Studio Legale Fersini

Studio Legale Fersini Opera nel settore del diritto amministrativo. Si occupa anche di diritto del lavoro e diritto civile legato al diritto amministrativo.

24/07/2023

LA FORMAZIONE UTILE PER CHI LA FA
Appena concluso il mio ciclo di lezioni, iniziato il mese scorso, per un'azienda ravennate in materia di contratti pubblici.
Esperienza utile soprattutto per me perché mi ha consentito (se non costretto) di studiare sistematicamente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, fare le analogie e le differenze con il vecchio Codice, analizzare luci e ombre (più luci che ombre), trattare temi all'apparenza meno "avvocateschi" (esempio: metodo di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta) ma in realtà importanti anche per noi avvocati.
Insomma bella opportunità.
Esperienza che conferma il mio giudizio sostanzialmente positivo sul nuovo Codice.

13/07/2023

REATI TRIBUTARI E REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, con ordinanza 12.7.2023, n.232 ha accolto le tesi del sottoscritto in tema di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo ad un cittadino extracomunitario condannato per reati tributari ed associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questi reati.
Il provvedimento si appalesa carente dal punto di vista motivazionale (in ordine alla pericolosità sociale) ed istruttoria (in ordine ai legami familiari ed affettivi sul territorio nazionale).
Il ricorso è perciò accolto in sede cautelare.
Un caso che mi ha dimostrato l'esistenza dei tanti punti di contatto tra diritto amministrativo e diritto penale.

07/06/2023

Con sentenza 7.6.2023, n.9570 il TAR Lazio, V Sezione Bis ha accolto le tesi del sottoscritto e della collega Alessia Molinari circa la sostanziale violazione dell'art.10 bis della legge 241/1990 in materia di diniego della cittadinanza.
Il provvedimento di diniego era motivato da presunta insufficienza di redditi, quando in realtà si era dimostrato già in fase procedimentale che non erano stati considerati i redditi prodotti all'estero.
Ottima conclusione per una donna che merita essere nostra concittadina ma che per un mero ingiustificsto accanimento burocratico non le è stato concesso.

Interessante sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 16.5.2023 n.650 in tema di diversa localizzazione della costruzione.Si ...
17/05/2023

Interessante sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 16.5.2023 n.650 in tema di diversa localizzazione della costruzione.
Si tratta di un'abitazione costruita negli anni '70 su un'area appartenente al patrimonio disponibile di un Comune della provincia di Lecce adiacente alla particella di proprietà privata.
Il Comune nel 2021 ha disposto la demolizione dell'abitazione.
Il TAR Lecce ha accolto il ricorso in quanto l'errore nella localizzazione è stato commesso non in fase di esecuzione ma già in sede di rilascio del titolo edilizio.
L'amministrazione comunale avrebbe, dunque, dovuto annullare ex art.21 nonies della legge 241/1990 la concessione edilizia (ricorrendone i presupposti) anziché ordinare direttamente la demolizione.
È stata una causa molto interessante.

ESCLUSIONE ILLEGITTIMA DALLA GRADUATORIA:CONDANNA ALLE SPESEIl caso del bimbo escluso dalla graduatoria della scuola del...
17/01/2023

ESCLUSIONE ILLEGITTIMA DALLA GRADUATORIA:CONDANNA ALLE SPESE
Il caso del bimbo escluso dalla graduatoria della scuola dell'infanzia si è concluso con la soccombenza virtuale e condanna alle spese del Comune.
Con sentenza 16.1.2023, n.16 il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, ha accolto le tesi del sottoscritto e dei colleghi Filippo Del Torto e Anna Di Russo confermando quanto già statuito in sede di cautelare dichiarando, da un lato, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse (essendo stato il bimbo ammesso in soprannumero alla scuola per l'infanzia in ottemperanza dell'ordinanza cautelare), dall'altro, la soccombenza virtuale in quanto "l’originaria esclusione del minore dalla graduatoria scolastica risulta essere illegittima (come già rilevato in sede di ordinanza cautelare n. 406/2022), stante la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione, certamente imposto dalle previsioni del Bando che consentivano l’invio dell’e-mail all’indirizzo del Comune anche da parte di coloro non in possesso di un indirizzo p.e.c.".

05/12/2022

ELENCO PREFETTIZIO DEI "VIGILANTES" E PRECEDENTI PENALI

Il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, con sentenza 5.12.2022 n.971 ha accolto le tesi del sottoscritto.
Si trattava del diniego dell'iscrizione all'elenco prefettizio di cui al DM 6.10.2009 in quanto l'istante aveva riportato nel 2012 condanna di patteggiamento ex art.444 c.p.p. per ricettazione.

Nell'accogliere le tesi del sottoscritto il giudice amministrativo bolognese rileva che la condanna per ricettazione di cui all’art. 648 c.p. non è ricompresa dal citato art 11 t.u.l.p.s. né tra quelle ostative né tra quelle sottoposte a valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

Prosegue il TAR stabilendo che seppure è innegabile che ai sensi dell'art.11 comma 2 possono rilevare ai fini della buona condotta persino condotte non costituenti reato e dunque ovviamente condanne non ricomprese nel comma 1, tuttavia "l’Amministrazione è comunque tenuta ad indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposto per la formulazione del giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo".

Nel caso di specie ritiene il Collegio come la Prefettura non abbia indicato le circostanze idonee a supportare il giudizio di non affidabilità, non potendosi all’uopo dare rilievo unicamente alla condanna riportata nel 2012, secondo un rigido automatismo non previsto dalla legge.

Il ricorso è pertanto accolto.

ESENZIONE IMU: NON DIPENDE DAL NUCLEO FAMILIARECon sentenza 13.10.2022 n.209 la Corte Costituzionale (redattore Prof. Lu...
14/10/2022

ESENZIONE IMU: NON DIPENDE DAL NUCLEO FAMILIARE
Con sentenza 13.10.2022 n.209 la Corte Costituzionale (redattore Prof. Luca Antonini) ha stabilito che se la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo.
È quindi illegittima la norma di legge laddove utilizza il riferimento al nucleo familiare per negare tale beneficio.
Tale riferimento, infatti, determina un'evidente discriminazione tra le perso e coniugate rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore.
La Corte Costituzionale prosegue che non possono essere invocate le norme civilistiche sull'obbligo di coabitazione in quanto nella realtà di oggi è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale.
In sintesi i coniugi che abitano in Comuni diversi devono poter godere dell'esenzione IMU per la prima casa per entrambi gli immobili.

07/09/2022

DIRIGENZA SANITARIA E RIPARTO DI GIURISDIZIONE
La selezione per l'affidamento dell'incarico di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico.
La giurisdizione spetta, pertanto, al giudice ordinario.
Lo afferma il TAR Campania, Salerno, Sez. III, 1.9.2022,n.2296.

20/08/2022

CITTADINANZA E PRECEDENTI PENALI DEI FAMILIARI

Con sentenza n.7271 del 18.8.2022 il Consiglio di Stato, Sezione III, ha accolto le tesi del sottoscritto in materia di cittadinanza.
Si tratta del caso di una signora albanese cui era stata negata la cittadinanza in quanto i figli conviventi avevano precedenti penali, ancorché risalenti.

Il TAR Lazio diede ragione al Ministero dell'Interno sulla base della considerazione che il comportamento di alcuni componenti del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità dell’interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale.

Il Consiglio di Stato ha rovesciato la decisione dei giudici amministrativi romani statuendo che "come dedotto dall’appellante nel primo motivo di impugnazione, siffatto ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulti in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale.

Non si esclude naturalmente che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia"

12/05/2022

CONCESSIONI BALNEARI: SI RICOMINCIA
Con le decisioni n.17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si riteneva che la questione relativa all'applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari fosse definitivamente chiusa.
Il TAR Puglia, Lecce, Sez. I, con ordinanza 11.5.2022 n.743 ha riaperto la questione ponendo alla CGUE ben 9 quesiti.
Non è chiaro quali effetti possa avere tale ordinanza sulla redazione di una legge di riordino del demanio marittimo.
La mia netta sensazione è che tale ordinanza sarà assurta dal legislatore nazionale quale alibi per continuare a scegliere di non scegliere.
Staremo a vedere.

14/04/2022

PRECEDENTI PENALI RISALENTI ED INSERIMENTO ELENCO PREFETTIZIO EX DM 9.10.2009
Il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, con ordinanza 14.4.2022, n.214 ha accolto il ricorso cautelare patrocinato dal sottoscritto.
Si trattava di un diniego all'inserimento nell'elenco prefettizio per gli addetti alla sicurezza durante gli eventi e gli spettacoli nei confronti di una persona che nel 2012 aveva ottenuto una pronuncia ex art.444 c.p.p. per ricettazione.
Nonostante tale reato non rientrasse tra quelli ostativi contemplati dal TULPS e nonostante la notevole risalensa nel tempo, la Prefettura aveva ritenuto di negare l'iscrizione.
I giudici amministrativi nell'accogliere il ricorso hanno invitato l’Amministrazione intimata al riesame della posizione dell’ interessato secondo un giudizio prognostico articolato all’attualità.

Interessante e recente sentenza del TAR Lazio sul ruolo dei Comuni nel procedimento di autorizzazione per la realizzazio...
21/02/2022

Interessante e recente sentenza del TAR Lazio sul ruolo dei Comuni nel procedimento di autorizzazione per la realizzazione di impianti a biometano.

IMPIANTO BIOMETANO E LESIVITÀ DEL PARERE DEL COMUNE Interessante sentenza del TAR Lazio, Sezione II quater del 27 dicembre 2021 n.13503 in ordine alla ...

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