17/07/2020
Il soggetto che richiede il GRATUITO PATROCINIO deve avere un reddito imponibile a fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 11.493,82. Questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. Il redditto dell’istante, dunque, si cumula con quello dei familiari conviventi.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale (senza alcun cumulo con quello dei familiari conviventi) quando la causa ha oggetto diritti della personalità oppure nelle cause instaurate contro soggetti familiari (es. procedimenti di separazione o divorzio giudiziale).
Deroghe ai limiti di reddito
La legge prevede delle eccezioni al limite reddituale necessario per accedere al gratuito patrocinio. Ed invero:
la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti.
Come si presenta la richiesta di gratuito patrocinio?
Per accedere al Gratuito Patrocinio occorre presentare un’apposita istanza alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine competente, cioè quella del luogo in cui:
ha sede l’autorità giudiziaria davanti al quale è pendente il processo;
l’autorità giudiziaria competente a conoscere nel merito se il processo non è ancora iniziato;
quella del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato oppure dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente oppure per via telematica (gratuito patrocinio telematico).
La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:
la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con i relativi codici fiscali;
una specifica autocertificazione da parte dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione;
l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
Quali documenti allegare alla domanda di Gratuito Patrocinio?
All’istanza di Gratuito Patrocinio vanno allegati i documenti fiscali da cui risultano i redditi del richiedente e cioè: dichiarazione dei redditi dell’ultimo anno, l’Isee, il Cud, attestazione di disoccupazione, o ogni documenti utile a provare la situazione di difficoltà economica.
L’istanza sarà esaminata dal Consiglio dell’Ordine, che valuterà la sussistenza dei presupposti richiesti (legge 29 marzo 2001, n. 134) e la non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere. Deciderà entro un termine di 10 giorni con una delibera di ammissione o di rigetto.
In caso di rigetto, l’stanza può essere nuovamente presentata al giudice competente per il giudizio, che deciderà con decreto.