Studio Legale avvocato Emma Maria Amato

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Svolgo attività di consulenza legale e di assistenza giudiziale prevalentemente in diritto del lavoro, della previdenza sociale, di famiglia e recupero crediti.

📌𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐑𝐈𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 maggio le nuove misure anti-Covid e stilato una mappa...
18/05/2021

📌𝐂𝐀𝐋𝐄𝐍𝐃𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐑𝐈𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 maggio le nuove misure anti-Covid e stilato una mappa per le riaperture. Ecco il calendario 👇

    “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. (Piero Calamandrei)
25/04/2021



“La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. (Piero Calamandrei)

📌𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 “𝐑𝐈𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄”Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per la gradual...
23/04/2021

📌𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 “𝐑𝐈𝐀𝐏𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄”
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Vediamo insieme le principali previsioni.
📍𝐏𝐫𝐨𝐫𝐨𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝'𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚
È prevista la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza.

📍𝐂𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢
È prevista l’introduzione delle cosiddette “𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐢 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
➡ Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di 6 mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.
➡ Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

📍𝐙𝐨𝐧𝐞 𝐠𝐢𝐚𝐥𝐥𝐞
Le zone gialle tornano dal 26 aprile con possibilità di spostamenti liberi all’interno della Regione.

📍 𝐒𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢
Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.
➡ Alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
➡ Dal 26 aprile al 15 giugno, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a 4 persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
➡Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune.
➡ Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

📍𝐂𝐨𝐩𝐫𝐢𝐟𝐮𝐨𝐜𝐨
Rimane dunque il divieto di circolazione per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità oltre le 22.

📍 𝐑𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐚
➡ A partire dal 26 aprile potranno riaprire anche di sera, soltanto in zona gialla, i ristoranti con servizio al tavolo all’aperto.
➡ Sempre in zona gialla, dal 1° giugno le attività di ristorazione saranno concesse anche al chiuso, ma soltanto fino alle 18.

📍𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐞 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̀
➡ Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e per almeno il 50% degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado.
➡ Nella zona rossa, l'attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75% degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza se sia necessario l'uso di laboratori o per assicurare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
➡ Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70% fino al 100% degli studenti.
➡ Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del I anno.

📍 𝐒𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨
➡ Dal 26 aprile in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
➡ La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

📍 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢
➡ In zona gialla potranno riaprire dal 26 aprile teatri e cinema al chiuso e all’aperto, fermo restando l’obbligo della mascherina e il distanziamento minimo di 1 metro tra le poltrone degli spettatori.
➡ La capienza consentita non può essere superiore al 50% e comunque non superiore alle 1.000 persone per gli spettacoli all’aperto e a 500 per quelli al chiuso.
❗Sono vietati i posti in piedi, anche durante i concerti.

📍 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢
➡ Dal 1° giugno, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP.
➡ La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata ed il numero massimo di spettatori non può superare i 1.000 per impianti all'aperto e 500 per impianti al chiuso.

📍𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐢 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐚, 𝐩𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐞, 𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐫𝐞
Dal 26 aprile in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

📍𝐅𝐢𝐞𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐠𝐧𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.

📍𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐢 𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨
Dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.

📌𝐑𝐄𝐃𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀: 𝐝𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞Da domani dal 7 aprile e fino al 30 aprile 2021 sa...
06/04/2021

📌𝐑𝐄𝐃𝐃𝐈𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀: 𝐝𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞
Da domani dal 7 aprile e fino al 30 aprile 2021 sarà possibile presentare richiesta tramite portale INPS per ottenere il sussidio del reddito di emergenza (cd. REM) per le mensilità di marzo, aprile e maggio. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid19 ed in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa.

Vediamo come funziona.
📍𝐍𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢
Il Decreto Sostegni ha modificato la regolamentazione del Rem prevedendo che esso verrà erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
➡ residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio (la norma non prevede una durata minima di permanenza);
➡ valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Isee;
➡ valore dell’Isee inferiore ad euro 15.000;
➡ valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore a 400/800 euro mensili (a seconda della composizione del nucleo familiare).

❗Per i nuclei familiari che vivono in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee.

📍𝐈𝐧𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀
Il beneficio non è compatibile:
➡ con le indennità COVID19 di cui all’art. 10 DL n. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport);
➡ con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
➡ con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
➡ con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

📍𝐍𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
Vi è la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni Naspi Dis-coll e che:
➡ abbiano Dsu in corso di validità, con valore dell’indicatore Isee, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro;
➡ chi ha terminato di beneficiare della Naspi o della Dis-coll risieda in Italia al momento di presentazione della domanda.

📍 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚
Il messaggio INPS n. 1368/2021 precisa che:
➡ il beneficio può essere richiesto all'INPS, esclusivamente online, a partire dal 7 aprile ed entro il 30 aprile 2021;
➡ la domanda potrà essere presentata esclusivamente online tramite il sito internet dell'Inps o i patronati;
➡ il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

📌𝐀𝐒𝐒𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐎: 𝐜𝐨𝐬'𝐞̀ 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚L’assegno unico e universale rientra nel Family Act e consiste, a partire da lugli...
31/03/2021

📌𝐀𝐒𝐒𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐔𝐍𝐈𝐂𝐎: 𝐜𝐨𝐬'𝐞̀ 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚
L’assegno unico e universale rientra nel Family Act e consiste, a partire da luglio, in una quota mensile, fino ad un massimo di 250 euro, erogata per ciascun figlio partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età (se studente o disoccupato).

Vediamo come funziona nello specifico.
📍𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢
L’assegno sarà destinato ai nuclei familiari composti da:
➡ lavoratori subordinati;
➡ lavoratori autonomi;
➡ percettori di misure di sostegno al reddito.

📍𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨
Il richiedente l’assegno deve:
⏺ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
⏺ essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
⏺essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
⏺ essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
❗Nel caso di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali, possono essere concesse specifiche deroghe.

📍𝐋'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞̀ 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐮𝐭𝐨
➡ per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
➡ per i figli successivi al secondo, con applicazione di una maggiorazione;
➡ per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21esimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica, professionale, corso di laurea, tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, purché registrato come disoccupato ed in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale;
➡ senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

📍𝐃𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨
La partenza del provvedimento è prevista a partire dal 1° luglio 2021.

📍𝐌𝐢𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨
L’ammontare dell’assegno dipende dalla condizione economica del nucleo familiare, individuata tramite ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.
È previsto il riconoscimento:
➡ di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
➡ di importo maggiorato in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità.

📍𝐀 𝐜𝐡𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐳𝐢𝐨
L’assegno spettante al nucleo familiare viene ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.
➡ In caso di separazione legale ed effettiva, di annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
➡ nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

📍𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
È concesso nella forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.
La prestazione è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.

📍𝐂𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢
L’importo percepito a titolo di assegno unico non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità.
❗Le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso all’assegno.

📍𝐀𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐞𝐧𝐧𝐢
L'assegno unico per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni, riconosciuto in misura inferiore rispetto a quello previsto in favore dei minori, può essere corrisposto in via diretta al figlio solo se questi è iscritto ad un corso professionale o di laurea, se svolge tirocinio o un'attività lavorativa retribuita con un importo annuale che non supera una certa soglia, se sono occupati nel servizio civile o se risultano in stato di disoccupazione e in cerca di un lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro.

📍𝐌𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨
È compatibile:
➡ con il reddito e con la pensione di cittadinanza, anche se ai fini della determinazione dell'ammontare si tiene conto della quota del beneficio di cittadinanza spettante ai minori;
➡ con gli aiuti erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli altri enti locali;
➡ con le borse lavoro che hanno lo scopo d'includere o avvicinare i disabili al mondo del lavoro.

❗La misura non preclude ai genitori di figli disabili di chiedere o calcolare prestazioni sociali agevolate, trattamenti di tipo assistenziale e altri benefici e prestazioni sociali previsti nello specifico per figli affetti da disabilità.

📍𝐌𝐢𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞
L’erogazione dell’assegno unico sopprimerà le seguenti misure:
➡ assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
➡ assegno di natalità;
➡premio alla nascita;
➡ fondo di sostegno alla natalità;
➡ detrazioni fiscali ex TUIR;
➡ assegno per il nucleo familiare.

📌𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐈: 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐍𝐍𝐈𝐓𝐀' 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐎, 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐈Il DL Sostegni, in vigore dal 23 ma...
29/03/2021

📌𝐃𝐄𝐂𝐑𝐄𝐓𝐎 𝐒𝐎𝐒𝐓𝐄𝐆𝐍𝐈: 𝐈𝐍𝐃𝐄𝐍𝐍𝐈𝐓𝐀' 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐎, 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐏𝐄𝐓𝐓𝐀𝐂𝐎𝐋𝐎 𝐄 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐈

Il DL Sostegni, in vigore dal 23 marzo, tra le varie, ha previsto 𝐮𝐧'𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐢𝐭𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐮𝐦 𝐝𝐢 𝟐.𝟒𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨 in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport. L’erogazione sarà automatica per chi ha già beneficiato dell’indennità una tantum di 1000 euro.
❗Il dl Sostegni abolisce i codici Ateco come criterio di erogazione dei bonus.

Per i lavoratori che beneficiano dell’indennità per la prima volta distinguiamo tra:
📍𝐒𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢
➡ dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
➡ in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞:
➡ cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
➡ non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto.

📍𝐃𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢
Trattasi di lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞:
➡ titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
➡ titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
➡ assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

📍𝐀𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢
Si riferisce ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19:
➡ lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
➡ lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
➡ lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo al 23 marzo 2021, già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile;
➡ incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
❗Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di:
⏺ contratto di lavoro subordinato (fa eccezione solo il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità);
⏺ pensione diretta.

📍𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨
Ovvero i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
𝙍𝙚𝙦𝙪𝙞𝙨𝙞𝙩𝙞:
➡ che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
➡ con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro

❗Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non possono essere cumulate tra loro, ma sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità. La domanda va presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 secondo le indicazioni fornite dall'Istituto con apposita circolare.

📍𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢
L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.
➡ La platea dei beneficiari è costituita dai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono ricomprese anche le eventuali collaborazioni coordinate e continuative, rese da lavoratori sportivi, scadute entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovate.
➡L’ammontare dell’indennità varia in base ai compensi percepiti relativamente all'attività sportiva nell’anno di imposta 2019 ed è pari a:
⏺ euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;
⏺ euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
⏺ euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.
➡ L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

📌𝐀𝐒𝐒𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀̀ - 𝐜𝐝. 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐁𝐄𝐁𝐄̀Da una settimana è online la procedura per presentare la domanda di assegno di na...
11/03/2021

📌𝐀𝐒𝐒𝐄𝐆𝐍𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐈𝐓𝐀̀ - 𝐜𝐝. 𝐁𝐎𝐍𝐔𝐒 𝐁𝐄𝐁𝐄̀
Da una settimana è online la procedura per presentare la domanda di assegno di natalità – cd. Bonus Bebè - per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Vediamo punto per punto come funziona.

📍𝐑𝐄𝐐𝐔𝐈𝐒𝐈𝐓𝐈
➡essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno;
➡residenza in Italia del genitore richiedente;
➡convivenza con il minore del genitore richiedente.

📍 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐎
Gli importi sono determinati in base a 3 fasce di ISEE e sono incrementati del 20% per ogni figlio successivo al primo:
➡ ISEE non superiore a 7.000 euro: 160 euro al mese per il primo figlio o 192 euro al mese per figli successivi al primo;
➡ ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro: 120 o 144 euro al mese;
➡ ISEE superiore a 40.000 euro: 80 euro mensili per il primo figlio o 96 euro mensili per i successivi;
➡ In assenza di ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda: 80 euro al mese, per il primo figlio, o 1.152 euro annui, dunque 96 euro al mese, per i figli successivi al primo. Se successivamente alla domanda viene presentato un ISEE valido l’importo del bonus bebè viene integrato della differenza eventualmente spettante dalla data di presentazione della DSU.
❗Non esiste più un tetto massimo di reddito per accedere al bonus (fino al 2019 il limite di reddito era fissato a 25.000 Euro).

📍 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐓𝐀
➡ L’assegno di natalità è concesso a domanda al compimento del settimo mese di gravidanza da parte della futura madre oppure alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di un minore.
➡ Deve richiederlo uno dei genitori, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare dopo l’adozione o l’affido.
➡ Decorre dal giorno di nascita o di ingresso in famiglia del bambino.
➡ Viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi.
❗In caso di domande presentate dopo il novantesimo giorno, il bonus bebè spettante decorre dal mese di presentazione della richiesta e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno.

📍𝐏𝐀𝐆𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎
La modalità di pagamento bonus bebè 2021 prevede singole rate mensili pagate direttamente al beneficiario dall’Inps con accredito mediante conto corrente, bonifico domiciliato o altre modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Il premio nascita può essere concesso in un’unica soluzione nei seguenti casi:
➡ compimento del settimo mese di gravidanza;
➡ nascita avvenuta (anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza);
➡ adozione di minorenne, nazionale o internazionale, e nei casi di affidamento preadottivo, nazionale o internazionale.
❗L’assegno di natalità è riconosciuto anche nel caso in cui, maturato il requisito del settimo mese di gestazione, si verifichi un’interruzione della gravidanza.

📍 𝐃𝐄𝐂𝐀𝐃𝐄𝐍𝐙𝐀, 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐑𝐔𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐄 𝐑𝐄𝐕𝐎𝐂𝐀
⏺ Si ha 𝐝𝐞𝐜𝐚𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 dal beneficio nei seguenti casi:
➡ decesso del figlio;
➡revoca dell’adozione;
➡ decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
➡ affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
➡ affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
⏺Si ha 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 nel caso di perdita di uno dei requisiti previsti per legge.
⏺ Si ha 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚 in presenza di motivazioni che rendevano impossibile usufruire della prestazione già in origine.

📍𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀
Occorre presentare la domanda entro 90 giorni dall’evento (nascita, adozione, affidamento). Per gli eventi già avvenuti dal 1° gennaio 2021, i 90 giorni decorrono dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del messaggio Inps). Le modalità sono:
➡ in via telematica, attraverso il portale web dell’Inps, effettuando l’accesso mediante il PIN Inps o le credenziali SPID di livello 2 o superiore, oppure con Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
➡ tramite il contact center integrato;
➡ rivolgendoti ai servizi gratuiti messi a disposizione dei patronati.

📌𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐑𝐎𝐒𝐒𝐀 ➡ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medes...
04/03/2021

📌𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐑𝐎𝐒𝐒𝐀
➡ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

➡Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

➡È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale

➡ Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

➡ Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

➡ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

➡ Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

➡Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

➡ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

➡Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24.
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza

📌 𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄➡ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli sp...
04/03/2021

📌 𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐀𝐑𝐀𝐍𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄
➡ È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

➡ È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

➡ lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi

➡ Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

➡ Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Indirizzo

Via Bolognese N. 2
Florence
50139

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+393292729257

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