21/01/2022
La Procura di Bergamo emette una nota con il fine di armonizzare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell'emanazione del Protocollo condiviso per il contenimento del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro.
Come noto a partire dal 4 maggio 2020 tutte le imprese sono tenute all'osservanza dei contenuti del protocollo condiviso, del 24 aprile 2020, per il contenimento del contagio, pena le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, co. 1 e 2, del d.l. 19/2020.
Ora, nel caso in cui la violazione del protocollo condiviso consista in un fatto punito anche dalla legge penale, non vi sarà alcuna applicazione delle predette sanzioni amministrative e la notizia verrà trasmessa alla procura competente che aprirà un procedimento. Negli altri casi invece, la nota evidenzia che per l'irrogazione delle sanzioni il decreto richiama la procedura di cui alla l. 689/81, di talché risulterebbe precluso agli organi accertatori la possibilità di prescrivere l'adozione di misure di adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni contenute nel Protocollo condiviso.
Secondo la Procura di Bergamo, tale previsione non sarebbe in linea con la finalità di prevenzione a cui è ispirata la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto al fine di armonizzare l'apparato normativo vigente in materia, la nota ritiene consigliabile reperire nelle misure previste dal Protocollo condiviso i precetti contenuti nel d.lgs. 81/2008, il quale attraverso il richiamo all'art. 20 d.lgs. 758/1994 operato dall'art. 301, permetterebbe, in caso di inadempimento alle misure indicate nel Protocollo condiviso e contemporaneamente alle norme contenute nel d.lgs. 81/2008, agli organi accertatori di sanzionare il trasgressore e contemporaneamente impartire le prescrizione per l'adeguamento e regolarizzazione della situazione non conforme.
La nota, infine, con fine esemplificativo propone:
in relazione al punto 1 del Protocollo condiviso (INFORMAZIONE), si contesti al datore di lavoro la violazione ex art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 81/2008: per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse un'adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
in relazione al punto 4 (PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA), si contesti al datore di lavoro la violazione dell'art. 63, co. 1, in combinato disposto con l'art. 64, co. 1, lett. d) e l'all. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia;
in relazione al punto 5 (PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI), si contesti al datore di lavoro la violazione dell'art. 18, co. 1, lett. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
in relazione al punto 6 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), si contesti al datore di lavoro, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18, co. I, lett. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. La nota sul punto richiama altresì l'art. 16 d.l. 18/2020.