Orlandini Studio Legale

Orlandini Studio Legale Avvocato Penalista d'Impresa Esperto in responsabilità amministrativa degli Enti (d.lgs. 231/2001)

01/10/2022

Responsabilità degli Enti ex d.lgs. 231/2001.

La Sezione IV della Suprema Corte di , con la sentenza n. 34936, ha rigettato il ricorso di una società, ritenuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies d.lgs. 231/2001, confermando la sanzione di circa 25.000 euro.

In estrema sintesi, la società è stata ritenuta priva di un'idonea organizzazione volta a impedire l'accadimento di sul .

La stessa inoltre non aveva provveduto alla completa formazione del personale.

Infatti non va dimenticato che la formazione è alla base di una corretta prevenzione in azienda degli infortuni.

Inoltre, qualora la società avesse provveduto a dotarsi di un Modello Organizzativo, avrebbe probabilmente evitato l'evento sulla base dei numerosi presidi che questo prevede, come per esempio la nomina di un Organismo di Vigilanza.

A volte basta investire pochi denari per evitare esborsi futuri assai maggiori.

I confronti politici sempre più spesso rischiano di finire sotto la lente degli organi giudiziari. In questo caso a sent...
27/09/2022

I confronti politici sempre più spesso rischiano di finire sotto la lente degli organi giudiziari. In questo caso a sentirsi lesa nella sua reputazione è Marcella Zappaterra, capogruppo del Partito democratico in Regione Emilia-Romagna.

La consigliera mi ha chiesto di assisterla dopo che il vicesindaco di aveva pubblicato sui social alcune affermazioni.

Dopo la relativa , la procura estense ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. Ora si è tenuta la prima udienza per diffamazione.

Vedremo il prosieguo. Se posso dare un consiglio extra-professionale, a volte basta un attimo di pazienza per evitare che una discussione finisca in !

Aperto il processo contro il vicesindaco per delle parole di troppo usate in una diretta Facebook nei confronti della consigliera regionale dem

Corte costituzionale, Silvana Sciarra è la nuova presidente
20/09/2022

Corte costituzionale, Silvana Sciarra è la nuova presidente

Sciarra è la prima donna eletta giudice costituzionale dal Parlamento. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bari, con una tesi in Diritto...

ACCREDITAMENTO. IL MODELLO ORGANIZZATIVO: UN VANTAGGIO?C’è una importante novità in tema di accreditamento delle struttu...
21/06/2022

ACCREDITAMENTO. IL MODELLO ORGANIZZATIVO: UN VANTAGGIO?

C’è una importante novità in tema di accreditamento delle strutture sanitarie private.

La Regione Emilia-Romagna ha introdotto di recente un nuovo criterio, non obbligatorio, per l'accreditamento.

Tra i requisiti per l’ospedale privato o per la casa di cura viene elencato ora anche il Modello Organizzativo.

Si tratta di uno strumento utile in tema di trasparenza e legalità, che va a “rafforzare” la “reputazione” della struttura accreditata.

La delibera della giunta regionale in questione (la n. 886 del 06/06/2022), infatti, a pagina 17 afferma che "la sua applicazione è da intendersi come ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato dell’ente accreditato che opera per il SSN ...".

L'adozione del Modello Organizzativo, dovrebbe sostituire la sottoscrizione dei cd patti di integrità.

Nel documento, infatti, a pag. 18, si legge: "...Sempre nell’ottica di garantire l’affidabilità del soggetto richiedente l’accreditamento e di assicurare che la struttura sanitaria operi nel rispetto della legalità, si ritiene necessario prevedere misure di prevenzione della corruzione, individuando ulteriori strumenti a sostegno di legalità, trasparenza e contrasto ad ogni forma di illegalità, per tutti quei soggetti privati accreditati che non si siano dotati di un modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che non rientrino nell’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza come chiarito dalle delibere ANAC sopra richiamate. In particolare, si intende prevedere la sottoscrizione di patti di integrità...".

Vedo con favore questa introduzione. Non si tratta infatti di un ulteriore inghippo burocratico, al contrario. Un Modello Organizzativo redatto in modo opportuno permette alla struttura sanitaria di cautelarsi da diversi punti di vista: rispetto a eventuali sanzioni, facilita il controllo sui processi sensibili, protegge da possibili frodi.

Non solo, come detto, il Modello Organizzativo consegna all’azienda un indiscutibile vantaggio in termini di trasparenza percepita, sia da parte delle pubbliche amministrazioni che degli utenti.

A   ho difeso una persona accusata d     aggravataIl pubblico ministero ne aveva chiesto la condanna a 3 anniIl collegio...
27/05/2022

A ho difeso una persona accusata d aggravata

Il pubblico ministero ne aveva chiesto la condanna a 3 anni

Il collegio del ha accolto la mia tesi difensiva e lo ha assolto

Qui l'esito del raccontato dal .Ferrara

01/02/2022

Entra in vigore la legge 238/2021 che, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, agli art. 20 e 21 modifica alcuni ...

30/01/2022

Scoperti dall’elicottero nella serra di ma*****na, liberati...

26/01/2022

A poco più di un anno dalla scoperta dell'esistenza del virus sul territorio italiano in molti ancora si chiedono se il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile nel caso in cui un lavoratore contragga l'infezione da Covid-19. La risposta è affermativa, in considerazione del fatto che il...

Succede a  Assistevo un cittadino per un ricorso contro due sanzioni per violazione al  L’automobilista era stato sanzio...
25/01/2022

Succede a

Assistevo un cittadino per un ricorso contro due sanzioni per violazione al

L’automobilista era stato sanzionato per condotta negligente per aver investito un ciclista (fatto per il quale ci sarà un processo penale)

Il giudice ha accolto la mia tesi: mi ero accorto che il funzionario del Comune costituitosi in giudizio per resistere al ricorso in nome dell’amministrazione comunale non era legittimato a farlo. E questo perché, come invece prevede la legge, non aveva una apposita delega

Una recentissima sentenza del gdp mette a rischio tutte le contravvenzioni elevate dalla polizia municipale e, di conseguenza, entrate per centinaia di migliaia di euro nelle casse comunali

La Procura di Bergamo emette una nota con il fine di armonizzare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro...
21/01/2022

La Procura di Bergamo emette una nota con il fine di armonizzare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell'emanazione del Protocollo condiviso per il contenimento del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Come noto a partire dal 4 maggio 2020 tutte le imprese sono tenute all'osservanza dei contenuti del protocollo condiviso, del 24 aprile 2020, per il contenimento del contagio, pena le sanzioni amministrative previste dall'art. 4, co. 1 e 2, del d.l. 19/2020.
Ora, nel caso in cui la violazione del protocollo condiviso consista in un fatto punito anche dalla legge penale, non vi sarà alcuna applicazione delle predette sanzioni amministrative e la notizia verrà trasmessa alla procura competente che aprirà un procedimento. Negli altri casi invece, la nota evidenzia che per l'irrogazione delle sanzioni il decreto richiama la procedura di cui alla l. 689/81, di talché risulterebbe precluso agli organi accertatori la possibilità di prescrivere l'adozione di misure di adeguamento dei luoghi di lavoro alle precauzioni contenute nel Protocollo condiviso.
Secondo la Procura di Bergamo, tale previsione non sarebbe in linea con la finalità di prevenzione a cui è ispirata la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Pertanto al fine di armonizzare l'apparato normativo vigente in materia, la nota ritiene consigliabile reperire nelle misure previste dal Protocollo condiviso i precetti contenuti nel d.lgs. 81/2008, il quale attraverso il richiamo all'art. 20 d.lgs. 758/1994 operato dall'art. 301, permetterebbe, in caso di inadempimento alle misure indicate nel Protocollo condiviso e contemporaneamente alle norme contenute nel d.lgs. 81/2008, agli organi accertatori di sanzionare il trasgressore e contemporaneamente impartire le prescrizione per l'adeguamento e regolarizzazione della situazione non conforme.
La nota, infine, con fine esemplificativo propone:
in relazione al punto 1 del Protocollo condiviso (INFORMAZIONE), si contesti al datore di lavoro la violazione ex art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 81/2008: per non aver provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse un'adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
in relazione al punto 4 (PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA), si contesti al datore di lavoro la violazione dell'art. 63, co. 1, in combinato disposto con l'art. 64, co. 1, lett. d) e l'all. IV punto 1.1.6.: per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia;
in relazione al punto 5 (PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI), si contesti al datore di lavoro la violazione dell'art. 18, co. 1, lett. f): per non aver richiesto l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
in relazione al punto 6 (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE), si contesti al datore di lavoro, in caso di mancata fornitura dei DPI previsti dal Protocollo condiviso, la violazione dell'art. 18, co. I, lett. d): per non aver fornito ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. La nota sul punto richiama altresì l'art. 16 d.l. 18/2020.

Chiuse le indagini sui lavori allo Stadio Paolo Mazza
20/01/2022

Chiuse le indagini sui lavori allo Stadio Paolo Mazza

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