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17/04/2026

ARTICOLO SU MULTE AUTOVELOX : FINITA LA POSSIBILITA' DI FARE RICORSO

11/04/2026 AVV. LILLA LAPERUTA
Autovelox non omologato, paghi lo stesso la multa, la
Cassazione ribalta tutto, basta che sia stato tarato: nuova
sentenza
Hai preso una multa con un autovelox e ti stai chiedendo se puoi farla
annullare? Vediamo cosa dice la Cassazione
In diverse occasioni la Corte di Cassazione aveva espresso la linea
interpretativa secondo cui l’omologazione dell’autovelox è condizione
necessaria per la legittimità delle sanzioni (Cass. n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024).
Significativa era stata anche la posizione manifestata dalla Suprema Corte rispetto a una circolare
del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, nella quale si tentava una equiparazione funzionale
tra approvazione e omologazione. Ebbene, il Collegio di legittimità aveva ritenuto tale argomento
incompatibile con i principi del nostro ordinamento, considerato che le circolari amministrative non
hanno valore normativo e non possono, dunque, modificare né disapplicare una norma di rango
primario (nel caso di specie si tratta dell'art. 142 del Codice della strada), che prescrive la "debita
omologazione" per i misuratori di velocità.
Adesso, invece, il cambio di rotta: con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, la Suprema Corte
ha infatti stabilito che una multa per eccesso di velocità resta valida se il dispositivo è stato
regolarmente tarato e sottoposto a controlli, anche in assenza di omologazione.
Una decisione che cambia sensibilmente il quadro per molti automobilisti, soprattutto per chi aveva
fatto ricorso proprio sulla base della mancata omologazione degli apparecchi.
La vicenda nasce dal ricorso di un’automobilista di Pescara, sanzionata due volte nell’aprile 2021
per eccesso di velocità, a distanza di pochi giorni.
In primo grado, il Giudice di Pace le aveva dato ragione, ritenendo illegittime le multe per via della
mancata omologazione dell’autovelox.
Successivamente, però, il Tribunale ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Comune e
riconoscendo la validità delle sanzioni anche con un dispositivo solo “approvato”.
Arrivato in Cassazione, il caso ha avuto un esito definitivo sfavorevole per l’automobilista.
I giudici hanno confermato la validità delle multe, chiarendo un principio chiave: ciò che conta è
che l’apparecchio sia stato sottoposto a regolare taratura e verifiche periodiche di funzionamento.
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Autovelox non omologato, paghi lo stesso la multa, la Cassazione ribalta tutto, basta che sia stato
tarato: nuova sentenza
Nell’ordinanza si sottolinea, infatti, che i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere
controllati periodicamente, a prescindere dal fatto che funzionino automaticamente o con la
presenza di operatori.
Inoltre, in caso di contestazione:
spetta all’amministrazione dimostrare l’omologazione iniziale;
soprattutto, l'amministrazione deve provare la regolare taratura periodica;
tra un controllo e l’altro non devono passare più di 12 mesi.
Nel caso specifico, il Comune ha dimostrato di essere in regola, presentando la documentazione
della taratura effettuata pochi mesi prima delle infrazioni.
L’automobilista aveva sollevato anche altre obiezioni, tra cui l’idoneità del tratto stradale.
Anche su questo punto la Cassazione è stata netta: la competenza spetta al prefetto, che può
individuare le strade dove non è possibile fermare immediatamente i veicoli per motivi di sicurezza.
Nel caso in esame, il tratto era stato regolarmente autorizzato con apposito decreto.
Cosa cambia, dunque, per gli automobilisti?
Questa decisione segna un cambio di rotta importante. In passato, la mancanza di omologazione
poteva essere un elemento decisivo per ottenere l’annullamento della multa. Ora, invece, non basta
più.
Per contestare una sanzione sarà fondamentale verificare soprattutto:
se l’autovelox è stato tarato correttamente;
se i controlli sono stati effettuati con regolarità.
Se questi requisiti sono rispettati, anche un dispositivo non omologato può rendere valida la
multa, rendendo più difficile vincere un ricorso.
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Avv. Lilla Laperut

01/09/2025
11/06/2025

Dal 12 giugno 2025 cambiano le regole per gli autovelox in Italia, ma senza l’omologazione degli apparecchia alle norme il sistema rischia di collassare

10/06/2025

FUORI GLI OCCUPANTI ABUSIVI!
Art. 321-bis. – (Reintegrazione nel possesso dell’immobile)
1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente di spone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del Codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del Codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui al l’articolo 55.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.
4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà del l’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediata mente notificata all’occupante.

Regione Toscana promulga legge sul suicidio assistito Primo  provvedimento della regione Toscana anticipatorio dell’iniz...
24/02/2025

Regione Toscana promulga legge sul suicidio assistito

Primo provvedimento della regione Toscana anticipatorio dell’iniziativa parlamentare che regola il fine vita assistito che regola la materia.
Necessari 50 giorni per completare l’iter dalla presentazione della domanda all’iniezione letale

Forti contrasti tra il Presidente della Regione Eugenio Giani che la vede come un messaggio innovativo e di grande civiltà , e il Presidente della Conferenza episcopale Toscana, Cardinale Lojudice come “una grande sconfitta per tutti”
Tutto ha avuto inizio dall’iniziativa popolare “Liberi Subito” sostenuta dall’Associazione Coscioni che ha raccolto ben 10 mila firme, In altre regioni non ha avuto lo stesso successo , come il Veneto che non ha approvato la legge e la Lombardia .
L’approvazione della legge toscana è avvenuta con 27 voti favorevoli di esponenti di PD Cinque stelle e Italia Viva, 13 voti contrari del centrodestra, nessun astenuto e un solo consigliere che non si è espresso.
I requisiti per accedere alla pratica, come individuati dalla sentenza n. 242/2019 della Consulta, e che devono sussistere in contemporanea, sono i seguenti:
1. la patologia irreversibile
2. la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche che il paziente reputa intollerabili
3. la dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale
4. la capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli.
Il paziente deve aver formulato il proprio desiderio di morire in modo “libero e autonomo, chiaro e univoco” e deve aver rifiutato qualsiasi soluzione terapeutica praticabile, compresa la sedazione profonda e continuativa, intesa come induzione dello stato di incoscienza fino al momento della morte.
Nella nozione di “trattamenti di sostegno vitale”, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 135/2024, rientrano i respiratori meccanici ma anche le terapie farmacologiche o i trattamenti in assenza dei quali il paziente morirebbe. Il requisito sarà vagliato dalla commissione dell’azienda sanitaria locale che a conclusione dell’iter rilascerà parere
La procedura si avvia con richiesta diretta o per delega presentata dall’interessato all’azienda sanitaria locale di riferimento, per la verifica della presenza dei requisiti fondamentali, e va accompagnata dalla documentazione sanitaria, con possibilità di indicare un medico di fiducia.
Entro 15 giorni dall’approvazione della legge dovrà essere istituita presso l’azienda sanitaria locale la commissione incaricata di verificare i requisiti, composta da un medico per cure palliative, un neurologo, uno psichiatra, un anestesista, un infermiere e uno psicologo, con integrazione volta per volta dello specialista della patologia del malato. I membri della commissione dovranno essere tutti dipendenti del servizio sanitario regionale, e prima di decidere sull’ammissibilità delle richieste dovranno ottenere il parere del comitato etico locale.
Sempre alla Commissione il compito di definire, previo parere del comitato etico, le modalità di attuazione della morte assistita: farmaci e macchinari che aiutino il paziente a somministrare da sé il farmaco senza l’aiuto del medico. Il paziente potrà chiedere comunque alla commissione che le modalità della procedura siano stabilite anche in collaborazione col proprio medico di fiducia.
La verifica sui requisiti deve essere completata dalla commissione in 20 giorni, che possono essere sospesi per una sola volta e per non più di 5 giorni, per eventuali accertamenti clinici. Il comitato etico al quale la commissione dovrà inoltrare la documentazione per il parere, avrà 7 giorni di tempo per esprimersi. Dopo il parere e la stesura della relazione da parte della commissione, quest’ultima avrà altri 10 giorni per definire le modalità di attuazione del suicidio assistito e ulteriori 5 giorni saranno assegnati al comitato etico per esprimersi a riguardo.
Il tempo massimo previsto per l’intero iter dalla domanda alla morte è intorno ai 50 giorni.
In ogni caso il paziente potrà sospendere in qualunque momento la procedura o annullare la richiesta.
Per accedere al suicidio assistito in Toscana occorre essere assistiti dal servizio sanitario locale, quindi astrattamente è possibile per chi non è residente, trasferirsi temporaneamente, facendosi assegnare un medico per poi procedere con la richiesta. Al momento non sono previsti limiti a questa possibilità, come requisiti di pre-residenza o di tempo minimo di presenza sul territorio regionale. Il supporto l’assistenza e i mezzi per mettere in atto il suicidio assistito sono a carico delle strutture sanitarie regionali, e il farmaco dunque sarà pagato dalla Regione, che lo ha considerato un servizio extra-Lea (livelli essenziali di assistenza) finanziato con il bilancio regionale per l’importo di 10 mila Euro annui per i prossimi tre anni (2025, 2026, 2027).
La legge, che sarà promulgata dal Presidente della Regione entro 10 giorni dall’approvazione ed entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla promulgazione, potrebbe ancora essere impugnata dal Governo alla Corte Costituzionale posto che la materia della sanità rientra tra quelle di competenza concorrente Stato-Regioni.

26/11/2024

Se la polizia mi ferma mentre sono per strada, non alla guida di un’auto, possono togliermi la patente?

APPROVATO  NUOVO CODICE DELLA STRADAecco come cambia:Il Senato ha approvato il Codice della Strada, che introduce nuove ...
21/11/2024

APPROVATO NUOVO CODICE DELLA STRADA
ecco come cambia:

Il Senato ha approvato il Codice della Strada, che introduce nuove regole più punitive per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti. Ma le variazioni non si fermano qua.
Approvato il nuovo Codice della Strada: ecco come cambia
MANCA UNA FIRMA - Con l’approvazione di oggi da parte del Senato, dopo quella arrivata in primavera da parte della Camera, la modifica del Codice della Strada proposta dal governo ha il via libera di entrambi i rami del Parlamento. Ora la palla passa al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: con la sua firma le modifiche verranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni entreranno ufficialmente in vigore. “Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazione stradale”, ha promesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Per gli automobilisti, ma non solo per loro, quindi cambieranno alcune regole: vediamo le principali.

STATO DI EBBREZZA - Multa da 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi nel caso in cui durante un controllo venga rilevato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litri. La sanzione va da un minimo di 800 a una massimo di 3.200 nel caso in cui il valore registrato sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, ma in questo caso è previsto anche l’arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno. Al di sopra del limite di 1,5 grammi per litro l’arresto è da minimo 6 mesi a massimo un anno, mentre la sanzione potrà andare da 1.500 a 6.000 euro. Con un tasso alcolemico al di sopra degli 0,8 grammi per litro, scatterà anche l’obbligo di guidare solamente veicoli con l’accensione collegata al sistema di alcolock.

SOSTANZE STUPEFACENTI - Con il nuovo CdS basterà che il test preliminare rilevi una positività a sostante stupefacenti o psicotrope per far scattare la sospensione della patente e la successiva revoca, con divieto di riottenerla per i successivi tre anni. Con la legge attualmente in vigore, dopo gli accertamenti preliminari, gli agenti di polizia devono accompagnare il conducente in una struttura sanitaria per procedere con gli esami di riscontro.

CELLULARE - Per chi verrà sorpreso a usare il telefono al volante scatterà la sospensione di una settimana della patente e la decurtazione fino a10 punti, con una multa da 250 a 1.000 euro. Nel caso in cui i punti rimanenti siano inferiori a 10, la sospensione arriverà a 15 giorni. Se si è recidivi, la multa arriva fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a 3 mesi. Le pene diventano ancora più severe nel caso in cui l’uso dello smartphone provoca un incidente.

AUTOVELOX - Arriva una stretta sull’utilizzo degli autovelox, che saranno utilizzabili solo nel caso in cui la velocità massima sul tratto di strada è inferiore di non più di 20 km/h rispetto a quanto previsto dal Codice per quella tipologia di strada (per esempio su una strada extraurbana dove il limite normalmente è di 90 km/h non potranno essere installati dispositivi su tratti con limite a 60 km/h). Il dispositivo dovrà essere preceduto da un apposito segnale a non meno di 1 chilometro prima e tra due autovelox si dovrà mantenere una distanza di almeno 3 chilometri sulle strade extraurbane principali e di almeno un chilometro su quelle secondarie. Chi prenderà più multe sullo stesso tratto stradale nel giro di un’ora non si vedrà accumulare le sanzioni, ma ne pagherà solamente una, la più grave aumentata di un terzo.

LIMITI DI VELOCITÀ - Con il nuovo CdS è prevista una sanzione tra 173 e 694 euro quando il superamento del limite è tra i 10 e i 40 km/h. Tuttavia, se ciò avviene all’interno di un centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, la multa varia da 220 e 880 euro. A ciò si aggiunge la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

NEOPATENTATI - Per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non potranno essere guidati veicoli con potenza superiore a 75 kW per tonnellata né elettrici e ibridi con potenza superiore a 105 kW per tonnellata. Rispetto a quanto accade ora, i neopatentati potranno guidare vetture più potenti per il primo anno (oggi il limite di 55 kW per tonnellata per gli autoveicoli in generale e di 70 kW per le autovetture), ma avranno limitazioni più prolungate nel tempo.

MONOPATTINI - I monopattini dovranno essere equipaggiati con indicatori luminosi di svolta e freno, ma anche con una targa. Il conducente dovrà indossare un casco e munirsi di assicurazione. Potranno circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore ai 50 km/h, quindi non su piste ciclabili né all’interno di aree pedonali. Sarà vietato anche circolare contromano. Le aziende che forniscono servizi di sharing di monopattini elettrici, dovranno installare sistemi automatici per impedirne il funzionamento al di fuori delle aree cittadine in cui è consentita la loro circolazione.

TUTELA DEI CICLISTI - Per tutti i conducenti di veicoli a motore diventerà obbligatorio mantenere, in caso di sorpasso, una distanza di sicurezza laterale non inferiore a 1,5 metri.

MOTO 125 IN AUTOSTRADA - Su autostrade e strade extraurbane principali potranno circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cc oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsore elettrico. In entrambi i casi, il conducente deve essere maggiorenne.

Indirizzo

Via Paolo Ferrari N. 2/D MONDOLFO
Fano
61037

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