante i limiti imposti dagli articoli sopracitati, sussiste un diritto del datore di lavoro di avvalersi di agenzie investigative per accertare possibili comportamenti illeciti o attività pregiudizievoli per l'azienda. Nella specie, la società aveva attivato controlli investigativi, in seguito alla scoperta, tramite GPS , installato sul veicolo del dipendente, di comportamenti lesivi dell'interesse aziendale ( prolungate pause presso bar durante il lavoro) Di qui, la legittimità del licenziamento intimato.. Cass civ lav 8707/2025) Emanuela Manini.

LAVORO. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO. LIMITI DI ACCESSO. La normativa di accesso ai docu...
19/03/2025

LAVORO. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO. LIMITI DI ACCESSO. La normativa di accesso ai documenti amministrativi è disciplinata dalla legge n 241/1990, artt 22 e ss, la quale , pure affermando il principio generale della trasparenza , prevede specifiche eccezioni. In particolare, quanto agli atti dell'Ispettorato del Lavoro, sono sottratti all'accesso: 1) documenti contenenti notizie acquisite nel corso di indagini ispettive, quando la loro diffusione sia discriminatoria o pregiudizievole per lavoratori o terzi; 2) documenti contenenti richieste di intervento; 3) documenti contenenti notizie riguardanti aziende pubbliche o private, la cui divulgazione sia pregiudizievole del diritto alla riservatezza; 4) relazioni ispettive presso enti previdenziali ed assistenziali; 5) verbali di ispezione alle società cooperative; 5) documenti riguardanti la situazione del dipendente, pubblico o privato ( Decreto Ministro del lavoro n 797/1994) ( TAR Sicilia sent. n 295/2025) Avv Emanuela Manini.

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50124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
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