20/01/2026
Nei giudizi separativi, l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33695.
La. SC ha osservato che la giurisprudenza di legittimità non attribuisce affatto all’accertamento di una convivenza more uxorio l’effetto che il ricorrente pretende sull’assegnazione della casa coniugale, affermando piuttosto con orientamento consolidato che l’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’«habitat» domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Il principio di diritto scaturito («Nei giudizi separativi, l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore») è stato confermato costantemente dalla giurisprudenza che ha altresì precisato che il provvedimento è del tutto estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento.
Si è, infatti, affermato che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell’Aja, richiamata dall’ dell’Aja, richiamata dall art 42 della L.n 218 del 1995 e l’art 5 n 2 lett c della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico.