Studio Legale MOSCATTINI

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All’interno dello Studio Legale MOSCATTINI collaborano con la titolare diverse professioniste stimate ed apprezzate per la loro competenza delle quali ci si avvale per la risoluzioni di controversie che implichino l’apporto di una disciplina specifica

05/02/2026

Per i reati sessuali “meno gravi” (art. 609-bis, comma 3, c.p.) cade la presunzione di pericolosità che imporrebbe il carcere, rendendo possibile la sostituzione della pena col lavoro di pubblica utilità

In tema di pene sostitutive, la preclusione prevista dall’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 (fondata sull’inclusione del reato di violenza sessuale nell’art. 4‑bis ord. pen. e sulla presunzione di pericolosità che impone un periodo di osservazione scientifica intramuraria di almeno un anno) non opera quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante speciale della minore gravità del fatto di cui all’art. 609‑bis, comma 3, c.p. In tale ipotesi, il regime ostativo dell’art. 4‑bis viene meno e il giudice può procedere alla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero ulteriori pene sostitutive.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Presidente ACETO Aldo
Relatore GIORGIANNI Giovanni

ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 109 dep. Il 2 gennaio 2026

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 09/06/2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, applicava, su richiesta delle parti, nei confronti di Po.Lu. la pena di mesi undici di reclusione, sostituiti dalla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Va.Ax. a subire atti sessuali, in particolare dapprima poggiandole una mano sulla spalla, guardandola in modo allusivo e poi repentinamente faceva scendere la mano sul senso della predetta palpandolo.

2. Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione alla illegittima sostituzione della pena concordata con i lavori di pubblica utilità.

Deduce il Procuratore ricorrente la violazione della preclusione di cui all'art. 59, comma 1, lett. d) della legge 689/1981, atteso che la pena sostitutiva (lavori di pubblica utilità) è stata applicata in relazione al reato di cui all'art. 609-bis cod. pen. che non consente la sostituzione della pena concordata, giacché è compreso nel catalogo dei reati indicati all'art. 4 bis della legge 354/1975 (disposizione richiamata dall'art. 59, comma 1, lett. d) legge 689/1981), il che rappresenta condizione ostativa espressa alla sostituzione della pena irrogata.

3. È pervenuta memoria dell'avv. An.Pe., difensore dell'imputato, con la quale si contestano le ragioni poste a base del ricorso, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. che viene richiamata dall'ultimo periodo del comma 1-quater dell'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 al fine di escludere che, nell'ipotesi di applicazione della predetta circostanza, i benefici penitenziari possano essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della L. n. 354 del 1975. Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 139 del 2025, precisa che il delitto di violenza sessuale fa operare la preclusione di cui all'art. 59 L. n. 689 del 1981, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. Conclude la difesa rammentando che l'art. 59, co. 1, lett. d) della L. n. 689 del 1981richiama integralmente l'art. 4-bis ord. pen. (e dunque anche l'ultimo periodo del comma 1-quater), sicché le preclusioni non operano nel caso di reato di violenza sessuale attenuato dalla minor gravità, di cui al comma 3 dell'art.6 09-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Deve, anzitutto, essere ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Ed il Procuratore ricorrente ha censurato proprio la legalità della pena applicata su accordo delle parti, sostenendo che la pena detentiva concordata non poteva essere sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ostandovi la disposizione di cui all'art. 59 L. n. 689 del 1981 che preclude la sostituibilità della pena detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati previsti dall'art. 4-bis L. n. 354 del 1975.

Sul punto la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che "In tema di patteggiamento, la richiesta dell'imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l'obbligo di controllarne l'ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata" (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Terlizzi, Rv. 284961).

È stato altresì precisato che non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come invece stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti. Infatti, la richiesta di applicazione di pena detentiva da convertire, secondo l'accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a due richieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto l'applicazione di una pena concreta e individuata, determinata congiuntamente dagli interessati (Sez. 5, n. 1796 del 19/04/1999, Lo Bue, Rv. 213212).

1.2. Tanto premesso, l'art. 59 L. n. 689 del 1981, nel disciplinare le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, dispone, alla lettera d) del primo comma, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis L. n. 375 del 1954, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod. pen.

La Corte costituzionale, nella pronuncia n. 139 del 2025 con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 59 L. n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bisl. 26 luglio 1975, n. 354, ha spiegato che l'art. 4-bis L. n. 375 del 1954 prevede distinti regimi applicabili ai condannati per tre grandi "fasce" di reati, identificati rispettivamente dal comma 1 (prima fascia), dal comma 1-ter (seconda fascia) e dal comma 1-quater (terza fascia), e, per taluni reati, prevede un regime "misto", che comprende elementi della prima e della terza fascia.

Il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l'esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, presunta in via generale dall'ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna.

La ratio dell'esclusione degli imputati per i reati di cui all'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 dal novero dei possibili beneficiari delle pene sostitutive è, dunque, la presunzione di pericolosità del condannato autore dei reati contemplati dall'art. 4-bis, considerati di significativa gravità e produttivi di particolare allarme sociale; e il superamento di tale pericolosità presunta esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non è ordinariamente in grado di compiere e che il legislatore riserva di norma ad una fase di osservazione intramuraria del condannato.

Infatti, le alternative alle pene detentive previste dall'ordinamento penitenziario per i condannati per reati "ostativi" presuppongono di regola, giusta il disposto dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., l'avvio dell'esecuzione della pena con modalità intramuraria; al contrario, la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sin dall'inizio, il contatto con il carcere.

In particolare, l'art. 4-bis L. n. 375 del 1954 comprende il reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., inserendolo al comma 1-quater tra i reati c.d. di terza fascia, per i quali l'ammissione ai benefici penitenziari e alle misure alternative è possibile per i condannati solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della loro personalità, condotta collegialmente in carcere per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della medesima legge, salvo che nel caso in cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante del fatto di minore entità nella violenza sessuale, la cui applicazione - precisa la Consulta - renderebbe inoperante il regime ostativo di cui all'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 (v. Corte cost., sent. n. 139 del 2025, par. 6.1.2. pag. 14 e par. 8.2. pag. 20).

L'ultimo periodo del comma 1-quater dell'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 dispone, infatti, che "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata".

2. Ebbene, nel caso in esame, è stata riconosciuta, sulla base dell'accordo delle parti, la circostanza attenuante speciale della minore gravità del fatto ex art. 609-bis, comma 3, cod. pen. che rende, dunque, inoperante il regime preclusivo di cui all'art. 4-bis L. n. 354 del 1975 e consente la sostituibilità della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Di qui la infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025.

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2026.

Ecco qualche regola che anche i più giovani avvocati dovrebbero conoscere. Ai tempi in cui abbiamo cominciato noi, si ap...
17/01/2026

Ecco qualche regola che anche i più giovani avvocati dovrebbero conoscere. Ai tempi in cui abbiamo cominciato noi, si applicavano, ora ….🥹

IL GALATEO FORENSE
il mio Maestro mi insegnò

1) E' cortese manoscrivere una comunicazione (fax e posta normale) che non sia relativa a rapporti professionali ma tratti questioni personali.

2) I dattiloscritti vanno intestati “illustrissimo” o “pregiatissimo” (scrivere “colendissimo” è troppo affettato) oppure “gentile” se è destinataria un'avvocata; il nome e il cognome del mittente in calce, dove viene apposta la firma, non vanno preceduti da "avv." e non é elegante cancellare avv. dopo averlo fatto scrivere.

3) La prima volta che si ha occasione di scrivere ad un avvocato non conosciuto è cortese far precedere i saluti dalla frase “lieto dell'incontro professionale”.

4) Se con il Collega si hanno buoni rapporti è opportuno scrivere di pugno una parola di saluto e prima del testo, sempre di pugno, “caro Tizio”.

5) A Genova l'invio di raccomandata ad un Collega è stato sempre ritenuto offensivo perché presuppone sfiducia nel destinatario; ove sia assolutamente necessaria (quando?) la raccomandata è sempre consigliabile scusarsi in qualche credibile modo.

6) Sull'uso del telefono il mio Maestro, sin dai primi giorni, mi invitò a non chiamare gli avvocati tramite la segretaria in quanto, se lo avessi fatto, avrei commesso una mancanza di riguardo e di rispetto.

7) Se avessi fatto pratica presso qualche buzzurro che, ritenendosi troppo importante ed impegnato non perde tempo a telefonare personalmente, avrei forse ritenuto normale comportarmi allo stesso modo. Invece – avendo avuto l'esempio e l'insegnamento di tre eminenti Maestri Luca ed Enrico Ciurlo e Alfredo Biondi – ho sempre chiamato personalmente non solo i Colleghi (nel senso etimologico del termine: lego cum) ma anche i semplici iscritti all'albo, ai quali spetta – anche se con loro non "lego" - il titolo di avvocato perché hanno superato l'esame ed è stata deliberata la loro iscrizione.
E se eccezionalmente, trovando sempre occupato, prego la mia segretaria di comporre il numero le do disposizioni di passarmi la comunicazione appena la linea è libera o, al più tardi, quando la segretaria risponde pronto.
Dovrebbe essere facile per chiunque rendersi conto che chi ha programmato di chiamare il Collega, che potrebbe essere impegnato, deve stare in attesa che venga passata la linea.
Sino agli anni ottanta un solo iscritto all'albo, mio coetaneo (E.D.), mi faceva chiamare dalla segretaria; il suo Dominus molto autorevole e di me di gran lunga più anziano mi chiamava personalmente.

😎 Altre regole sono connesse all'uso del telefono.
Bisogna sempre riscontrare una telefonata richiamando appena possibile; se telefona un Collega e l'Avvocato non può essere distratto la segretaria deve essere istruita a dire che è fuori studio e se le è mancata la prontezza di accampare la scusa, deve dire che l'avvocato non risponde al telefono interno perché in riunione o sull'altra linea.
Sarà ipocrita ma è buona creanza come dare il buongiorno nelle scale incontrando un vicino al quale si farebbe volentieri una pernacchia.

9) Quando sono necessari incontri per trattare pratiche l'avvocato più giovane si reca dal più anziano; se non vi è stacco generazionale l'avvocato del debitore va da quello del creditore.

10) Anche se la pretesa di parità ha creato guasti irreparabili tenere conto del sesso prima che dell'età è atto da gentiluomo.

11) E' segno distintivo di appartenenza a vecchia scuola non lasciare il Collega al di là della propria scrivania ed è opportuno sedersi dalla sua parte per conferire in modo meno formale; se è più autorevole o più anziano è atto di doverosa deferenza.

12) In udienza penale chi ha motivi di fretta deve chiedere il consenso ai Colleghi presenti prima di formulare la propria istanza al giudice; non è solo problema di buona creanza ma è anche opportuno per evitare che, messo di fronte a più richieste confliggenti, il giudice, decida di attenersi al ruolo d'udienza: gli avvocati possono, invece, alla luce dei diversi impegni concordare le priorità.

13) Bisogna ricordare che l'udienza è pubblica e che non è né dignitoso né opportuno né qualificante trasformare l'aula in un mercato, accalcandosi intorno alla cattedra del giudice.
L'avvocato deve stare al suo posto, accostarsi solo per produrre documenti o per mostrarli al giudice sempre chiedendo l'autorizzazione ad avvicinarsi.

14) Sarebbe superfluo dire, se non vi fossero ormai molti scostumati, che il posto a sedere deve essere lasciato alle donne ed agli anziani, e, soprattutto, che non si possono occupare tre posti con la cartella e il soprabito.

15) L'uso della toga nelle udienze pubbliche in Tribunale è imposto dalla legge, che qualifica illecito disciplinare il non indossarla. E' deprecabile che i giudici non ne impongano sempre l'uso, anche in occasione delle cosiddette udienze filtro.
Gli avvocati dovrebbero volerla indossare come simbolo e bandiera ricordando che forma e sostanza sono un connubio quasi indissolubile e che, così come appare meno marziale il soldato che non indossa la divisa, appare meno autorevole l'avvocato senza toga che si confonde con imputati e testi.

16) Quando si deve chiedere un rinvio o uno slittamento di orario è necessario avvertire i Colleghi.

Ovviamente ho fatto riferimento solo alle regole di galateo essendo evidente che devono sempre essere rispettate le leggi e le norme deontologiche.

Avv. Aurelio Di Rella Tomasi Di Lampedusa *

"Queste considerazioni - antepone l'Autorevole autore del decalogo- sono dedicate ai giovani che vogliono conoscere quell'insieme di regole alle quali si attenevano gli avvocati, regole, tipiche del ceto forense, che si apprendono seguendo l'esempio di chi le applica, e che non sempre sono conoscibili a causa della penuria di Maestri.

E' connaturata a tutti gli esseri umani (fanno eccezione coloro nei quali l'individualismo è così esasperato da sconfinare nell'anarchia e nell'asocialità) la spinta ad identificarsi nel gruppo di appartenenza adottandone regole di comportamento e stili di vita.
L'osservanza ed il rispetto delle forme tipiche di una classe, di una categoria, di una etnia, di un qualsivoglia raggruppamento umano sono segni distintivi e rafforzano, nel bene e nel male, lo spirito identitario e il senso di appartenenza.

Se è normale che gli iscritti in larga parte si adeguino ai modelli comportamentali della generalità l'inosservanza dei quali caratterizza i bifolchi, gli Avvocati, quelli a cui compete la A maiuscola, i signori della professione, si distinguono per alcune "finezze" che presuppongono che la fase dell'apprendimento sia stata svolta in scuole di antico lignaggio.

Le regole dell'avvocatura genovese, in larga parte comuni al resto d'Italia spaziano dalla corrispondenza all'uso del telefono, dagli incontri tra avvocati al comportamento in udienza.

NdR - Ovviamente queste regole basilari, che costituiscono il codice stilistico del signori della professione forense, scritte nel secolo scorso dal Principe di Lampedusa, ultimo erede del Gattopardo, andranno adeguate ed adattate ai nuovi mezzi di comunicazione ed alle nuove tecnologie attualmente in uso agli Avvocati e poi bisogna anche capirle.
Grazie Maestro per avercele tramandate.

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