13/06/2024
Interessante recente sentenza del Tribunale di Firenze che chiarisce che, a seguito della riforma Cartabia, nella mediazione obbligatoria la parte può farsi sostituire delegando con procura speciale sostanziale un rappresentante (anche il proprio avvocato), ma solo ove ricorra un giustificato motivo che impedisca anche la partecipazione da remoto; altrimenti, se l'accordo non è raggiunto e il vizio riguardi la parte attrice, la domanda è improcedibile. Pare dunque residuare, quale motivo che giustifichi la delega, solo un grave e perdurante motivo di salute. Ma ci si può chiedere se, eccezionalmente, tale motivo possa essere integrato anche dai sentimenti di forte astio e rancore maturati fra le parti nell'ambito di rapporti personali (ad es. di parentela, amicizia ecc.), che rendano controproducente la loro partecipazione personale ai fini del buon esito del tentativo di conciliazione.
giurisprudenza 29/05/2024 A cura di Stefano Valerio Miranda La parte attrice che non dimostri il giustificato motivo della delega a un rappresentante nella mediazione obbligatoria incorre nella sanzione dell’improcedibilità della domanda (Tribunale di Firenze, Sez. III, 15 marzo 2024, n. 316) La ...