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Lo studio fornisce un’assistenza altamente professionale e specializzata nel settore del diritto civile, con particolare riguardo alle tematiche della famiglia, della responsabilità e della consulenza alle imprese.

⚖️L’OBBLIGO DI PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI VA COMMISURATO ALLE RISORSE ECONOMICHE DI ENTRAMBI I GENITORII Giudi...
28/09/2020

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L’OBBLIGO DI PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI VA COMMISURATO ALLE RISORSE ECONOMICHE DI ENTRAMBI I GENITORI

I Giudici di legittimità con l'ordinanza del 16 settembre richiamano l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo la separazione personale, in sede di dell’ammontare del dovuto dal genitore non collocatario in vista del mantenimento dei figli minori, deve essere osservato il principio di , anche in relazione ai figli maggiorenni non autosufficienti e specifica che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio è necessario individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle dei figli, il di vita dagli stessi goduti in costanza di , i tempi di presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le di entrambi i genitori.

⚖️L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE RETROAGISCE DALLA CESSAZIONE DELLA COABITAZIONELa terza sezione della Co...
14/05/2020

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L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO NATURALE RETROAGISCE DALLA CESSAZIONE DELLA COABITAZIONE

La terza sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8816 depositata il 12 maggio 2020, chiarisce il momento della decorrenza dell’obbligo di mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario qualora venga a cessare la coabitazione con l’altro genitore.
Quanto espresso dalla Suprema Corte trova il proprio fondamento nel principio per cui l’obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c., strettamente connessa allo status genitoriale, assume decorrenza dalla nascita del bambino.
Nel momento in cui la convivenza tra i genitori venga meno, l’onere di contribuire al mantenimento del figlio sorge in capo al genitore non affidatario con decorrenza:
- dal momento dell’effettiva cessazione della coabitazione, e non dalla proposizione della domanda giudiziale, nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, poiché soltanto da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei minori e i conseguenti provvedimenti di natura economica;
- nell’ipotesi inversa, come nel caso de quo, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali (i genitori nei riguardi del figlio).

⚖️ASSEGNO DIVORZILE E ASSEGNO DI SEPARAZIONELA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE LE DIFFERENZELa Corte di Cassazione con una...
30/04/2020

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ASSEGNO DIVORZILE E ASSEGNO DI SEPARAZIONE
LA CORTE DI CASSAZIONE RIBADISCE LE DIFFERENZE

La Corte di Cassazione con una recente pronuncia torna sulla differenza fra assegno di separazione e di divorzio sottolineando come il primo miri a mantenere, in favore del coniuge economicamente più debole, lo stesso tenore di via che aveva durante il matrimonio, mentre il secondo ha il solo scopo di garantire all'altro coniuge il necessario per vivere ed essere autosufficiente.

Nella determinazione dell'assegno divorzile - ai sensi dell'art. 5, L. 898/1970 - ogni esigenza di mantenimento del pregresso tenore di vita deve restare estranea.

In tal senso, in ottemperanza alla giurisprudenza operante dalle Sezioni Unite, non entra più a comporre la cornice dell'assegno divorzile il mantenimento del pregresso tenore di vita che, invece, è ancora in rilievo in caso di assegno di mantenimento da fissarsi in sede di separazione, data la permanente attualità del dovere di assistenza materiale tra i coniugi.

⚖️La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7964/2020, depositata il 20 aprile 2020, ha affe...
22/04/2020

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La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7964/2020, depositata il 20 aprile 2020, ha affermato che qualunque sottospecie o tipologia di danno alla persona non può sfuggire al principio di allegazione e di prova che regola il processo civile sottolineando che possono essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità.

Ecco i punti salienti con i quali il Tribunale di Pesaro, il COA di Pesaro e la Procura della Repubblica presso il Tribu...
16/04/2020

Ecco i punti salienti con i quali il Tribunale di Pesaro, il COA di Pesaro e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro organizzano i procedimenti in materia di famiglia vista la necessità - nel periodo di emergenza Covid-19 - di limitare spostamenti, assembramenti e possibilità di contagio.

L’esigenza posta in primo dal piano dal protocollo è la tutela dei diritti fondamentali previsti dal nostro ordinamento agli artt. 32 (salute pubblica), 29 e 30 (famiglia) della Costituzione.

15/04/2020

Dal 16 aprile 2020 ecco le linee guida del Tribunale di Milano a seguito dell'emergenza sanitaria .

Il 10 aprile 2020 il Presidente Bichi ha siglato il protocollo che regola lo svolgimento dell'attività giudiziaria ex art. 83 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 36 D.L. 23/2020.
Gran prarte dell'attività giurisdizionale comporta la mobilità di molte persone, tuttavia - ed il Tribunale di Milano lo evidenzia -, vi è necessità di e dell'intera attività amministrativa affinché vi sia un corretto recupero delle funzionalità della adottando misure che contengano il più possibile il quadro epidemiologico.
Il Tribunale di Milano ha chiarito (in concreto) lo svolgimento delle udienze e l'attività dei settori civile e penale, i rinvii d'ufficio, le eccezioni previste dalla legge, l'attività dei Magistrati e delle Cancellerie.

10/04/2020
   ANCORA SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE
09/04/2020



ANCORA SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

     AL GENITORE NON COLLOCATARIO È PERMESSO VEDERE IL FIGLIO? FACCIAMO CHIAREZZAEcco gli aggiornamenti sulla questione ...
06/04/2020



AL GENITORE NON COLLOCATARIO È PERMESSO VEDERE IL FIGLIO? FACCIAMO CHIAREZZA

Ecco gli aggiornamenti sulla questione delle frequentazioni genitori/figli ed il diritto-dovere del genitore non collocatario di frequentare i minori alla luce delle disposizioni sul COVID-19.
Il Tribunale di Milano, con decisione dell’11 marzo, si è espresso favorevolmente sulla questione ed ha permesso al padre di poter far visita al figlio minore anche se residente in altro comune ritenendo validi ed efficaci i principi sanciti nei provvedimenti emessi.

Tuttavia, non è dello stesso parere la Corte d’Appello di Bari che, diversamente dall'orientamento meneghino, con l’ordinanza del 26 marzo, ritiene che “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza” previsti dai DPCM del 9, 11, 21 e 22 marzo 2020. Ritene poi che l’esposizione del minore ad un rischio sanitario, non potendo essere controllato né verificato, di conseguenza è in contrasto con il diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione. Per tali ragioni i giudici di Bari hanno stabilito la sospensione delle visite paterne sino al 3 aprile, potendo il genitore esercitare il proprio diritto attraverso gli strumenti tecnologici delle videochiamate o Skype.

In ogni caso, da altra parte, il Governo chiarisce, con le FAQ -> http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa, che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore SONO CONSENTITI purché siano rispettate 3 regole:
1) scegliere il tragitto più breve per lo spostamento;
2) rispettare tutte le prescrizioni di tipo sanitario;
3) attenersi alle modalità già previste dai provvedimenti del giudice o, in assenza di quest’ultimi, secondo quanto concordato tra i genitori.

03/04/2020


A seguito della pandemia causata dalla diffusione del coronavirus (COVID-19), lo Studio Legale Pianosi, con particolare riguardo alla situazione italiana e con l’evoluzione degli interventi normativi, è disponibile a fornire ai propri clienti aggiornamenti sulle questioni giuridiche di maggior interesse.

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   Gli spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori, alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19...
01/04/2020



Gli spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori, alla luce delle nuove disposizioni sul COVID-19, non sono sospesi. Il calendario dei tempi di frequentazione genitori/figli prosegue con le modalità previste dai provvedimenti già assunti.

IL CASO.
Due coniugi nel corso della recente udienza tenutasi il 3.3.2020 hanno concordato il mantenimento delle condizioni di affido e collocamento dei minori, con indicazione di un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il genitore non collocatario in via prevalente, ossia il padre, alla stregua degli accordi separativi così come integrati dalle dichiarazioni rese alla predetta udienza. La madre si è temporaneamente trasferita con i figli presso un altro comune e il difensore del padre il giorno 11.03.2020 ha depositato l'istanza urgenze per la richiesta di rientro dei minori presso il domicilio di Milano.
Il Tribunale di Milano, in persona del Presidente FF Dott. Piera Gasparini, ha così deciso:
- il predetto accordo tra i genitori è da ritenersi vincolante ai fini del regime di collocamento e frequentazione dei minori con il padre;
- le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM n. 11 dell'8.03.2020 non sono preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicché alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;
- le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.03.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.

TRIB. MILANO, SEZ. IX, R.G. n. 30544/2019, Decreto dell'11.03.2020.

01/04/2020



È consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori purché in prossimità della propria abitazione.

Ma attenzione!!
Le regole non cambiano:
_ Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
_ Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
_ Divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Circolare del Ministero dell’Interno del 31.03.2020.

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