associazione nazionale italo-filippina giustizia e diritto

08/09/2026
INPS: data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia – nuove indicazioniPubblicato il 4 Set 2026L’I...
04/09/2026

INPS: data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia – nuove indicazioni

Pubblicato il 4 Set 2026

L’INPS, con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, fornisce nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
Per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall’INPS il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro.
Nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963, all’articolo 2, comma 3, viene disposto che: “L’indennità giornaliera […] è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, computandosi tale termine dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato […]. Oppure dalla data di effettuazione della prima visita medica, ove sia stata omessa, nel certificato medico la data del giorno della chiamata del medico (Circolare n. 52/ASS dell’11 giugno 1963 lettera C)”.
Sulla base di tale disposto, nel fornire indicazioni in materia, l’Istituto ha precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica (cfr. le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996). Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).
L’INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:
“Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita;
Visita domiciliare.
Le citate sezioni, già presenti nel certificato cartaceo (modulo OPM/1), sono state successivamente recepite nel certificato telematico di malattia (cfr. il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012).
Il criterio adottato – valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta della malattia – deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.
Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale – MMG (da ultimo, confermata all’art. 43, comma 6, dell’ACN 15 gennaio 2026), di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario.
Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.
Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Tanto premesso, l’attuale contesto sociosanitario italiano, caratterizzato da un profondo processo di trasformazione che ha interessato anche il ruolo del Medico di Medicina Generale, nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, nonché la crescente e progressiva diminuzione del numero di tali medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l’esigenza di addivenire a un’interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio, anche a causa della prassi ormai in uso di programmare l’accesso presso gli ambulatori per evitare sovraffollamenti nelle sale di attesa a tutela dei pazienti.
Tanto rappresentato, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, comunica che, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Oggi ho ricevuto questo Riconoscimento dalle Filippine per il mio impegno per aiutare i bambini bisognosi
03/09/2026

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Circolare n.65050 del 10 agosto 2026 – Cittadinanza iure sanguinis- Rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della legge n.555/...
01/09/2026

Circolare n.65050 del 10 agosto 2026 – Cittadinanza iure sanguinis- Rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12 della legge n.555/1912 – Nuove linee interpretative delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Pubblicato in data: 26/08/2026
circolari
Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis – Rapporto tra l’art.7 e l’art. 12 della legge n. 555/1912 – Nuove linee interpretative dettate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Si fa seguito alla circolare prot. n. 43347 del 3 ottobre 2024, con cui questa Direzione Centrale ha reso note, a suo tempo, le linee interpretative che recentemente aveva espresso la Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra l’art. 7 e l’art. 12,
secondo comma, della legge n. 555/1912 in merito alle fattispecie di bipolidia per i nati nei Paesi che attribuiscono la cittadinanza straniera iure soli.

Iure sanguinis e bipolidia: la naturalizzazione del genitore non fa perdere la cittadinanza al figlio
31/08/2026

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Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e QuesturaCon l’ordinanza n. 3818/2026, ...
24/08/2026

Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e Questura
Con l’ordinanza n. 3818/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Quarta) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa il 10 ottobre 2025 da Naga e ASGIcontro il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per i ritardi sistematici nella formalizzazione delle domande d’asilo.
Il Tribunale ha stabilito di non decidere subito nel merito, ma di acquisire prima elementi più precisi sulla situazione dalla Questura di Milano.
A seguito dei ritardi denunciati dalle associazioni e da alcune persone richiedenti asilo al Ministero dell’Interno e Questura di Milano viene chiesto di depositare entro 90 giorni una relazione documentata e circostanziata che chiarisca:
1. i tempi medi di ogni fase della procedura per gli anni 2024, 2025 e primo semestre 2026;
2. se la durata complessiva sia diminuita dopo l’introduzione del sistema enti (dal 2023);
3. le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate all’Ufficio Immigrazione negli anni 2024-2026;
4. se le misure adottate abbiano esaurito i margini di miglioramento e se sia prevedibile una riduzione dei tempi entro il 31/12/2026;
5. le scelte organizzative di allocazione delle risorse rispetto ad altri uffici della Questura, e se siano rivedibili;
6. ogni altro aspetto rilevante.
�Il Tribunale chiede inoltre al Ministero dell’Interno di chiarire, “se la dimensione del fenomeno dei richiedenti la protezione internazionale presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quella riscontrabile presso le altre Questure italiane, e ciò al fine di accertare se l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate alla Questura di Milano sia coerente con l’entità del fenomeno stesso”.
La stessa richiesta che il TAR Veneto aveva già rivolto al Ministero nell’ambito dei ricorsi analoghi presentati contro le Questure di Venezia e Vicenza e conclusisi, a marzo 2026, con la condanna della strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia.�La trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, quando il Tribunale valuterà la relazione depositata dalle amministrazioni.��Il caso milanese non è isolato, ma riflette una criticità diffusa a livello nazionale: in molte città, ritardi e disfunzioni continuano a ostacolare l’accesso alla procedura di asilo, compromettendo l’effettività di un diritto fondamentale.��Naga e ASGI accolgono con favore la decisione del TAR Lombardia, che rappresenta un passaggio importante per fare luce sulle responsabilità dell’amministrazione. Chiarire le scelte organizzative e l’impiego delle risorse è essenziale per rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo. Il diritto di chiedere protezione deve essere garantito nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge, insieme ai diritti che da esso discendono. E le amministrazioni hanno il dovere di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati. Senza ritardi che sono spesso la rappresentazione della non-volontà politica di tutelare chi deve essere protetto.

Class action contro i ritardi per i permessi di soggiorno tramite Kit postale: TAR Veneto chiede spiegazioni alla Questu...
24/08/2026

Class action contro i ritardi per i permessi di soggiorno tramite Kit postale: TAR Veneto chiede spiegazioni alla Questura di Vicenza

Con l’ordinanza n. 1487/2026, pubblicata il 3 luglio 2026, il TAR Veneto (Sezione Terza) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa da undici cittadini stranieri insieme ad ASGI, CADUS – Camera degli Avvocati per i diritti umani e degli stranieri, e Associazione Casa a Colori ETS contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Vicenza per i ritardi sistematici nel rilascio e nel rinnovo del permesso di soggiorno richiesto tramite kit postale.

Aggiornamento Immigrazione Diritti 2026di Vladimiro Barberio (Autore)  Formato: Copertina flessibileDECRETO-LEGGE-12-giu...
11/08/2026

Aggiornamento Immigrazione Diritti 2026

di Vladimiro Barberio (Autore) Formato: Copertina flessibile
DECRETO-LEGGE-12-giugno-2026.n.100
Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024. si legge sul nuovo decreto le misure per il contrasto sulla migrazione clandestina e asilo la tutela dei diritti come rispettare le leggi Italiane e la nostra costituzione, nel libro troverete le regole sulla cittadinanza Italia, il contratto di golf e badanti le pensione e tutti i diritti

Indirizzo

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Florence
50142

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Lunedì 09:00 - 17:00
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