Studio Legale Chippari Avv.Patrizia

Studio Legale Chippari Avv.Patrizia Lo studio tratta controversie in materia di diritto civile (famiglia, successioni, locazioni,condominio, contrattualistica, infortunistica, lavoro), penale

Laureata presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù in Milano il 20.12.1994 con una tesi in materia di dirittio ecclesiastico (argomento: "La dispensa super rato nel Codice del 1983"). Da subito si è occupata della gestione stragiudiziale e giudiziale di sinistri stradali, collaborando con vari studi professionali. Contestualmente ha preso ad occuparsi di contrattualistica internazionale

, diritto internazionale, diritto societario, diritto penale dell'immigrazione e recupero del credito in favore di privati e di imprese. A tutt'oggi lo studio tratta controversie in materia di diritto civile (famiglia, successioni, locazioni, condominio, contrattualistica, infortunistica del lavoro, risarcimento danni sinistri stradali, responsabilità professionale in ambito medico, diritto societario, diritto fallimentare, diritto industriale, diritto sindacale e del lavoro), diritto amministrativo (ricorsi giurisdizionali avanti i TAR della Lombardia), diritto penale, diritto penitenziario, diritto minorile.

Intervista
11/08/2023

Intervista

03/02/2023

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Un tempo le vittime del Bullo, rientrate a casa, trovavano, quasi sempre, un rifugio sicuro, un luogo che le proteggeva dall’ostilità e dalle angherie dei compagni di scuola.
Oggi, invece, la tecnologia permette al Bullo di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con gli smartphone, pubblicati su qualche sito grazie ad internet.
Per denominare le azioni aggressive ed intenzionali, eseguite persistentemente attraverso strumenti elettronici (sms,mms, foto, video clip, e-mail, chat rooms, istant messaging, siti web, chiamate telefoniche), da una persona singola o da un gruppo, con il deliberato obiettivo di far male o danneggiare un coetaneo che non può facilmente difendersi, è stato proposto “cyberbullismo”
Ma vediamo cos’è il bullismo e le differenze con il cyberbullismo

BULLISMO

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell’Istituto.
• Generalmente solo il bullo, il gregario e il bullo-vittima compiono prepotenze.
• I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.
• Le azioni bullistiche vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenuti i fatti o ad amici frequentanti altre scuole limitrofe.
• Il bullismo raramente raggiunge forme di sadismo se non quando evolve nella criminalità minorile.
• Le azioni bullistiche avvengono durante l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.
• Media Disinibizione sollecitata dalle dinamiche del gruppo classe.
• Il bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali, rendendosi visibile.
• Presenza di feedback tangibili da parte della vittima ai quali il bullo non presta attenzione.
• Deresponsabilizzazione: “Stiamo scherzando”, “Non è colpa mia”

CYBERBULLISMO
• Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
• Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale o ha un basso potere sociale, può diventare un cyberbullo.
• I cyberbulli possono essere anonimi, fingersi anonimi e sollecitare l’inclusione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sa con chi sta interagendo.
• Il materiale cyberbullistico può essere diffuso in tutto il mondo.
• Le comunicazioni online possono essere particolarmente sadiche.
• Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
• Alta Disinibizione: i cyberbulli tendono a fare online ciò che non farebbero nella vita reale.
• La percezione di invisibilità da parte del cyberbullo: “Tu non puoi vedere me!”
• Mancanza di feedback tangibili sul proprio comportamento, “Io non posso vedere te”! e conseguente insufficiente consapevolezza degli effetti delle proprie azioni.
• Depersonalizzazione: Le conseguenze delle proprie azioni vengono ascritte alle “personas” o “avatars” create
ATTENZIONE: Il Bullo NON “lavora mai da solo”
Proviamo ad osservare un Bullo “in azione” in un contesto di bullismo:
- C’è il Bullo, vero e proprio, che agisce
- Ci sono i sostenitori del Bullo
- Ci sono i “neutrali”che guardano, assistono ma non fanno alcunchè
- Ci sono gli oppositori
- C’è la vittima
Ecco che il Bullismo è un fenomeno che ingloba più soggetti, in più e diverse qualifiche, più o meno gravi anche in riferimento a condotte delittuose e non solo a condotte biasimevoli socialmente.
APPROCCI E CONSIGLI
Le vittime: Non siete soli!!!!!
1) Rivolgetevi agli adulti: genitori, professori, psicologo scolastico
2) Se siete vittime di cyberbullismo è possibile rivolgersi anche alla polizia postale
3) NON CANCELLATE MAI ALCUNCHE’ DAI DISPOSITIVI
Gli adulti:
1) Osservate, ascoltate
2) Intervenite e rivolgetevi alle autorità pubbliche, denunciate i fatti
3) Fornite supporto psicologico mediante professionisti

08/06/2022

INDIVIDUARE i disturbi mentali ED INTRODURLI Nel processo penale

Nell’articolo “I disturbi mentali in criminologia e l’applicazione al processo penale” sono stati spiegati quali siano i disturbi che interassno in sede penale. Ma non tutti i disturbi mentali rilevano ai fini dell’imputabilità.
A grandi linee è possibile affermare che i disturbi che fanno scemare la capacità di intendere e volere sono:
° il ritardo mentale
° le demenze
° le psicosi
°la schizofrenia
°disturbo delirante
° disturbi mentali transitori
°disturbo del controllo degli impulsi
Ma come poter introdurre i disturbi mentali nel processo penale?
Il codice di rito non consente di sottoporre l’imputato a perizia psicologica pertanto è vietata la perizia psicologica sull’imputato (art. 220 c.p.p.) nonostante sia esplicitamente previsto
che il Giudice, nel comminare la pena, debba, oltre che motivare la sentenza, tener conto del “carattere” del reo, dei motivi a delinquere, delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Il divieto di perizia psicologica, rende, di fatto, l’organo giudicante privo dello strumento tecnico utile ad esprimere la sua valutazione.
Attraverso questo divieto il legislatore ha inteso da una parte tutelare l’imputato, impedendo che nell’indagine sulla sua personalità possano trovarsi elementi confirmatori della tesi accusatoria; dall’altra ha inteso evitare che, attraverso questa indagine, lo psicologo possa rintracciare “vie di fuga” dalla responsabilità.
Tuttavia, processualmente , nel processo ordinario, la perizia psichiatrica può essere richiesta anche prima della formulazione dell’imputazione, durante le indagini preliminari.
Di fatti, la perizia psicologica e/o psichiatrica potrebbe contribuire al processo penale spiegando il perché un soggetto potrebbe aver commesso un fatto, e non per stabilire se lo ha commesso o meno.
Orbene: Nel nostro ordinamento non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto quattordici anni (art. 97 c.p.) o chi era, per infermità, in tale stato di mente da escludere (art. 88 c.p.) o scemare grandemente (art. 89 c.p.) la capacità di intendere
e/o di volere.
Nel caso di minori tra quattordici e diciotto anni, l’imputabilità viene stabilita caso per caso.
La capacità di intendere è l’idoneità a comprendere e valutare le proprie azioni e omissioni, con particolare riferimento al loro disvalore e illecito.
La capacità di volere è la possibilità di scegliere in modo libero e autonomo di compiere o meno un reato.
Come emerge dalla lettura degli articoli in tema di imputabilità, la perizia, deve far riferimento al momento in cui è stato commesso il reato; deve identificare la sussistenza di una infermità in quel preciso momento; deve stabilire se quella infermità è in stretta relazione causale con l’evento reato.
La letteratura psicologica e psichiatrica in tema di imputabilità è sterminata. Con estrema semplificazione, oggi, si attribuisce valore di infermità totale a quadri psichici abnormi o gravemente disfunzionali, generalmente di tipo psicotico. In questi quadri è riscontrabile
un’effettiva e reale modificazione dello stato di coscienza, o a causa di una alterazione formale del pensiero o a causa di una sindrome allucinatoria, come è stato ampiamente spiegato nel precedente paragrafo.
In conclusione: in sede di indagini preliminari e in sede processuale è possibile chiedere una perizia psichiatrica onde consentire al perito di verificare l’esistenza al momento della consumazione del reato di disturbi mentali che hanno alterato o scemato la capacità di intendere e volere, ovvero attualmente incapacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo.
Un ultimo accorgimento: il patrocinatore deve essere in grado di saper cogliere gli elementi psicopatologici del proprio assistito onde poter redigere le istanze del caso in modo completo, corretto e proficuo. A tal fine si consiglia sempre di rivolgersi ad un criminologo ovvero ad una psichiatra forense.

23/04/2022

I disturbi mentali in criminologia ed applicazione al processo penale

Per affrontare tale argomento occorre partire dal presupposto che la maggior parte dei criminali è perfettamente normale, da un punto di vista psichiatrico; l’anormalità può essere ricercata in vari fattori concomitanti o univoci: insufficiente socializzazione, inadeguatezza dei valori-guida, carenza morale.
Posto ciò, il Codice Penale prevede il Vizio totale di mente e il Vizio parziale di mente.
Ma il concetto di infermità è più ampio di quello di malattia.
Per il Codice Penale, l’infermità è qualsiasi manifestazione patologica in grado di interferire sulla capacità di intendere e di volere. Si ha:
❖ VIZIO TOTALE DI MENTE: se l’infermità comporta la totale perdita delle capacità di intendere e volere;
❖ VIZIO PARZIALE DI MENTE: se l’infermità è parziale. Per aversi vizio di mente è sufficiente la parziale riduzione anche solo di una delle due funzioni.
In psichiatria, invece, si parla di DISTURBO MENTALE e non più di malattia mentale. L’American Psychiatric Association ha redatto il MANUALE DIAGNOSTICO E STATISTICO DEI DISTURBI MENTALI – oggi giunto alla V versione (DSM-V) per unificare a livello internazionale la terminologia psichiatrica.
E quali sono i disturbi mentali che rilevano in sede penale?
Il RITARDO MENTALE : caratterizzato da un deficit significativo rispetto alla media del funzionamento intellettivo comportante inadeguatezza o incapacità nell’adattamento sociale. Il ritardo mentale può essere:
- LIEVE: alcuni casi possono dipendere da fattori extra organici: grave indegenza, mancanza di stimoli. Sono persone che partecipano alla vita sociale (e possono avere un ruolo anche nell’attività criminale) ma per la loro vulnerabilità possono essere più facilmente vittime delle pressioni criminogenetiche del loro ambiente marginale. Possono essere autori di crimini dettati dall’impulsività;
- MODERATO: possono essere più che altro strumento della criminalità;
- GRAVE
- GRAVISSIMO: limitate possibilità di commettere reati
Le DEMENZE implicano un deterioramento dell’attività psichica dovuta a: o Demenza senile; o Demenza vascolare; o Pre-senile Alzheimer; o Da intossicazione alcolica o da stupefacenti; o Da trauma.
La DEMENZA è la perdita. I reati messi in atto da persone affetti da demenza sono per lo più legati allo scadimento dei freni inibitori e sono numericamente poco rilevanti
Le PSICOSI sono delle gravi patologie nelle quali la rilevante alterazione di molteplici funzioni psichiche impedisce l’integrazione con la realtà oggettiva. La PSICOSI è una sindrome psicopatologica caratterizzata dal distacco, più o meno accentuato, fino alla perdita del contatto con la realtà; non è specifica entità morbosa ma un insieme di sintomi (sindrome) che si manifestano nel corso di molte affezioni (es. schizofrenia, paranoia, etc…).
La SCHIZOFRENIA è uno dei più gravi disturbi psichiatrici. Tale disturbo comporta una forte alterazione delle funzioni psichiche. Nel DSM-V sono descritti dei sottotipi di schizofrenia
Il DISTURBO DELIRANTE (nel DSM-IV chiamati PARANOIA) è caratterizzato da un sistema delirante stabile, coerente e duraturo senza deterioramento della personalità. Altro tratto caratteristico è l’esasperazione del sentimento di certezza nei confronti dei propri convincimenti con assenza di senso critico. Vi sono varie forme:
- DELIRIO DA PERSECUZIONE: ci si ritiene vittime di ingiustizie. Fatti di poco conto vengono interpretati come gravi e profonde ingiustizie verso se stessi. Spesso si ricorre alla giustizia per denunciare i presunti malfattori e si giunge al DELIRIO DA QUERELA;
- DELIRIO MISTICO-RELIGIOSO: si atteggiano a profeti;
- DELIRIO EROTOMANICO: il soggetto è convinto di essere oggetto di attenzioni amorose da parte di un particolare individuo, spesso una star dello spettacolo;
- DELIRIO DI GELOSIA: il soggetto è infondatamente convinto che il partner gli sia infedele;
- PARANOIA INVOLUTIVA O PARAFRENIA: riguarda gli anziani afflitti da senso di persecuzioni di vicini o parenti. I reati che può compiere il paranoico sono: la calunnia, molestia, ingiuria, le offese fino ad arrivare all’omicidio del presunto persecutore.
DISTURBO DELL’UMORE L’umore rappresenta la disposizione a provare sentimenti piacevoli o spiacevoli. I DISTURBI DELL’UMORE riguardano la possibilità di andare da un estremo di gioia (euforia) al suo opposto di sofferenza e dolore (malinconia). L’Episodio Depressivo Maggiore può essere accompagnato da sintomi psicotici quali deliri congrui e allucinazioni
Può accadere che il depresso arrivi a togliersi la vita unitamente a quella dei suoi cari (omicidio –suicidio). Nei disturbi bipolari gli episodi depressivi si alternano in modo imprevedibile con quelli maniacali.
La MANIA è la situazione opposta alla depressione e comporta una grande euforia. Vi possono essere forme chiaramente maniacali e forme ipomaniacali (sintomi legati alla sola loquacità ed umore elevato). Lo stato maniacale, per la sua iperattività, può causare la commissione di reati quali: l’aggressione, ingiurie, vilipendio, guida spericolata. Ai fini criminologici è importante l’intervallo lucido.
I DISTURBI D’ANSIA sono anche denominati NEVROSI (stati di sofferenza soggettivi). Il disagio del nevrotico si esprime con modalità autoplastica o ego distonica (verso l’interno). Tra i disturbi d’ansia vi è il DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO: disturbo tipicamente cronico che si caratterizza con vere e proprie ossessioni. La nevrosi non è condizione che favorisca condotte criminose. Vi sono però delle eccezioni: delinquente con senso di colpa, cleptomane, disturbi compulsivi che sfociano nella violenza sessuale o pedofilia.
GLI STATI EMOTIVI E PASSIONALI non escludono né diminuiscono l’imputabilità. Tra i reati facenti parte di questo ambito vi sono i delitti d’impeto.
Diverso è il caso di DISTURBI MENTALI TRANSITORI per i quali è prevista una minore imputabilità: La discriminante tra semplice stato emotivo e disturbi mentali transitori è dato dai seguenti elementi:
* Alterazione della coscienza durante la commissione del fatto;
▪ Frattura nei confronti della realtà;
▪ Perdita della memoria del fatto.
I DISTURBI DI PERSONALITA’ si riferiscono a modelli abituali di comportamento che deviano marcatamente rispetto alle aspettative culturali dell’ambiente in cui si vive. Vi sono due parametri per riconoscerli:
• CARATTERE ABNORME;
• GIUDIZI DI VALORE NEGATIVI DA PARTE DELLA SOCIETA’.
I disturbi di personalità più significativi e rilevanti nell’ambito penale ai fini dell’imputabilità sono:
➢ DISTURBO SCHIZOIDE DI PERSONALITA’: distacco dalle relazioni sociali, gamma ristretta di espressioni emotive, freddezza, attività solitarie. Spesso è autore di reati violenti (rapina, omicidio, violenza carnale), è indifferente alle razioni altrui (omicidio a freddo dei killer);
➢ DISTURBO PARANOIDE DI PERSONALITA’: diffidenza e sospettosità pervasive nei confronti della gente che possono anche condurre al delirio di querela. Affini sono poi le personalità fanatiche le quali si possono riscontrare tra i terroristi e gli adepti di culti religiosi (es. suicidi collettivi);
➢ DISTURBO ISTRIONICO DI PERSONALITA’: si comportano in modo drammatico, raccontano molte bugie, spesso sono mitomani;
➢ DISTURBO ANTISOCIALE DI PERSONALITA’: spesso sono inosservanti dei diritti altrui. Già da ragazzi compiono atti vandalici e sono ribelli. Fanno abituale ricorso ad alcol e droghe. Facilmente sono inseriti in ambienti di sottocultura giovanili;
➢ DISTURBO SADICO DI PERSONALITA’: tipico di chi desidera, per il proprio gusto, infliggere sofferenza negli altri. Autori di feroci torture;
➢ DISTURBO ESPLOSIVO INTERMITTENTE: ricorso a reazioni imprevedibili e molto violente (lesioni, percosse, ingiurie).
DISTURBI del CONTROLLO degli IMPULSI
❖ CLEPTOMANIA: incapaci di resistere all’impulso di rubare (spesso donne);
❖ PIROMANIA: tendenza a provocare intenzionalmente incendi;
❖ DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: tendenza impulsiva a spendere forti somme di denaro al gioco;
❖ DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE: paura fobica di prendere peso.
- Bulimia: esiste una associazione tra bulimia e cleptomania.
PARAFILIE, DEVIANZE SESSUALI E DELITTI SESSUALI
Le PARAFILIE sono particolari disturbi psichici che attengono elusivamente alla sfera sessuale; hanno come caratteristica quella di ricorrere a fantasie o comportamenti che vanno al di là di quelli che sono abituali schemi per conseguire l’eccitazione sessuale. Tra le principali, incidenti sul piano penale, vi sono:
▪ PEDOFILIA (di solito cronica e più frequente tra gli uomini);
▪ GERONTOFILIA;
▪ ZOOFILIA;
▪ COPROLATIA TELEFONICA;
▪ FROTTEURISMO;
▪ NECROFILIA;
▪ ESIBIZIONISMO;
▪ VOYERISMO;

Contatto rapido con whatsapp
09/03/2022

Contatto rapido con whatsapp

Corso d'alta formazione in bullismo e cyberbullismo
14/04/2021

Corso d'alta formazione in bullismo e cyberbullismo

ISCRIZIONE ALL'ALBO CRIMINOLOGI
30/11/2020

ISCRIZIONE ALL'ALBO CRIMINOLOGI

Avv.Patrizia Chippari, Criminologa
25/10/2020

Avv.Patrizia Chippari, Criminologa

17/03/2019

Il Tribunale che vede quali parti dei suoi procedimenti i bambini e gli adolescenti si chiama TRIBUNALE PER I MINORENNI e non TRIBUNALE DEI MINORENNI o TRIBUNA

Non occorre recarsi all'ufficio di Igiene, asl o quant'altro: il certificato vaccinale è a casa, nel fascicolo sanitario...
14/02/2018

Non occorre recarsi all'ufficio di Igiene, asl o quant'altro: il certificato vaccinale è a casa, nel fascicolo sanitario elettronico. Un click ed è pronto

Obbligo vaccinale: come scaricare l’elenco delle vaccinazioni dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli

Indirizzo

Via Della Ferriera 13
Figino Serenza
22060

Orario di apertura

Lunedì 14:30 - 18:30
Martedì 14:30 - 18:30
Mercoledì 14:30 - 18:30
Giovedì 14:30 - 18:30
Venerdì 14:30 - 18:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Chippari Avv.Patrizia pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Chippari Avv.Patrizia:

Condividi