26/06/2020
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DURANTE L'EMERGENZA COVID - 19
La Mediazione obbligatoria in caso di inadempimento contrattuale diventa condizione di procedibilità della domanda nelle controversie in materia di inadempimento obbligazioni contrattuali durante l’emergenza Covid – 19
La Camera dei Deputati, nella seduta del 25 giugno 2020, ha approvato in via definitiva la conversione in legge con modifiche del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 contenente, tra l’altro, disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile e mediazione obbligatoria.
In particolare, in sede di conversione, è stata prevista anche la modifica dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 13/2020).
Il comma 6-bis di tale norma ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza epidemiologica di cui al decreto legge stesso, sia sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Il nuovo comma 6-ter aggiunto dal Senato prevede che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all’emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta.
La Camera di Mediazione Nazionale Sede di Fiumicino è a disposizione per poter accogliere le istanze di mediazione di competenza del Tribunale di Civitavecchia