14/12/2024
LA TRASCRIZIONE DELL’ACCETTAZIONE DI EREDITÀ
Quando comprate un immobile da chi ne è proprietario per successione ereditaria, e non sono passati vent’anni dall’apertura della successione, verificate sempre, attraverso il vostro notaio di fiducia, che il proprietario sia munito della trascrizione dell’accettazione di eredità e, in particolare, che in questa sia indicato l’immobile che vi interessa.
Accade sovente, infatti, che i proprietari di immobili ereditari siano muniti di trascrizioni di accettazioni di eredità incomplete, ossia prive dell’indicazione di tutti gli immobili avuti per successione, ma portanti solo l’indicazione di quelli che sono stati già venduti per primi. In tal caso, l’effetto pubblicitario della trascrizione dell’accettazione di eredità si realizza solo per gli immobili che sono stati indicati nella trascrizione stessa, ma non anche per quelli che sono stati omessi.
Questi ultimi, pertanto, sono esposti al grave rischio che eventuali creditori del de cuius, dei quali non si sa nulla (es. Agenzia delle Entrate), o eventuali eredi sconosciuti, diversi da chi appare erede e proprietario, possano rivalersi vittoriosamente sugli immobili stessi - incluso il vostro, se omesso nella trascrizione - anche dopo la loro eventuale vendita con atto notarile, con conseguente grave danno economico per gli acquirenti, ossia grave danno economico per voi. Rischio che, invece, non sussiste nel caso in cui l’immobile che intendete acquistare è indicato nella trascrizione dell’accettazione di eredità del proprietario-venditore.
Alcuni, invero, sostengono che l’effetto pubblicitario di tale trascrizione si realizzi anche per gli immobili omessi, sull’assunto che l’accettazione di eredità ha carattere universale, ossia riguarda tutti i beni ereditari del de cuius, e dunque anche quelli che non sono stati indicati nella trascrizione stessa.
Questa opinione, però, è manifestamente errata, perché confonde il piano sostanziale dell’accettazione di eredità (che riguarda, effettivamente, tutti i beni del de cuius) con quello pubblicitario della sua trascrizione, che, per espressa previsione di legge, richiede, invece, l’indicazione dei singoli immobili ereditari nella nota di trascrizione, a pena di invalidità della trascrizione stessa per gli immobili omessi (artt. 2660, n. 5, e 2665 del codice civile). In altre parole, la legge configura tale indicazione come l’unica informazione pubblicitaria con efficacia erga omnes, cioè opponibile ai terzi, circa l’individuazione dei singoli immobili ereditari, non avendo invece tale efficacia l’informazione sugli immobili stessi desunta da altre fonti (es. visura catastale o trascrizione fiscale della denuncia di successione).
Ne consegue che, se chi vi vende l’immobile ereditario è munito della trascrizione dell’accettazione di eredità, ma senza l’indicazione dell’immobile stesso, e non vuole ripetere la trascrizione (perché ha un costo a suo carico), adducendo l’opinione sopra riportata (secondo cui tale trascrizione varrebbe comunque per tutti gli immobili ereditari), rispondete che è un’opinione errata e che non volete correre rischi.