Studio Legale Avv. Francesco Samà

Studio Legale Avv. Francesco Samà Avvocato e mediatore familiare , lo studio si occupa di diritto di famiglia,separazione con particol

Nei giudizi separativi, l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall...
20/01/2026

Nei giudizi separativi, l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 23 dicembre 2025, n. 33695.
La. SC ha osservato che la giurisprudenza di legittimità non attribuisce affatto all’accertamento di una convivenza more uxorio l’effetto che il ricorrente pretende sull’assegnazione della casa coniugale, affermando piuttosto con orientamento consolidato che l’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’«habitat» domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Il principio di diritto scaturito («Nei giudizi separativi, l’assegnazione al genitore collocatario del figlio minorenne della casa familiare è dettata dall’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’interesse del minore») è stato confermato costantemente dalla giurisprudenza che ha altresì precisato che il provvedimento è del tutto estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento.
Si è, infatti, affermato che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell’Aja, richiamata dall’ dell’Aja, richiamata dall art 42 della L.n 218 del 1995 e l’art 5 n 2 lett c della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico.

Si può registrare una telefonata privata senza il consenso dell’interlocutore?La risposta a questa domanda è una rispost...
09/01/2026

Si può registrare una telefonata privata senza il consenso dell’interlocutore?

La risposta a questa domanda è una risposta positiva, laddove la registrazioni serva a precostituirsi un prova in un giudizio , in questo caso infatti la registrazione all’insaputa dell’interlocutore non è lesiva del diritto alla riservatezza, seppure realizzata senza il consenso dell’interessato, perché necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
In una recente ordinanza la Cassazione ha ribadito questo concetto (ordinanza n. 5844 del 5 marzo 2025) La Corte ha richiamato le norma di cui all’art 51 cp secondo cui non è illecita la violazione del diritto alla riservatezza, cioè la condotta di registrazione d’una conversazione tra presenti in mancanza dell’altrui consenso, ove rispondente alle necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio;
In sostanza con la registrazione della conversazione telefonica il soggetto esercita a pieno il suo diritto di difesa ex art 24 della Costituzione , il quale non può essere considerato e limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso; non a caso, nel codice di procedura penale, il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost. sussiste anche in capo a chi non abbia ancora assunto la qualità di parte in un procedimento.

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27/10/2025

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Nei mesi scorsi Dazn ha invitato da alcuni utenti un lettera con cui chiedeva all’utente di versare euro 500,00 per chiudere bonariamente un causa che gli avrebbe visti parte contro la famosa piattaforma di streaming sportiva, a casa dell’utilizzo del Pizzotto per la visione di eventi sportivi v...

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30/09/2025

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15/09/2025

http://www.avvocatosamafirenze.it/senza-categoria/assegno-divorzile-la-cassazione-valorizza-lapporto-familiare-anche-senza-rinuncia-al-lavoro/?fbclid=IwY2xjawM1A9VleHRuA2FlbQIxMQABHiMgS8h51abrfircD2y1pprPaKrItJudjJXy0IQHtTzOGD7V3mdvPf2vIc4v_aem_pt4Uf2a9XNZS3own3U-XSg

L’assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, fac...

01/08/2025

Secondo la Cassazione ( Cassazione civile, sez. I, ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415). è valida la scrittura privata con la quale i coniugi prevedono in vista di un eventuale separazione che l’uno era obbligato al pagamento di una somma di denaro nei confronti dell’altro, che, a sua volta, rin...

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