Studio Legale Ianne

Studio Legale Ianne Lo Studio Legale Ianne opera da oltre 15 anni nei campi del diritto del lavoro e del diritto civile

Lo Studio Legale Ianne, con attività su Fano, Pesaro e Rimini, ma operante su tutto il territorio nazionale, è attivo da oltre quindici anni con professionisti specializzati in diritto civile, commerciale e del lavoro. Un team interdisciplinare a disposizione di aziende, imprenditori e privati per ogni loro esigenza legale. Molti Studi legali si propongono come esperti di ogni materia, adatti per

ogni soggetto, mentre lo Studio Legale Ianne concentra la propria attenzione su privati e piccole – medie imprese per dare risposta ad ogni esigenza aziendale. L’abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori ci consente di seguire il nostro cliente in ogni fase del processo, dal primo grado di giudizio fino alla Suprema Corte di Cassazione.

17/11/2025
Comunemente si parla di   per far riferimento a un regime carcerario particolarmente restrittivo, il cosiddetto   che ha...
06/02/2023

Comunemente si parla di per far riferimento a un regime carcerario particolarmente restrittivo, il cosiddetto che ha da sempre lasciato qualche perplessità ai giuristi e soprattutto alla Corte dei diritti umani di .
Quest’ultima, infatti, ha sanzionato l’Italia in diverse occasioni, a causa dell’estrema durezza di questo sistema.

Il regime del 41 bis prende il nome dal relativo articolo della legge sull’ordinamento penitenziario, per l’appunto l’articolo 41 bis. Quest’ultimo consente, in verificate situazioni di emergenza, di limitare ulteriormente i diritti dei detenuti, al fine di garantire e ripristinare la sicurezza. La ratio di questa norma è quindi evidente: non si tratta di una punizione aggiuntiva, bensì di un sistema di precauzioni volto a limitare il prosieguo dell’attività criminale e tutelare la sicurezza degli altri detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria. Una misura con origine precauzionale e, soprattutto, temporanea, che di fatto ha mostrato applicazioni decisamente più drastiche.

L’estrema durezza del 41 bis ha aperto molte volte un dibattito circa la sua legittimità: se è vero che la Costituzione stessa ammette un particolare regime detentivo per criminali altamente pericolosi è anche vero che in alcuni casi il 41 bis si traduce in una vera e propria privazione dei diritti umani.
Il motivo per cui il carcere duro è pesantemente criticato rientra, anche se indirettamente, nelle additate problematicità del sistema penitenziario italiano.
La cella di un detenuto in carcere duro contiene un letto, un tavolo ed una sedia inchiodata a terra ed è impossibile ogni forma di privacy. Chi è detenuto in questo regime non può possedere alcun oggetto personale, neanche un libro, salvo particolari concessioni che richiedono un lungo iter di approvazione. Il detenuto è sorvegliato dalla Polizia penitenziaria 24 ore su 24, mentre i contatti con le guardie carcerarie sono ridotti al minimo indispensabile. Sono estremamente limitati anche i colloqui con i familiari (anche relativamente alla corrispondenza), con gli avvocati ed ogni altro contatto con l’esterno.

La legge penitenziaria 41 bis stabilisce che il carcere duro è applicabile per i seguenti reati:
- con finalità di terrorismo;
- di associazione a delinquere di stampo mafioso;
- commessi per agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
- di riduzione o mantenimento in schiavitù;
- di sfruttamento della prostituzione minorile;
- di tratta di persone;
- di acquisto o alienazioni di schiavi;
- di violenza sessuale di gruppo;
- sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- associazione a delinquere per contrabbando di tabacchi lavorati all’estero
- associazione a delinquere per traffico di sostanze psicotrope o stupefacenti.

L’approvazione della Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) ha portato alla regolamentazione delle   e all’istituzione delle  ...
25/01/2023

L’approvazione della Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) ha portato alla regolamentazione delle e all’istituzione delle per coppie omosessuali. Ma cosa possono fare, nella pratica, le coppie di fatto per ufficializzare la loro unione? E quali sono i che spettano ai conviventi che si registrano all’anagrafe del Comune di residenza?

È possibile formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto effettuando una dichiarazione all’anagrafe del Comune di residenza.
I due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa. La dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale d’anagrafe o inviata tramite fax o per via telematica. I dichiaranti potranno in questo modo ottenere il certificato di stato di famiglia.
Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.

Con Ordinanza resa in data 14.12.2022, n. 36657, la Suprema Corte di   è tornata sugli oneri in capo al datore di lavoro...
09/01/2023

Con Ordinanza resa in data 14.12.2022, n. 36657, la Suprema Corte di è tornata sugli oneri in capo al datore di lavoro in caso di intimato per giustificato motivo oggettivo.
La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento statuendo che “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il fatto costitutivo della esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono su quest’ultimo gli oneri di e di di esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilità del cd. , ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro di utile ricollocazione del lavoratore”.

Inoltre, i giudici di legittimità evidenziavano che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui sia addetto il dipendente, il datore è tenuto a provare sia la non sussistenza al momento del licenziamento di alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, sia, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al lavoratore, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.

Il Tribunale di   accoglie le domande formulate dallo   con ricorso in urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di   e  ...
07/12/2022

Il Tribunale di accoglie le domande formulate dallo con ricorso in urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di e per la rimozione di una struttura di proprietà di quest’ultima posizionata in assenza di apposita autorizzazione.
Il giudicante ha ritenuto sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora dato, quest’ultimo, dall’impossibilità della prosecuzione dell’attività di impresa vitivinicola per l’imposizione abusiva di una struttura sul terreno di proprietà della ricorrente con conseguente impossibilità di manutenere adeguatamente porzioni di vegetazione della ricorrente per via dell’inutilizzabilità dei comuni macchinari agricoli.

Secondo gli Ermellini il rapporto di formazione-stage in capo al ricorrente ha la finalità di fare conseguire allo stess...
22/11/2022

Secondo gli Ermellini il rapporto di formazione-stage in capo al ricorrente ha la finalità di fare conseguire allo stesso una concreta formazione che, di fatto, è avvenuta – anche nel rispetto del limite massimo di 12 mesi di durata -.
Ad avviso dei Giudici di Piazza Cavour, nessuno degli elementi tipici integranti il rapporto di subordinazione (quali ad esempio orario di lavoro fisso e continuativo, retribuzione fissa mensile, continuità della prestazione, vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, inserimento nell’organizzazione aziendale) è stato rilevato nella fattispecie in scrutinio e il ricorrente (onerato della prova di dimostrare di tali indici) non li ha comprovati.
Pertanto, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, affinchè un lavoratore assunto con contratto di stage possa vantare il riconoscimento di un vincolo di subordinazione dovrà provare la presenza di tutti gli indici di subordinazione secondo quanto già espresso dalla Giurisprudenza di Legittimità.

L’art. 5, co. 1, d.l. n. 162/2022 dispone che dopo “l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434-b...
02/11/2022

L’art. 5, co. 1, d.l. n. 162/2022 dispone che dopo “l’articolo 434 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica). – L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonchè di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.».

E’ dunque introdotta questa norma incriminatrice che innanzitutto definisce l’oggetto del suo intervento, ossia l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica, definendola quale invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo’ derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumita’ pubblica o la salute pubblica.

Ciò posto, è previsto che sia punito, con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, chiunque organizza o promuove tale invasione mentre è contemplata una diminuente di pena per chi partecipa essendo previsto che per il solo fatto di partecipare all’invasione. Essendo unicamente stabilito che la pena e’ diminuita, e quindi sino ad un terzo, va da sé come si tratti di una attenuante ad effetto comune.

Pur tuttavia, è ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonche’ di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalita’ dell’occupazione.

Ciò posto, a sua volta il comma secondo statuisce che all’“articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), e’ aggiunta la seguente: «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 434-bis del codice penale.».

Pertanto, le misure di prevenzione personali applicate all’autorità giudiziaria possono essere comminate pure ai soggetti indiziati del delitto appena esaminato.

In accoglimento del   presentato dallo  , il TAR per le   conferma le richieste cautelari avanzate nei confronti di un p...
28/10/2022

In accoglimento del presentato dallo , il TAR per le conferma le richieste cautelari avanzate nei confronti di un provvedimento inibitorio emesso dalla di Pesaro-Urbino in quanto redatto in violazione del disposto dell'art. 49 septies d. lgs. n. 171/2005.
Infatti, ribadendo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 293/2019, viene esclusa la rilevanza dell'assenza dello scopo di lucro di un'associazione ai fini dello svolgimento di attività da qualificarsi come imprenditoriale ai fini dell'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative.

Lo scorso 10 ottobre 2022 l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito Ocse), ha reso pubbli...
27/10/2022

Lo scorso 10 ottobre 2022 l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito Ocse), ha reso pubblica la versione finale del “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, contenente le regole di segnalazione, da parte degli intermediari, in materia di Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), oltre alle modifiche da apportare al Common Reporting Standard (CRS).

Il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) è lo schema che risponde alla richiesta del G20 all’OCSE di sviluppare un quadro delineato per lo scambio automatico di informazioni tra tutti i paesi aderenti. A tal fine, il CARF ha l’obiettivo di garantire la totale trasparenza delle transazioni di “crypto-asset”, attraverso lo scambio automatizzato di informazioni con le diverse giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale.
Il Common Reporting Standard (CRS) è uno standard informativo, sviluppato dall’Ocse e introdotto dall’UE con la Direttiva 2014/107/Ue (c.d. DAC 2) per lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali a livello globale, finalizzato a rendere più precisi ed efficaci i controlli sull’antievasione relativamente alle attività svolte dai contribuenti. Tale strumento è stato concepito per promuovere la trasparenza fiscale rispetto ai conti finanziari dei contribuenti detenuti in tutto il mondo, e prevede la raccolta e/o scambio automatico delle informazioni sull’identità degli intestatari.

Tutto il processo sarà passato in rassegna attraverso una serie di accordi (bilaterali o multilaterali) tra le diverse autorità competenti alla salvaguardia del corretto scambio automatico delle informazioni raccolte; infatti, per assicurare l’effettiva implementazione, occorre che lo Stato di riferimento abbia in vigore regole e procedure amministrative allineati agli obblighi di compliance e di due diligence previsti dall’Ocse.

Il documento in rassegna si basa principalmente su quattro punti cardine:

- la definizione dei “crypto-asset”;
- l’individuazione degli intermediari responsabili alla raccolta dei dati e agli obblighi di segnalazione;
- l’identificazione delle transazioni e informazioni necessarie da comunicare;
- le attività di due diligence indispensabili per intercettare sia gli utenti dei “crypto-asset” che le giurisdizioni fiscali pertinenti.

Il timore che l’espansione del mercato delle cripto-attività possa sfuggire al controllo delle autorità fiscali ha necessitato l’implementazione di un sistema di adeguamento degli strumenti di controllo sul corretto comportamento fiscale dei contribuenti. A seguito di diversi documenti in materia di “Crypto-Asset”, come da ultimo questa nuova risoluzione, l’Ocse mira a rendere quindi sempre più “cristallino” il settore delle criptovalute cercando quindi di eliminare (o perlomeno limitare) il riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale; la condivisione dei dati tra i paesi potrebbe aiutare le autorità competenti a reprimere qualsiasi crimine legato alle criptovalute ed a rendere tutto il processo più sicuro.

 La Suprema Corte ha interamente confermato il precedente orientamento nomofilattico secondo cui commette il reato di es...
21/10/2022


La Suprema Corte ha interamente confermato il precedente orientamento nomofilattico secondo cui commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte di finanziamento previste dall’art. 106 del medesimo d.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l’attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di destinatari, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti e sia svolta professionalmente, ovvero in modo continuativo e non occasionale, non essendo invece necessario il perseguimento di uno scopo di lucro o, comunque, di un obiettivo di economicità, posto che «il carattere di professionalità non implica il perseguimento di uno scopo di lucro, o, quantomeno, di un obiettivo di economicità (pareggio tra costi e ricavi)» (Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21927 del 17/04/2018).

Tale pronuncia, quindi – fermo restando che in essa viene altresì chiarito, nella parte in cui viene esaminata un’altra doglianza, sempre sulla scorta di un pregresso orientamento elaborato dalla Cassazione in subiecta materia, che il requisito della professionalità debba essere intesa in senso ampio, coincidente con il compimento di una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste – deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto illecito penale.

Importantissima   dello   che ottiene la condanna della   al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per occupazion...
13/10/2022

Importantissima dello che ottiene la condanna della al risarcimento del danno patito dai ricorrenti per occupazione sine titulo ed illegittima espropriazione di proprietà privata, disponendo la restituzione dei beni o il pagamento del controvalore economico degli stessi entro il termine di 90 giorni.
In considerazione del ritardo nell'adempimento alla precedente pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia, che ha giustificato l'introduzione del nuovo giudizio di ottemperanza, il medesimo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la ha altresì disposto la nomina di un commissario ad acta che provvederà all'adempimento forzoso per il caso di perdurante inadempimento.

Indirizzo

Via Vitruvio N. 3/a
Fano
61032

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:00

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