26/06/2022
GESTIONE RIFIUTI, POSIZIONI DI GARANZIA, RESPONSABILITA' CONDIVISA: LA CASSAZIONE CHIARISCE LA NORMATIVA VIGENTE, IN PARTICOLARE A CARICO DEGLI INTERMEDIARI
In una complessa vicenda che ha dato vita a un procedimento per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la Suprema Corte ha fatto il punto del diritto vivente in questa nevralgica materia e lo ha applicato a un'intermediaria.
Ho raccontato la sentenza in questo breve articolo.
GESTIONE RIFIUTI: SI RISPONDE ANCHE PER OMESSO CONTROLLO
ELEVATO LIVELLO DI TUTELA AMBIENTALE, CHI INQUINA PAGA, RESPONSABILITA' CONDIVISA, OBBLIGO DI CONTROLLO: ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, IN UNA SENTENZA DI POCHI GIORNI FA
Nel settore dei rifiuti l’esigenza principale è quella di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, di diretta derivazione dalla normativa comunitaria basata sulla regola del “CHI INQUINA PAGA”.
Questo fonda il principio della “RESPONSABILITA' CONDIVISA” e della vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dalla normativa contenuta nel cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA).
Per la precisione, in questo campo specifico, gli articoli di riferimento del TUA sono il 178, che sancisce i principi che governano la gestione dei rifiuti, e il 188, che prevede le regole in materia di responsabilità della gestione dei rifiuti.
Il principio grava SU TUTTI I SOGGETTI coinvolti a qualunque titolo nel ciclo della gestione dei rifiuti - comprensivo di tutte le attività di produzione, detenzione, trasporto e smaltimento - e si estende al di là della sfera di attività del singolo operatore, chiamato a rispondere per OMESSO CONTROLLO anche dell’operato di tutti i soggetti le cui condotte si intersechino con la propria.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione in una recentissima sentenza emessa in un procedimento per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto e punito da un'altra norma del TUA e oggi contenuto nel codice penale, all'articolo 452 quaterdecies (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 28/04/2022) 27/05/2022, n. 20734).
Il ricorso dell'indagata aveva a oggetto la misura interdittiva disposta nei suoi confronti del divieto, per la durata di otto mesi, di esercizio di attività di impresa nello specifico settore dei rifiuti.
Più precisamente, secondo l'Accusa, si tratterebbe di un complesso meccanismo fraudolento: una società, autorizzata per effetto di procedura semplificata a trattare ai fini della messa in riserva - attività indicata con la sigla R13 - e del recupero - a sua volta distinto con la sigla R3 - esclusivamente rifiuti contrassegnati da un determinato codice identificativo, ovverosia di composizione a base cellulosica (quali carta, cartone e cartoncino anche se di natura poliaccoppiata come il tetrapak), riceveva invece all'interno del proprio stabilimento rifiuti di altra natura, quali in particolare il cosiddetto argentato.
La società contrassegnava indebitamente questo materiale con diverso codice - così eludendo i limiti quantitativi consentiti alla stessa - e lo destinava direttamente allo smaltimento.
In questo modo, aggirava la procedura di recupero perchè troppo costosa, etichettandoli in uscita con altro CER, codice relativo ai rifiuti destinati allo smaltimento.
All'interno di questo meccanismo era inserita, secondo l'ordinanza impugnata, l'indagata la quale, ingaggiata come intermediaria e come tale incaricata di reperire gli impianti di destinazione dei rifiuti in uscita da una data azienda del settore, aveva escogitato un espediente che consentisse la movimentazione in uscita degli ingenti quantitativi di "argentato", provenienti dalle ditte conserviere di prodotti a base di pomodoro della zona.
I materiali di scarto erano collocati, ai fini della messa in riserva, dalla società all'interno del proprio plesso aziendale e da questa indebitamente contrassegnati con il (OMISSIS), quantunque si trattasse di rifiuti che non era autorizzata a ricevere.
Lo stratagemma architettato dall'indagata era quello di individuare i siti di destinazione resisi disponibili a ricevere l'argentato attribuendo alla suddetta tipologia di rifiuti il CER (OMISSIS) allo scopo di avviarli alle operazioni di smaltimento, nonostante le attività per le quali la ditta era autorizzata ad operare fossero quelle di messa in riserva e di recupero e non le fosse neppure consentito di operare il cambio del codice identificativo attribuito ai rifiuti al momento del loro ingresso.
Così facendo, l'intermediaria - secondo la ricostruzione effettuata dai giudici della cautela - consentiva alla committente di disfarsi degli imballaggi misti da quest'ultima illecitamente gestiti. Come ulteriore conseguenza, quindi, contribuiva ad eludere la normativa di settore nonchè gli specifici limiti imposti alla società dalle autorizzazioni conseguite, attraverso la violazione degli obblighi impostigli dalla attività di intermediazione nel ciclo della gestione dei rifiuti.
Quelli applicati dalla Suprema Corte in questo procedimento sono tra i principi fondamentali in materia gestione dei rifiuti, secondo la legislazione dell'Unione Europea e quindi anche di questo Paese.
Foto di meineresterampe da Pixabay